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LEGGE 18 giugno 1931, n. 1032

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1931, n. 509, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia, in data 16 marzo 1931. (031U1032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  1-9-1931

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge in data 2 maggio 1931, n.509, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi commerciali stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia in data 16 marzo 1931:
1° Protocollo addizionale all'Accordo italo-francese del 7 marzo 1928, per contingentamento dei vini italiani da importare in Francia a dazio ridotto;
2° Dichiarazione intesa a regolare gli scambi delle specialità medicinali;
3° Scambio di note relativo all'Accordo italo-francese del 29 maggio 1926, per i rottami di ferro.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Grandi - Mosconi - Acerbo - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.