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LEGGE 3 giugno 1935, n. 1210

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 407, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Francia il 24 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale alcuni prodotti di seta vengono, dal 24 marzo 1935, esclusi dal regime convenzionale stabilito dalla Convenzione italo-francese per le sete e seterie del 26 gennaio 1927. (035U1210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  15-7-1935

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 407, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Francia il 24 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale alcuni prodotti di seta vengono, dal 24 marzo 1935, esclusi dal regime convenzionale stabilito dalla convenzione italo-francese per le sete e seterie del 26 gennaio 1927.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di esservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.