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LEGGE 3 giugno 1935, n. 1210

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 407, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Francia il 24 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale alcuni prodotti di seta vengono, dal 24 marzo 1935, esclusi dal regime convenzionale stabilito dalla Convenzione italo-francese per le sete e seterie del 26 gennaio 1927. (035U1210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 15-7-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII,  n.
407, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia  e  la
Francia il 24 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale  alcuni
prodotti di seta vengono, dal  24  marzo  1935,  esclusi  dal  regime
convenzionale stabilito dalla convenzione italo-francese per le  sete
e seterie del 26 gennaio 1927. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  esservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 giugno 1935 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 Mussolini - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi.