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LEGGE 19 marzo 1942, n. 365

Costituzione dell'Ente Teatrale Italiano per la cultura popolare (E.T.I.). (042U0365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1978)
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Testo in vigore dal: 29-4-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' costituito, con sede  in  Roma,  un  ente  di  diritte  pubblico
denominato Ente Teatrale Italiano per la  cultura  popolare  (E.T.I.)
con lo scopo di promuovere l'incremento delle attivita' teatrali o di
pubblico spettacolo nel quadro delle direttive fissate dal  Ministero
della cultura popolare, a tal fine l'Ente si propone: 
    a) l'acquisto e la costruzione, nonche' i restauri e  adattamenti
di immobili destinati o da destinarsi ad uso teatrale; 
    b) la  gestione  di  teatri  e,  occorrendo,  quelle  di  imprese
teatrali e di spettacoli cinematografici.