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LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  31-5-1973
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Art. 198



Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.(3)(4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 21 maggio 1951, n. 391, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevata a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51."
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 20 dicembre 1954, n. 1227, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma annua da, devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, è elevato a lire sessanta milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, fermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore della Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano, disposto con la legge 7 aprile 1954, n. 100."
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 16 aprile 1973, n. 198, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, erette in enti morali, degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-librettisti di musica popolare, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con leggi 21 maggio 1951, n. 391, e 20 dicembre 1954, n. 1227, è elevata a lire 160 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, ferme restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, relative al contributo in favore della casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" di Milano."