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LEGGE 18 novembre 1923, n. 2444

Modificazioni alla legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495. (023U2444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-12-1923 al: 15-12-2009
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Art. 1




Agli articoli 3, 39, 106 e 119 ed ai titoli III, IV e VI del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3.

I sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Marina e dell'Aeronautica non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio.

Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedì anteriore all'elezione, trasmettere al Sindaco di ciascun Comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed inscritti nelle liste del Comune stesso e questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senza altra formalità.

Art. 39.

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei Collegio elettorale, a cura del Sindaco, saranno preparati i certificati di inscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perché essi siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il certificato, in carta bianca, indica la circoscrizione, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia, o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta il messso la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal trentunesimo giorno fino al giorno antecedente alle elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti le elezioni e nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione provinciale elettorale, provi sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente le elezioni almeno dalle ore 9 alle 19.

Nel giorno della votazione l'ufficio dovrà essere aperto dalle ore 7 alle ore 19.

Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengano alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da L. 300 a L.
3000.

Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

Titolo III.

COLLEGIO UNICO NAZIONALE E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI.

Art. 40.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 535.

Tutto il Regno forma un Collegio unico nazionale, e sono costituite circoscrizioni elettorali, secondo la tabella A allegata come parte integrante della presente legge.

Tale tabella contiene altresì il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione giusta il risultato dell'ultimo censimento decennale della popolazione del Regno.

Art. 41.

Il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione deve essere riveduto per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle circoscrizioni accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 42.

Il Collegio unico nazionale è convocato dal Re.

Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del R. decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per la elezione devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i Comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi avvisi e cureranno, quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni politiche, la pubblicazione, nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati trasmesso a norma dell'art. 55.

Art. 43.

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio nella Gazzetta Ufficiale del Regno, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi della domenica precedente a quella delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

Art. 44.

La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui all'art. 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio.

Art. 45.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9, agli effetti dell'art. 67;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale, ai termini dell'art. 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 64, una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati nell'art. 3, ugualmente autenticata, nonché l'elenco di cui al 3° comma dello stesso art. 3;

3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizone di cui all'art. 55, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra dev'essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 64, e due copie del Bollettino nazionale di cui nello stesso art. 55;

4°i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 49;

5° il pacco delle schede, che al presidente della Commissione stessa sarà trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura, e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle schede contenute;

6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le schede da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 46.

1° comma: Soppresso.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

Art. 47.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 62, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al Prefetto perché, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'art. 21.

Art. 48.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidenete e il vice presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello circoscrizionale (tabella A) fra i magistrati, anche del pubblico ministero, che esercitano il loro ufficio nell'ambito della circoscrizione stessa.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice presidente delle sezioni di una circoscrizione, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'Armata di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i notai, i giudici conciliatori e vice conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, gli avvocati delle ferrovie dello Stato, i vice pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nella circoscrizione se questa comprenda Provincie appartenenti a distretti diversi, purché non appartengano a corpi armati, o militarizzati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni i presidente delle Corti di appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.

Delle designazioni, di cui sopra è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposto dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

Art. 49.

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivo precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale né della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'art. 13. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica, nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire venti.

Art. 50.

L'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vice presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità. Se il Consiglio comunale è sciolto, assume tali funzioni, che sono pure obbligatorie, il sindaco o uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianità, dell'Amministrazione disciolta.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima.

Art. 51.

il segretario del seggio è scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari, e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della circoscrizione;

2° i notai aventi residenza nella circoscrizione;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della circoscrizione;

4° gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella circoscrizione;

5° gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario deve essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice cancellieri di tribunale di prima classe.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 52.

Le liste recanti il cognome e nome dei candidati, e comprendenti non più di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione, e non meno di tre candidati, debbono essere presentate da almeno trecento e non più di cinquecento elettori inscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione stessa. Al cognome e nome dei candidati potrà aggiungersi anche la paternità od eventualemente anche altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un Comune della circoscrizione, o da un notaio, o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

Alla lista devesi allegare il certificato di nascita di ciascun candidato, salvo per gli ex-deputati già convaldati.

Un candidato non può essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi, ma può essere compreso in liste portanti lo stesso contrassegno in non più di due circoscrizioni.

Art. 53.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata dalla tabella allegata, non più tardi delle ore 16 del quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature e alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro inscrizione nella lista politica della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa da lire trecento a lire tremila. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Re, per tale reato, procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o da un Regio console, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, che vi appone anche l'indicazione del Comune nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto.
Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 3000 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 11, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni di cui all'articolo 56.

La cancelleria della Corte di appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta, sia delle liste dei candidati che sono state presentate, che delle designazioni dei delegati.

La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consiglieri della prima sezione, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma:

1° verifica che le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto dall'articolo 52 non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e che tali liste comprendano il numero minimo dei candidati indicato dallo stesso articolo, ricusando quelle liste che non si trovino in dette condizioni o riducendo al limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentati e assegna, nei limiti di tempo prescritti dal nono comma del presente articolo un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;

3° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non avranno compiuto i 25 anni entro il giorno della elezione;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in antecedenza;

5° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano inscritti.

Ultimate le operazioni di cui sopra, la Corte d'appello trasmette immediatamente tutti i documenti all'Ufficio centrale nazionale sedente presso la Corte d'appello di Roma.

Art. 54.

Soppresso.

Art. 55.

La Corte d'appello di Roma è costituita in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i presentatori delle liste circoscrizionali, per mezzo dei delegati di cui all'articolo 53 debbono dichiarare o personalmente o con atto autenticato da notaio o dal sindaco di un Comune della circoscrizione, entro cinque giorni dalla presentazione delle liste alla Corte di appello circoscrizionale con quale o quali liste aventi lo stesso contrassegno intendono unificarsi. Entro sette giorni dal ricevimento di tutti gli atti trasmessi dalle singole Corti d'appello circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale:

1° esamina le varie liste presentate nelle diverse circoscrizioni ed unifica quelle che sono presentate con lo stesso contrassegno e corredate dalla dichiarazione reciproca di cui al 1° comma di questo articolo, ammettendole a votazione con lo stesso contrassegno, ed assegnando ad esse lo stesso numero progressivo di cui al seguente numero 2.

Elimina dalla votazione le liste che non abbiano almeno in due circoscrizioni lo stesso contrassegno e la dichiarazione reciproca di unificazione di cui sopra.

Ferma restando la disposizione del precedente capoverso, le liste che abbiano un contrassegno identico a quello di altre liste ma siano sfornite della dichiarazione reciproca di unificazione, sono ammesse a votazione separatamente, assegnandosi ad esse un diverso numero progressivo;

2° estrae a sorte il numero da assegnarsi a ciascun gruppo di liste ammesse a votazione;

3° cancella da tutte le liste i candidati compresi in liste recanti contrassegni diversi e quelli compresi in liste recanti il medesimo contrassegno presentati in più di due circoscrizioni;

4° provvede per mezzo del Ministero dell'interno alla stampa:

a) delle schede di cui all'art. 57;

b) dei manifesti di ciascuna circoscrizione contenenti le liste rispettive dei candidati col relativo contrassegno. In questo manifesto devono essere indicate le altre circoscrizioni nelle quali sono state presentate le stesse liste;

c) un bollettino, da inviarsi a tutti i Comuni, e da affiggersi in tutte le sezioni, nel quale siano riportate tutte le liste con l'indicazione delle circoscrizioni in cui le singole liste sono state presentate, del numero progressivo ad esse assegnato, dei rispettivi contrassegni e dei nomi dei candidati compresi nelle liste stesse con la rispettiva numerazione progressiva. In tale bollettino sarà seguito l'ordine delle circoscrizioni secondo la tabella allegata.

Art. 56.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da un sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'articolo 53, ovvero in loro luogo, persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso la Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza o allontanamento del primo, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. Hanno pure diritto di designare un rappresentante presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte d'appello di Roma. La dichiarazione presso l'Ufficio delle sezioni è presentata alla cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale entro la domenica precedente alla elezione. La cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni presso la segreteria delle sezioni. Per i rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale la dichiarazione deve essere presentata, previo rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla rispettiva cancelleria. Per il rappresentante presso la Corte d'appello di Roma, la dichiarazione deve essere presentata, entro il lunedì successivo alla cancelleria della Corte stessa la quale ne rilascierà ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio o in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza, o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 57.

La scheda è di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello allegato B e riproduce in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione secondo il numero progressivo di cui al n. 2 dell'art. 55.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee trasversali sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al secondo comma dell'art. 71.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

Art. 58.

Soppresso.

Art. 59.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 119 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 300 a 3000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

Art. 60.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché il presidente, il vice-presidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'art. 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorché siano inscritti come elettori in altra sezione o in altra circoscrizione.

Art. 61.

Alle ore 16 del sabato precedente le elezioni il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 56.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di liste di candidati.

Art. 62.

La sala delle elezioni in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro destinato all'ufficio elettorale, gli elttori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato D e collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'art. 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato D ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato E, devono portare fissata con una catenella la matita necessaria allo elettore per esprimere il voto e devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio cime dal tramezzo; il lato dove l'elettore siede deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 63.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di inscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 39, nonché i candidati della circoscrizione.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

Art. 64.

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nelle liste degli elettori della sezione.

Una copia di dette liste, gli elenchi di coloro, che sono contemplati all'art 3, una copia del manifesto contenente le liste dei candidati ed una copia del bollettino di cui all'art. 55, n. 4, lettere b) e c), devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori della circoscrizione, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'art. 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purché di tre mesi anteriore al decreto che convoca il Collegio nazionale, o nel provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.

Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di essere stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedì anteriore alla domenica delle elezioni.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 65.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti;

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 75, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Per forza pubblica, agli effetti del presente articolo, devesi intendere l'Arma dei carabinieri.

Questo articolo, in uno agli articoli 71, 72 75, 77, 78, 80 e 81 e agli articoli dal 106 al 121 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

Art. 66.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione dei deputati.

Art. 67.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di schede, in corrispondenza delle centinaia di elettori inscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle schede, di cui al n. 5 dell'art. 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori inscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

È in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed è sostituito dal vice-presidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le schede sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti all'Arma dei carabinieri.

Art. 68.

Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali, procedendo all'estrazione a sorte delle cinque cifre che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui allo articolo 45. Indi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda giusta la indicazione a stampa, riponendole tutte nella stessa urna.

Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le 9 antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 119.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta della identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 77.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purché siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'art. 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale.
Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonché del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 69.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modello allegato F della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore che venga cancellato dalla lista deve restituire la tessera al pretore il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 119.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale le norme relative alla istituzione di una tessera permanente di inscrizione nelle liste elettorali. Nel decreto Reale sarà anche stabilito il termine entro il quale cesseranno di aver vigore le disposizioni dell'art. 39, dei primi cinque comma del presente e dell'art. 70.

Art. 70.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 71.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore.
Questi può accertarsi che il numero segnato sia eguale a quello portato dalla scheda.

Il presidente, astenendosi da ogni esemplificazione, avverte l'elettore che deve tracciare nella scheda un segno con matita nera sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta, e che ha facoltà di scrivere, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome di uno o due candidati compresi nella lista medesima, ai quali voglia dare il voto di preferenza, e che può indicarne anche tre se i deputati assegnati alla circoscrizione sono in numero maggiore di venti.

Avverte inoltre l'elettore che è in facoltà di indicare col semplice numero i candidati, che voglia preferire, e che deve piegare la scheda secondo le linee in essa indicate e chiuderla inumidendone la parte ingommata.

L'elettore deve recarsi a uno dei tavoli a ciò destinati e votare tracciando nella scheda un segno a matita nera sul contrassegno rispondente alla lista da lui prescelta. Ha anche facoltà di scrivere, colla stessa matita nera, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il nome e cognome o il solo cognome di uno o due o tre candidati compresi nella stessa lista a cui voglia dare il voto di preferenza, giusta le norme di cui al secondo comma. In caso di identità di cognome fra candidati della stessa lista o di liste diverse dovrà scrivere anche il nome e, ove occorra la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.

La indicazione deve contenere a tutti gli effetti entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Ove l'elettore non abbia segnata veruna lista e abbia solo scritto una o più preferenze, s'intenderà dato il voto a quella lista che comprende il cognome o i cognomi indicati.

La indicazione delle preferenze può anche essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero sotto il quale è segnato nella lista il candidato preferito.

Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate.

Le preferenze dovranno essere indicate o tutte col cognome o tutte col numero.

È vietato ogni altro sengno o indicazione.

La indicazione della preferenza per un candidato compreso in una lista diversa della stessa circoscrizione o nella stessa lista in circoscrizione diversa è anche causa di nullità della scheda.

Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve ripiegare la scheda secondo le indicazioni in essa contenute e chiuderla inumidendo la parte ingommata.

Egli poscia la consegna al presidente, il quale constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perché la chiuda; e quindi ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, nonché confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le schede mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatoti ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire mille o con la detenzione sino a un mese.

Art. 72.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

II presidenete dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la multa da lire 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.

Il presidente deve vigilare che l'elettore che si reca nella cabina trovi la matita di cui al terzo comma dell'art. 62.

Art. 73.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio l'elettore, che trovasi nell'impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 74.

Se un elettore riscontra che è deteriorata, la scheda consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata» con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dello art. 67. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 71, è annotata la consegna della nuova scheda.

In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una scheda è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza scheda.

Art. 75.

La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuna. Dopo quest' ora nessun elettore può più votare.

Art. 76.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del volo quali sono prescritti dagli articoli 45 e 62 il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possono soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonché al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste, a norma dell'art. 88.

Art. 77.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 88, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 78.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 75 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonché dal presidente, ed essere chiusa in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio di cui all'art. 67.
Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che siano presenti alle operazioni dell'ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono colle stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;
4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi aperta la scheda, enuncia ad alta voce il contrassegno, ed ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è espresso il voto ed il cognome dei candidati pei quali sia stato espresso voto di preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista o dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le schede non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorché dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli inscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e quello dello schede consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 67, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 67. e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori; il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 83.

Tutto le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art.
82.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 82 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore sette del mattino successivo.

Art. 79.

Soppresso.

Art. 80.

Oltre i casi di nullità previsti dagli articoli 71 e 72, sono nulli i voti quando:

1° le schede non siano quelle di cui all'art. 45 ovvero, sebbente non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 67, siano state accettate e poste nella seconda urna ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente;

3° le schede non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o quando non possa identificarsi la lista prescelta;

4° le schede contengano altri segni o indicazioni oltre quelli ammessi dall'art. 71.

Art. 81.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alla ore sette del mattino successivo, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 78. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 83, nella cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso art.
83.

Art. 82.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentani delle liste presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio, di cui all'art. 67, e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti delle liste presenti.

Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'art. 61 viene, entro il lunedì susseguente all'elezione, depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di essa nei modi prescritti dall'articolo precedente viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori e i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 78, n. 2 ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 83.

Il presidente, o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente l'altro esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'art. 78, alla cancelleria delta Corte d'appello circoscrizionale.

Qualora non stasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente della Corte d'appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 84.

La Corte d'appello circoscrizionale funge da ufficio centrale della circoscrizione, e procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 81 osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 78, 80 e 82;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e i voti di preferenze ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

3° di tali operazioni redige, nelle forme stabilite dall'art. 87, verbale in doppio esemplare. Uno di essi sarà trasmesso immediatamente alla Corte d'appello di Roma; l'altro sarà conservato nell'archivio della Corte stessa. Saranno inoltre inviati immediatamente e colla massima garanzia alla Corte d'appello di Roma tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati. La Corte d'appello di Roma deve entro tre giorni inviarne ricevuta.

Art. 84.-bis.

L'ufficio centrale nazionale costitutito presso la Corte d'appello di Roma sarà composto del primo presidente e di quattro presidenti di sezione; in caso d'impedimento il primo presidente è sostituito dal presidente di sezione più anziano, e i presidenti di sezione sono sostituiti dal consigliere più anziano della rispettiva sezione. Esso si farà assistere, ove lo creda, da esperti scelti dal presidente.

Appena saranno pervenuti i verbali di tutte le Corti d'appello circoscrizionali, l'ufficio centrale nazionale:

1° procede alla somma di tutti i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il Regno;

2° verificata quale sia la lista che abbia raggiunto il venticinque per cento dei voti validi ed abbia ottenuto il maggior numero di voti in tutto il Collegio nazionale, attribuisce ad essa i due terzi del numero totale dei deputati, cioè 356, e proclama eletti, in ogni circoscrizione, tutti i candidati contenuti nella lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza ottenuti.

Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il ventinque per cento, si applicano a tutte le liste, nel computo nazionale, le disposizioni stabilite nel n. 3 per le liste di minoranza.

Ove, per qualsivoglia ragione, il numero dei proclamati della lista di maggioranza in ciascuna circoscrizione non raggiunga i due terzi dei deputati assegnati alla circoscrizione stessa, i posti residui saranno attribuiti alle altre liste di minoranza secondo le norme di cui nel seguente numero;

3° per ciascuna circoscrizione fa la somma complessiva dei voti ottenuti da tutte le liste di minoranza.

Divide tale somma per il numero dei deputati assegnati, per la circoscrizione, alla minoranza secondo la tabella.

Il risultato costituisce il quoziente di minoranza della circoscrizione.

Divide poi la somma dei voti ottenuti dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnarsi a ciascuna lista di minoranza nella circoscrizione. I posti eventualmente rimanenti verranno rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto maggiori voti nella circoscrizione.

Proclama quindi eletti in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nella circoscrizione a ciascuna lista, secondo il computo di cui al comma precedente, quel candidati che vi abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 85.

Sia gli uffici centrali circoscrizionali, che l'ufficio centrale nazionale, pronunciano provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvo il disposto dell'art. 38.

È vietato loro di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula dell'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste dei Comuni della circoscrizione.

Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 56.

Tranne i rappresentanti delle liste di cui all'art. 56, nessun altro elettore ha diritto di entrare nella sala dell'ufficio centrale nazionale.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 65. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse, anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 56, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 86.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli di cui è dichiarata la nullità a termini degli articoli 71, 72 e 80, e di quelli contestati e non attribuiti.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 87.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale che, seduta stante, deve esser firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 84-bis.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale nazionale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve rilasciarne ricevuta.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche agli effetti del comma 4° dell'art. 103, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Art. 88.

è riserbato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni dell'art. 75 e del numero 2 dell'art. 78. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

i voti delle sezioni annullati non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne, i verbali, le schede e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio all'ufficio centrale nazionale.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale nazionale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 89.

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunciato su tutte le elezioni, il presidente della Camera dà notizia, per mezzo del primo presidente della Corte d'appello di Roma, al pretore, presso il quale sono state depositate, à termini dell'articolo 82, le schede relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di schede delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all'autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venire abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

Titolo IV.

DEI DEPUTATI.

Art. 90.

Chiunque può essere eletto deputato purché in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto, salvo per l'età che è ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno delle lezioni, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 91.

I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato e di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione di:

a) prefetti, vice prefetti e sottoprefetti o chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i capi e i segretari di Gabinetto dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Le ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c), non hanno luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di convocazione del Collegio;

d) funzionari rappresentanti del pubblico ministero di qualunque grado.

I magistrati non contemplati nella lettera d) e nell'articolo 92-bis lettera c) non possono essere eletti nella circoscrizione dove esrcitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi.
Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di terra, di mare, d'aeronautica e della milizia volontaria nazionale non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del Collegio.

Art. 92.

I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, quando siano eletti deputati, saranno collocati in aspettativa senza stipendio.

Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive Amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

Alla cesazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti, di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisiorie dovute al fatto dell'elezione, e le Amministrazioni, occorrendo, provvederanno interinalmente con semplici supplenti.

Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 92.-bis.

Sono eccettuati dall'obbligo dell'aspettativa speciale di cui nel precedente articolo:

a) i Ministri Segretari di Stato, i Sottosegretari di Stato, il Ministro della Real Casa, il primo Segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale e l'avvocato generale militare;

c) il primo presidente, i presidenti e i consiglieri di Corte di cassazione;

d) i primi presidenti, i presidenti e i consiglieri di Corti di appello;

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria nazionale;

f) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 92.-ter.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo 92.

Art. 93.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 94.

Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 95.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in italia quanto all'estero, non possono essere deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 96.

Soppresso.

Art. 97.

Soppresso.

Art. 98.

Soppresso.

Art. 99.

I deputati impiegati, di cui all'articolo 92-bis, ad eccezione degli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nella rispettiva circoscrizione.

Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli precedenti.

Art. 100.

I membri del Parlamento non ossono esercitare alcun ufficio retributivo o gratuito negli istituti di emissione.

Art. 101.

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

Art. 102.

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconoscuto dalla Camera.

Art. 103.

Il deputato eletto in due circoscrizioni deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dalla convalidazione delle due elezioni, quale sia la circoscrizione da lui prescelta.

In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia il nome della circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnato.

Il posto di deputato che rimanga cacante per effetto della opzione o del sorteggio, di cui ai due comma precedenti, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista cirscoscrizionale lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'ufficio centrale nazionale.

Ove nella stessa lista non segua alcun altro candidato il posto resta vacante.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Art. 103.-bis.

I deputati che in precedenti legislature per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi o non fossero stati collocati a riposo.

Art. 104.

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

Art. 105.

A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennità e rimborso spese di corrispondenza.

È inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non è ammesso né rinuncia o cessione da parte del deputato, né sequestro.

Il Senato del Regno potrà assegnare ai suoi membri una indennità di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono.

Art. 105.-bis.

Gli emigrati che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

Titolo V.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI.

Art. 106.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 108, 112 e 121 incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, approvazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;
9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1923, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

10° i condannati per reato di diserzione anche se abbiano beneficato di qualsivoglia condono od indulto.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 119.-bis.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare un'altra volta faccia indebito uso del certificato elettorale, è punibile con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

Chiunque, nel fine d'impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

Titolo VI.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 125.

Soppresso.

Art. 126.

Soppresso.

Art. 127.

Soppresso.

Art. 128.

Soppresso.

Art. 129.

Soppresso.

Art. 130.

Soppresso.

Art. 131.

Soppresso.

Art. 131.-bis.

Per la prima applicazione della presente legge le circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 40 saranno costituite in base alla tabella A-bis che farà parte integrante della legge stessa.

Art. 132.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quella del presente testo unico.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/12/1923, n. 290 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.