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LEGGE 7 ottobre 1947, n. 1058

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1998)
Testo in vigore dal:  9-2-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 32

((entro il 10 giugno e il 10 dicembre))
la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 23, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero
((degli iscritti))
che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti depositati presso di essa, le variazioni già approvate.(1)(5)
Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.
I due esemplari, delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale.
Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.
Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.
La Commissione mandamentale, qualora accerti, di ufficio o su denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di
((cittadini))
regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco, che provvede, ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.(2)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058", con la seguente modifica al presente articolo:
"Il termine di cui al primo comma è anticipato al 25 gennaio 1948."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 4 febbraio 1948, n. 24 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 e dell'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è anticipato al 15 marzo 1948. Il deposito nella Segreteria comunale, di cui all'ultimo comma dell'art. 24 sopra citato, delle liste rettificate e degli elenchi approvati dalla Commissione elettorale mandamentale, si effettua dal 1 al 15 aprile 1948."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 9 febbraio 1963, n. 46 ha disposto (con l'art. 1) che "In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno in cui tale indizione si verifica, di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1 maggio."