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LEGGE 15 luglio 1926, n. 1263

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi. (026U1263)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1963)
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Testo in vigore dal:  21-7-1963
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Sono convertiti in legge i seguenti decreti-legge:
Tabella A.
Ministero della giustizia.
30 agosto 1925, n. 1621, relativo agli atti esecutivi sopra beni esteri nel Regno.
L'art. 1 è così modificato:
«Non si può procedere al sequestro o pignoramento ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili od immobili, navi, crediti, titoli, valori, e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
«Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta autorizzazione.
«Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati, che ammettono la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con decreto del Ministro.
«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l'autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa». ((1))
Ministero delle finanze.
21 gennaio 1926, n. 144, relativo all'assegnazione straordinaria ripartita in quattro esercizi, per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe catastali.
21 gennaio 1926, n. 155, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26.
22 gennaio 1926, n. 153, per modificazioni al R. decreto 18 marzo 1923, n. 577, contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i consorzi provinciali granari e dei debiti dei consorzi verso lo Stato.
4 febbraio 1926, n. 154, relativo a maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26, per soprassoldo alle truppe in servizio speciale di pubblica sicurezza.
7 febbraio 1926, n. 145, per storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 146, per storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 147, recante maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26, per miglioramenti economici al personale operaio temporaneo.
7 febbraio 1926, n. 148, approvante storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 149, che approva uno storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 150, relativo al trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spesa dell'Ufficio speciale di liquidazione presso la Regia delegazione di Vienna.
7 febbraio 1926, n. 151, che autorizza uno storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 152, che approva uno storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 156, che autorizza un trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese di manutenzione di locali.
7 febbraio 1926, n. 157, approvante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 170, che approva uno storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 171, concernente un trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-1926, per sussidi ad istituzioni pubbliche di beneficenza.
7 febbraio 1926, n. 172, approvante storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 173, relativo ad una maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese occorrenti nella Colonia della Somalia.
7 febbraio 1926, n. 174, approvante uno storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-1926.
7 febbraio 1926, n. 175, concernente una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1925-26, per acquisto di cose d'arte e di antichità.
7 febbraio 1926, n. 176, relativo ad un trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26, per sussidi al personale.
7 febbraio 1926, n. 199, che autorizza maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, e diminuzione di stanziamento per egual somma in quelli dell'interno e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 201, che approva variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1925-26.
11 febbraio 1926, n. 224, concernente trasporti di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese di funzionamento del servizio automobilistico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno.
Ministero della marina.
7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramento di carriera al personale civile insegnante della Regia accademia navale.
7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'articolo 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di porto.
Ministero dei lavori pubblici.
4 agosto 1924, n. 1262, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle costruzioni ferroviarie.
È sostituito al primo capoverso dell'art. 1 il seguente:
«È lasciata facoltà, fino a quando non siasi provveduto alla sistemazione organica del personale di cui al successivo articolo 3, ai Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni di effettuare di comune accordo, in casi eccezionali, passaggi di personale dall'uno all'altro dicastero, previo consenso del Ministro per le finanze».
28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione dei circoli di ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Sono modificati come segue gli articoli:
Art. 2, ultimo comma:
«I limiti della competenza degli ispettori superiori, in rapporto con quella del Consiglio superiore, sono stabiliti, per le diverse specie di progetti di contratto, dal decreto in data 28 agosto 1924, n. 1396, che modifica il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422».
Art. 6, n. 8:
«L'ispettore generale per le ferrovie, tranvie ed automobili e l'ispettore generale per i servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici».
Art. 6, n. 9:
«Gli ispettori centrali e i direttori capi delle divisioni del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del successivo articolo 9».
Art. 7:
Il primo capoverso è modificato come segue:
«I presidenti delle Sezioni 1ª, 2ª e 3ª sono scelti fra gli ispettori superiori del Genio civile, quello della Sezione 4ª tra gli ispettori superiori dell'Ispettorato generale per le ferrovie, tranvie ed automobili o fra i funzionari tecnici dell'Ufficio delle costruzioni ferroviarie che siano di grado equivalente a quello degli ispettori superiori».
Art. 8:
È modificato come segue:
«Il Consiglio delibera in assemblea generale ed in adunanza di Sezioni riunite e di Comitati secondo le rispettive competenze determinate negli articoli che seguono e nel regolamento interno del Consiglio stesso.
«Le sezioni del Consiglio sono quattro:
«1ª Sezione - Viabilità ordinaria ed edilizia;
«2ª Sezione - Opere idrauliche e forestali, bonifiche, irrigazioni, opere marittime, escluso quanto è di competenza del Comitato tecnico del Magistrato alle acque, per le Provincie venete e di Mantova, acquedotti e fognature, consolidamento di abitati;
«3ª Sezione - Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali, elettricità;
«4ª Sezione - Ferrovie, tranvie e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna.
«Fanno parte dell'assemblea generale del Consiglio tutti i membri indicati nel precedente articolo 6, ad eccezione degli ingegneri capi del Genio civile e dell'ispettore capo del ruolo di vigilanza, di cui ai numeri 21 e 22 dell'articolo stesso.
«La prima Sezione è composta: di un presidente, di dieci ispettori superiori ed ingegneri capi del Genio civile; dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale dei servizi speciali dello stesso Ministero e dell'ispettore generale delle ferrovie, tranvie ed automobili; di due consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; del capo dell'Ufficio trasporti presso il corpo di Stato Maggiore del Regio esercito; di tre membri di cui al n. 23 dell'art. 6.
«La seconda Sezione è composta: di un presidente, di otto ispettori superiori od ingegneri capi del Genio civile; dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici; dell'ispettore generale dei servizi speciali dello stesso Ministero, e dell'ispettore generale delle ferrovie, tranvie ed automobili; di due consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del direttore generale della Sanità pubblica; del direttore generale dell'Agricoltura; del direttore generale del Lavoro; del direttore generale delle Foreste; del direttore generale della Marina mercantile; dell'ispettore superiore forestale; di un funzionario del Ministero delle finanze; di un ufficiale della Regia marina; di due membri di cui al n. 23 dell'art. 6; di un funzionario tecnico delle Ferrovie dello Stato.
«La terza Sezione è composta: di un presidente, di sette ispettori superiori od ingegneri capi del Genio civile; dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale dei servizi speciali dello stesso Ministero, e dell'ispettore generale delle ferrovie, tranvie ed automobili o di due consiglieri di Stato; di un avvocato erariale, del direttore generale del Demanio e di un altro funzionario del Ministero delle finanze; dell'ispettore generale capo dei servizi dell'industria; dell'ispettore superiore del Reale corpo delle miniere; del direttore generale dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico; di due funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato; di tre membri di cui al n. 23 dell'articolo 6.
«La quarta Sezione è composta: di un presidente, di due ispettori superiori ed ingegneri capi del Genio civile; di quattro ispettori superiori e di un ispettore capo del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale dei servizi speciali per le ferrovie, tranvie ed automobili; del direttore generale del Tesoro; dei funzionari di cui al n. 6 dell'art. 6; di due funzionari di cui al n. 10 dello stesso articolo; di due consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del direttore generale della Marina mercantile; del capo dell'Ufficio trasporti presso il corpo di Stato Maggiore del Regio esercito; di due membri di cui al n. 23 dell'articolo 6.
«Il presidente del Consiglio superiore può aggregare a ciascuna Sezione membri di altre Sezioni per l'esame di speciali questioni.
«Il voto dei consiglieri di Stato e degli avvocati erariali è registrato separatamente nei verbali delle adunanze con la sommaria indicazione dei motivi quando è contrario. Sia agli effetti dell'approvazione dei progetti nei soli riguardi tecnici, sia in tutti i casi nei quali è richiesto dalla legge anche il parere del Consiglio di Stato, il voto di cui sopra non si cumula coi voti degli altri membri per determinare la maggioranza nel voto dell'assemblea o della Sezione».
Art. 9:
È modificato come segue:
«Gli ispettori superiori del Genio civile preposti ai circoli, che non abbiano sede in Roma, intervengono alle adunanze del Consiglio superiore se espressamente invitati.
«Il competente direttore generale del Ministero delle colonie interviene soltanto alla seduta di ciascuna Sezione, o Comitato, in cui si trattino affari riguardanti le opere pubbliche nelle Colonie.
«I funzionari del Ministero delle finanze, di cui al n. 15 dell'art. 6, prendono parte solo alle deliberazioni degli affari che rientrano nella competenza dello stesso Ministero, senza pregiudicare le definitive decisioni del Ministro.

«I

competenti ispettori centrali e direttori capi di divisione intervengono all'assemblea e alle adunanze delle Sezioni riunite o dei Comitati in caso di assenza o di impedimento del direttore generale o dell'ispettore generale da cui dipendono. «Hanno voto semplicemente consultivo i membri di una Sezione che il presidente ha facoltà di aggregare ad altra Sezione od ai Comitati».

Art. 1

Art. 12:

La prima parte è modificata come segue:

«Le competenti sezioni del Consiglio dei lavori pubblici o i Comitati di cui all'art. 10 esprimono il loro parere:

«1° sui progetti esecutivi di opere di conto dello Stato o che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato, sulle variazioni od aggiunte a progetti già approvati, sulle proposte di esecuzione dei lavori a trattativa privata o in economia, sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti, sulle questioni con le imprese per variazione dei prezzi, per maggiori compensi e per esonero di penalità, nei casi indicati dagli articoli 1, 5, 7 e 8 del R. decreto in data 28 agosto 1924, numero 1396, che modifica il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e dalle altre leggi e regolamenti in vigore».

Art. 20:

Al 1° comma è sostituito il seguente:

«Il Consiglio d'amministrazione per il personale del Regio corpo del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, e composto: del presidente e dei presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; del presidente del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale dei servizi speciali dello stesso Ministero, degli ispettori superiori del Genio civile preposti ai circoli di ispezione, e del capo del personale. Quest'ultimo non avrà voto deliberativo per i provvedimenti relativi a funzionari di grado superiore al suo».

25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

All'art. 2, dopo il 1° comma, aggiungere:

«Tale Ispettorato dovrà essere affidato ad un funzionario tecnico del corpo Reale del Genio civile di grado non inferiore al quarto».
7 febbraio 1926, n. 192, riguardante l'istituzione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana.

7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti all'edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia.

L'alinea dell'art. 16 che comincia con le parole «N. 25» è sostituito dal seguente:

«N. 25. Il magistrato di cui al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, art. 1, membro della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, e i due capi di ufficio di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1925, n. 1185».

All'art. 22 è aggiunto il seguente comma:

«Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, che già abbiano avuto l'assegnazione di alloggi cooperativi costruiti col contributo dello Stato, e che al momento della pubblicazione della presente legge, si trovino in effettivo possesso degli alloggi stessi, li conserveranno anche in deroga al disposto dell'articolo 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1922».

Ministero dell'economia nazionale.

16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio.

Sono modificati come segue gli articoli:

Art. 2:

«È fatto altresì obbligo alle Società ed agli altri Enti di cui all'art. 1 di trasmettere gli elenchi, in duplice esemplare, nel termine di sette giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo stesso, ai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nonché alle Camere di commercio ed alle Borse del Regno.

«Le Camere di commercio e le Deputazioni di borsa cureranno che una copia degli elenchi sia pubblicata nei rispettivi albi nel giorno successivo a quello in cui gli elenchi stessi sono pervenuti».

Art. 3:

«I responsabili della mancata pubblicazione di cui all'articolo 1 e dell'omesso invio degli elenchi sono puniti con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000».

Art. 5:

«Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di disporre in casi eccezionali, su richiesta degli Enti interessati, la proroga del termine di cui nell'articolo 1 fino a trenta giorni dall'eseguito sorteggio a condizione però che la pubblicazione abbia luogo almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'inizio delle operazioni di rimborso».

28 dicembre 1924, n. 2233, concernente la determinazione della parte degli utili dell'esercizio 1924 delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà, da erogare in opere di pubblica beneficenza.

È soppresso, al primo comma dell'articolo unico, il seguente periodo:

«Tuttavia la parte degli utili netti dell'esercizio 1924 da destinarsi ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, non potrà superare la quota erogata pei detti fini sugli utili dell'esercizio 1923».

Ministero delle comunicazioni.

1° maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri elettivi nelle Commissioni centrali e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche.

L'art. 1 è modificato come segue:

«I membri elettivi che fan parte delle Commissioni delle ricevitorie, centrali e provinciali, ai sensi del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, e del regolamento approvato con il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, sono confermati in carica sino al 31 dicembre 1925».

Tabella B.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

22 gennaio 1926, n. 166.

7 febbraio 1926, n. 164.

7 febbraio 1926, n. 165.

7 febbraio 1926. n. 200.

7 febbraio 1926, n. 248.

18 febbraio 1926, n. 314.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea -

Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati - Belluzzo

- Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 luglio 1963 n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1963 n. 194) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo unico della Legge 15 luglio 1926, n. 1263, tabella A, riguardante gli "Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno", in riferimento all'art. 113 della Costituzione.