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LEGGE 19 marzo 1942, n. 365

Costituzione dell'Ente Teatrale Italiano per la cultura popolare (E.T.I.). (042U0365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1978)
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Testo in vigore dal:  29-4-1942

Art. 1



È costituito, con sede in Roma, un ente di diritte pubblico denominato Ente Teatrale Italiano per la cultura popolare (E.T.I.) con lo scopo di promuovere l'incremento delle attività teatrali o di pubblico spettacolo nel quadro delle direttive fissate dal Ministero della cultura popolare, a tal fine l'Ente si propone:
a) l'acquisto e la costruzione, nonché i restauri e adattamenti di immobili destinati o da destinarsi ad uso teatrale;
b) la gestione di teatri e, occorrendo, quelle di imprese teatrali e di spettacoli cinematografici.