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LEGGE 12 maggio 1942, n. 652

Disposizioni concernenti il Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare. (042U0652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1967)
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Testo in vigore dal:  31-12-1967
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



L'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n 2397, è
sostituito dal seguente:

«I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti ai singoli iscritti nei ruoli sono i seguenti,rispettivamente corrispondenti ai gradi gerarchici, di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a fianco indicati:



a) Categoria magistrati:
Tenente generale capo .......... grado 3°
Tenente generale ............... » 4°
Maggior generale ............... » 5°
Colonnello .................... » 6°
Tenente colonnello ............. » 7°
Maggiore ....................... » 8°
Capitano ....................... » 9°
Tenente ........................ » 10°
b) Categoria cancellieri:
Colonnello ..................... grado 6°
Tenente colonnello .............. » 7°
Maggiore ........................ » 8°
Capitano ........................ » 9°
Tenente ......................... » 10°
Sottotenente .................... » 11°

((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 22 novembre 1967, n. 1175 ha disposto (con l'articolo unico) che "A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate:
maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare;
colonnello: cancelliere capo di prima classe;
tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe;
maggiore: cancelliere capo di terza classe;
capitano: cancelliere di prima classe;
tenente: cancelliere di seconda classe;
sottotenente: cancelliere di terza classe."