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LEGGE 18 novembre 1923, n. 2444

Modificazioni alla legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495. (023U2444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-12-1923
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Agli articoli 3, 39, 106 e 119 ed ai titoli III, IV e VI del  testo
unico 2 settembre 1919, n. 1495, sono sostituiti i seguenti: 
 
                               Art. 3. 
 
  I sottufficiali e militari di  truppa  del  Regio  esercito,  della
Marina  e  dell'Aeronautica  non  possono   esercitare   il   diritto
elettorale finche' si trovano sotto le armi, fatta  eccezione  per  i
marescialli e per i gradi corrispondenti. 
 
  Questa  disposizione  si  applica  pure  agli  individui  di  grado
corrispondente appartenenti  a  corpi  organizzati  militarmente  per
servizio dello Stato, compresi i militi della Milizia volontaria  per
la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio. 
 
  Il comandante di zona della Milizia  volontaria  per  la  sicurezza
nazionale  deve,  non  oltre  il  giovedi'  anteriore   all'elezione,
trasmettere  al  Sindaco  di  ciascun  Comune  l'elenco  dei   militi
mobilitati in servizio ed inscritti nelle liste del Comune  stesso  e
questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono  sospesi
dal voto, senza altra formalita'. 
 
                              Art. 39. 
 
  Entro il ventesimo giorno successivo a quello  della  pubblicazione
del decreto di convocazione  dei  Collegio  elettorale,  a  cura  del
Sindaco, saranno preparati i certificati di inscrizione  nelle  liste
elettorali e sara' altresi' provveduto perche' essi siano  consegnati
agli  elettori  entro  il   trentesimo   giorno   da   quello   della
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi  elettorali.  Il
certificato, in carta bianca, indica la circoscrizione,  la  sezione,
alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il  giorno
e l'ora della votazione. 
 
  Per gli elettori residenti nel Comune la consegna  del  certificato
e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della  sua
famiglia, o addetta al suo servizio. 
 
  Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non  possa  rilasciare
ricevuta il messso la sostituisce con la sua dichiarazione. 
 
  Per gli elettori residenti fuori del Comune i  certificati  vengono
rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del  Sindaco  del  Comune  di
loro residenza, quante volte questa sia conosciuta. 
 
  Gli elettori, a partire dal  trentunesimo  giorno  fino  al  giorno
antecedente  alle  elezioni  e  nel  giorno  stesso  delle  elezioni,
possono, personalmente e contro  annotazione  in  apposito  registro,
ritirare il certificato di inscrizione nella lista,  qualora  non  lo
abbiano ricevuto. 
 
  Quando un certificato vada  perduto  o  sia  divenuto  inservibile,
l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque  giorni
antecedenti le elezioni e nel giorno stesso delle elezioni  e  contro
annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal  Sindaco  un
altro,  su  carta  verde,  sul  quale  deve  dichiararsi  che  e'  un
duplicato. 
 
  Qualora i certificati elettorali  non  siano  distribuiti  o  siano
distribuiti   irregolarmente,   il   presidente   della   Commissione
provinciale elettorale, provi sommari accertamenti, puo' nominare  un
commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione  dei
certificati. 
 
  Ai fini del presente  articolo,  l'ufficio  comunale  resta  aperto
quotidianamente, anche nei giorni festivi,  dal  trentunesimo  giorno
antecedente le elezioni almeno dalle ore 9 alle 19. 
 
  Nel giorno della votazione l'ufficio dovra' essere aperto dalle ore
7 alle ore 19. 
 
  Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti
all'ufficio della distribuzione dei certificati,  che  contravvengano
alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da L.  300  a  L.
3000. 
 
  Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve
procedere per citazione direttissima. 
 
                             Titolo III. 
 
        COLLEGIO UNICO NAZIONALE E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI. 
 
                              Art. 40. 
 
  Il numero dei deputati per tutto il Regno e' di 535. 
 
  Tutto il Regno forma un Collegio unico nazionale, e sono costituite
circoscrizioni elettorali, secondo la tabella A allegata  come  parte
integrante della presente legge. 
 
  Tale tabella contiene altresi' il riparto del numero  dei  deputati
per ogni circoscrizione giusta il  risultato  dell'ultimo  censimento
decennale della popolazione del Regno. 
 
                              Art. 41. 
 
  Il riparto del numero dei deputati  per  ogni  circoscrizione  deve
essere riveduto per legge nella  prima  sessione,  che  succede  alla
pubblicazione del decennale censimento ufficiale. Il riparto e' fatto
in proporzione della popolazione delle circoscrizioni  accertata  col
censimento medesimo. 
 
  I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei
Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante
il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun  effetto
sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita. 
 
                              Art. 42. 
 
  Il Collegio unico nazionale e' convocato dal Re. 
 
  Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  Regno
del R. decreto di convocazione del Collegio alla  domenica  stabilita
per la elezione devono decorrere almeno settanta giorni. 
 
  I sindaci di tutti i Comuni del Regno daranno notizia  al  pubblico
del  decreto  di  convocazione  dei  comizi  con  appositi  avvisi  e
cureranno, quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni
politiche, la pubblicazione, nell'albo pretorio ed  in  altri  luoghi
pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati trasmesso a
norma dell'art. 55. 
 
                              Art. 43. 
 
  Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti. 
 
  Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro  sezioni,
ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due  sezioni
e non piu' di due sezioni  possono  avere  l'accesso  dalla  medesima
strada. 
 
  Quando per sopravvenute gravi circostanze, sorga la  necessita'  di
variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione  comunale
deve farne proposta, nei trenta giorni dalla data della pubblicazione
del decreto di convocazione del Collegio nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, alla Commissione provinciale, la quale, premesse  le  indagini
che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza  e
non piu' tardi della domenica precedente a quella delle elezioni. 
 
  Qualora  la  variazione  sia   approvata,   il   presidente   della
Commissione elettorale provinciale deve darne  immediatamente  avviso
al sindaco, il quale deve portarla  a  conoscenza  del  pubblico  con
manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente
la elezione. 
 
                              Art. 44. 
 
  La Commissione provinciale trasmette le liste  elettorali,  di  cui
all'art. 30, alla  competente  Commissione  elettorale  comunale  nel
giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione  del
Collegio. 
 
                              Art. 45. 
 
  La  Commissione  elettorale  comunale  provvede  a  che  nelle  ore
antimeridiane del sabato precedente l'elezione  siano  consegnati  al
presidente di ogni ufficio elettorale: 
 
    1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre  mobili
da 0 a 9, agli effetti dell'art. 67; 
 
    2°  un  esemplare  della  lista  degli  elettori  della  sezione,
autenticato dalla Commissione provinciale, ai termini  dell'art.  30,
due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da  due  membri
della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione  a
norma  dell'art.  64,  una  copia  dell'elenco  di  coloro  che  sono
contemplati nell'art. 3, ugualmente autenticata, nonche' l'elenco  di
cui al 3° comma dello stesso art. 3; 
 
    3° due copie del manifesto  contenente  le  liste  dei  candidati
della circoscrizone di cui all'art. 55, delle quali  una  copia  deve
restare a disposizione dell'ufficio elettorale e  l'altra  dev'essere
affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 64, e due copie
del Bollettino nazionale di cui nello stesso art. 55; 
 
    4°i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 49; 
 
    5° il pacco delle schede, che  al  presidente  della  Commissione
stessa sara' trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua
delegazione dalla Prefettura, e sul cui involucro esterno sara' stato
indicato il numero delle schede contenute; 
 
    6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico  ovvero
circondato da  rete  metallica,  di  cui  la  prima  e'  destinata  a
contenere le schede da consegnarsi agli elettori e la seconda  quelle
restituite da essi dopo espresso il voto. 
 
                              Art. 46. 
 
  1° comma: Soppresso. 
 
  I  bolli  e  le  urne  debbono  essere  di  tipo   unico   con   le
caratteristiche essenziali del modello allegato C  e  debbono  essere
fornite ai Comuni  dal  Ministero  dell'interno  verso  rimborso  del
prezzo di costo. 
 
                              Art. 47. 
 
  Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
del Collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza
e il buono stato dei bolli, delle urne e  dei  tavoli  occorrenti,  a
norma dell'art. 62, per le varie sezioni. Ciascuno  dei  suoi  membri
puo' ricorrere al Prefetto perche', ove ne sia il  caso,  provveda  a
norma dell'art. 21. 
 
                              Art. 48. 
 
  In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di
un presidente, di un vice presidente, di quattro scrutatori e  di  un
segretario. Il presidenete e il vice presidente  sono  designati  dal
primo presidente della Corte d'appello circoscrizionale  (tabella  A)
fra i magistrati, anche del pubblico  ministero,  che  esercitano  il
loro ufficio nell'ambito della circoscrizione stessa. 
 
  In quanto il  numero  dei  magistrati,  tenuto  anche  conto  delle
esigenze del  servizio  giudiziario,  non  sia  sufficiente,  possono
essere designati dallo stesso primo presidente della Corte  d'appello
all'ufficio di presidente e di vice presidente delle sezioni  di  una
circoscrizione, gli impiegati civili  a  riposo,  gli  ufficiali  del
Regio esercito e dell'Armata di riserva, a  riposo  od  in  posizione
ausiliaria  speciale,  di  grado  non   inferiore   a   capitano,   i
cancellieri, i vice cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari
degli uffici giudiziari, i  notai,  i  giudici  conciliatori  e  vice
conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, gli avvocati delle
ferrovie dello Stato, i  vice  pretori,  i  quali  tutti  abbiano  la
residenza  nel  distretto  della  Corte   stessa,   o   anche   nella
circoscrizione se questa comprenda Provincie appartenenti a distretti
diversi, purche' non appartengano a corpi armati, o  militarizzati  a
servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. 
 
  La  enumerazione  di  queste  categorie,  salvo  per   quella   dei
magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. 
 
  Per procedere a queste designazioni i  presidente  delle  Corti  di
appello  debbono  in  tempo  opportuno   procurarsi   le   necessarie
informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero  per
mezzo delle locali autorita' giudiziarie. 
 
  Delle designazioni, di cui sopra e' data notizia ai  magistrati  ed
ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici  giudiziari
per mezzo dei rispettivi capi  gerarchici  ed  agli  altri  designati
mediante notificazione da eseguirsi  dagli  ufficiali  giudiziari  di
pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione. 
 
  Al presidente ed al vice presidente  dell'ufficio  elettorale  deve
esser corrisposto dal  Comune,  in  cui  l'ufficio  stesso  ha  sede,
l'indennita' di viaggio  e  di  soggiorno  spettante  ai  giudici  di
tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore  la
corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte  d'appello
di 2ª categoria. 
 
                              Art. 49. 
 
  Fra la domenica ed il mercoledi' inclusivo  precedenti  l'elezione,
in pubblica adunanza, preannunziata due giorni  prima  con  manifesto
nell'albo pretorio del Comune, la  Commissione  elettorale  comunale,
aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero  di
voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano  parte
della Giunta comunale ne'  della  Commissione  stessa,  procede  alla
nomina degli scrutatori  fra  gli  elettori  del  Comune,  che  siano
compresi nella lista dei giurati, ovvero  che  possiedano  una  delle
condizioni contemplate nell'art. 13.  Se  il  Consiglio  comunale  e'
sciolto,  saranno  aggregati  alla  Commissione  i  quattro   cessati
consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate. 
 
  Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome  e
si proclamano eletti coloro che  hanno  ottenuto  maggior  numero  di
voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'. 
 
  In seconda convocazione indetta regolarmente la  seduta  e'  valida
qualunque sia il numero dei presenti. 
 
  Agli eletti il sindaco notifica, nel piu' breve termine e, al  piu'
tardi,  non  oltre  il  venerdi'  precedente  l'elezione,  l'avvenuta
designazione per mezzo di un ufficiale  giudiziario  o  di  un  messo
comunale. 
 
  A ciascuno degli scrutatori il Comune, in  cui  ha  sede  l'ufficio
elettorale, deve corrispondere un'indennita' di lire venti. 
 
                              Art. 50. 
 
  L'ufficio di presidente, di vice presidente,  di  scrutatore  e  di
segretario e' obbligatorio per le persone designate. 
 
  Il vice presidente coadiuva il  presidente  nell'adempimento  delle
sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per
autorizzazione del presidente egli puo' inoltre adempiere le funzioni
di scrutatore. 
 
  Quando l'impedimento  del  presidente  o  del  vice  presidente  si
verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da
non  permettere  al  primo  presidente  della  Corte  di  appello  la
rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno
dei consiglieri comunali per ordine di anzianita'.  Se  il  Consiglio
comunale  e'  sciolto,  assume   tali   funzioni,   che   sono   pure
obbligatorie, il sindaco o uno dei consiglieri comunali,  per  ordine
di anzianita', dell'Amministrazione disciolta. 
 
  Tutti i membri dell'ufficio, compresi i  rappresentanti  di  lista,
sono considerati, per  ogni  effetto  di  legge,  pubblici  ufficiali
durante l'esercizio delle loro funzioni. 
 
  Per i reati commessi a danno dei membri  dell'ufficio,  compresi  i
rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima. 
 
                              Art. 51. 
 
  il segretario del seggio e' scelto, in antecedenza all'insediamento
dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle  categorie
seguenti: 
 
    1°  i  cancellieri,  i  vice   cancellieri,   gli   aggiunti   di
cancelleria, i  segretari,  e  i  sostituti  segretari  degli  uffici
giudiziari della circoscrizione; 
 
    2° i notai aventi residenza nella circoscrizione; 
 
    3° i segretari comunali che prestano servizio  nei  Comuni  della
circoscrizione; 
 
    4°  gli  ufficiali  giudiziari  addetti  agli  uffici  giudiziari
esistenti nella circoscrizione; 
 
    5° gli elettori  della  circoscrizione  che  sappiano  leggere  e
scrivere. 
 
  La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di
precedenza fra di loro per la designazione. 
 
  Il segretario deve essere rimunerato dal Comune,  in  cui  ha  sede
l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in
caso diverso, ha diritto alle indennita' di viaggio  e  di  soggiorno
spettanti ai vice cancellieri di tribunale di prima classe. 
 
  Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in
esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla
presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge
la qualita' di atto pubblico. 
 
                              Art. 52. 
 
  Le liste recanti il cognome e nome dei  candidati,  e  comprendenti
non piu' di due terzi del numero dei deputati  assegnato  a  ciascuna
circoscrizione,  e  non  meno  di  tre  candidati,   debbono   essere
presentate da almeno trecento e  non  piu'  di  cinquecento  elettori
inscritti nelle liste  elettorali  dei  Comuni  della  circoscrizione
stessa. Al cognome e nome dei candidati potra' aggiungersi  anche  la
paternita'  od  eventualemente  anche  altra  indicazione   che   sia
necessaria per identificare i candidati stessi. La  candidatura  deve
essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal  sindaco
di un Comune della circoscrizione,  o  da  un  notaio,  o  dal  Regio
console in caso di assenza dal Regno. 
 
  Alla lista devesi allegare il certificato  di  nascita  di  ciascun
candidato, salvo per gli ex-deputati gia' convaldati. 
 
  Un candidato non puo'  essere  in  alcun  caso  compreso  in  liste
portanti contrassegni diversi,  ma  puo'  essere  compreso  in  liste
portanti lo stesso contrassegno in non piu' di due circoscrizioni. 
 
                              Art. 53. 
 
  Le liste dei  candidati  devono  essere  presentate,  per  ciascuna
circoscrizione, alla cancelleria  della  Corte  di  appello  indicata
dalla tabella allegata, non piu' tardi delle ore 16 del  quarantesimo
giorno anteriore a quello della votazione, unitamente  agli  atti  di
accettazione delle candidature  e  alla  dichiarazione  sottoscritta,
anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. 
 
  La dichiarazione  deve  essere  corredata  dei  certificati,  anche
collettivi, dei sindaci dei  singoli  Comuni  a  cui  appartengono  i
sottoscrittori,  che  attestino  la  loro  inscrizione  nella   lista
politica della circoscrizione. 
 
  I sindaci devono, nel termine  improrogabile  di  ventiquattro  ore
dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente
e' punito con multa da lire trecento a lire tremila. Se  abbia  agito
per negligenza la pena e' diminuita della meta'. Il  procuratore  del
Re, per tale reato, procede per citazione direttissima. 
 
  La firma degli elettori, indicante il nome,  cognome  e  paternita'
del sottoscrittore, deve essere autenticata da  un  notaio  o  da  un
ufficiale delle cancellerie, o da un Regio console, nel caso  che  si
tratti  di  elettori  residenti  all'estero,  che  vi  appone   anche
l'indicazione  del  Comune  nelle  cui  liste  dichiarano  di  essere
inscritti. Il relativo onorario del notaio sara' di  centesimi  dieci
per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun  atto.
Nessun  elettore  puo'  sottoscrivere  per  piu'  di  una  lista   di
candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 3000  o
con la detenzione sino a tre mesi. 
 
  Per gli  elettori,  che  non  sappiano  sottoscrivere,  tien  luogo
dell'anzidetta firma una dichiarazione  stesa  nelle  forme  indicate
all'articolo 11, che costituisce un atto separato a norma  del  primo
comma del presente articolo. 
 
  Insieme  con  la  lista  deve  essere  presentato  un  modello   di
contrassegno stampato, anche figurato. 
 
  La dichiarazione di presentazione della lista  dei  candidati  deve
contenere anche l'indicazione di due  delegati  effettivi  e  di  due
supplenti, autorizzati a fare le designazioni di cui all'articolo 56. 
 
  La  cancelleria  della  Corte  di  appello  circoscrizionale   deve
rilasciare immediatamente ricevuta, sia delle liste dei candidati che
sono state presentate, che delle designazioni dei delegati. 
 
  La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consiglieri
della prima sezione, entro tre giorni dalla scadenza del  termine  di
cui al primo comma: 
 
    1° verifica che le liste presentate siano sottoscritte dal numero
di elettori prescritto dall'articolo 52 non tenendo conto  di  quelli
che eccedono il limite massimo,  e  che  tali  liste  comprendano  il
numero minimo dei candidati indicato dallo stesso articolo, ricusando
quelle liste che non si trovino in dette condizioni  o  riducendo  al
limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente  di
candidati, cancellando gli ultimi nomi; 
 
    2° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente
confondibili  con  contrassegni  di   altre   liste   precedentemente
presentati e assegna, nei limiti di tempo prescritti dal  nono  comma
del presente articolo un termine per la  presentazione  di  un  nuovo
contrassegno; 
 
    3° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi  la
prescritta accettazione e di quelli che non  avranno  compiuto  i  25
anni entro il giorno della elezione; 
 
    4° cancella dalle liste i candidati gia' compresi  in  una  lista
presentata in antecedenza; 
 
    5° assegna un numero  ai  singoli  candidati  in  ciascuna  lista
secondo l'ordine in cui vi si trovano inscritti. 
 
  Ultimate le operazioni di cui sopra, la Corte  d'appello  trasmette
immediatamente  tutti  i  documenti  all'Ufficio  centrale  nazionale
sedente presso la Corte d'appello di Roma. 
 
                              Art. 54. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 55. 
 
  La Corte d'appello  di  Roma  e'  costituita  in  Ufficio  centrale
nazionale. Ad essa i presentatori delle liste  circoscrizionali,  per
mezzo dei delegati  di  cui  all'articolo  53  debbono  dichiarare  o
personalmente o con atto autenticato da notaio o dal  sindaco  di  un
Comune della circoscrizione, entro cinque giorni dalla  presentazione
delle liste alla Corte di appello circoscrizionale con quale o  quali
liste aventi lo stesso contrassegno intendono unificarsi. Entro sette
giorni dal ricevimento di tutti  gli  atti  trasmessi  dalle  singole
Corti d'appello circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale: 
 
    1° esamina le varie liste presentate nelle diverse circoscrizioni
ed unifica quelle che sono presentate con lo  stesso  contrassegno  e
corredate dalla dichiarazione reciproca di cui al 1° comma di  questo
articolo, ammettendole a votazione con  lo  stesso  contrassegno,  ed
assegnando ad esse lo stesso numero progressivo di  cui  al  seguente
numero 2. 
 
  Elimina dalla votazione le liste che  non  abbiano  almeno  in  due
circoscrizioni lo stesso contrassegno e la dichiarazione reciproca di
unificazione di cui sopra. 
 
  Ferma restando la disposizione del precedente capoverso,  le  liste
che abbiano un contrassegno identico a quello di altre liste ma siano
sfornite della dichiarazione reciproca di unificazione, sono  ammesse
a votazione separatamente, assegnandosi ad  esse  un  diverso  numero
progressivo; 
 
    2° estrae a sorte il numero da assegnarsi  a  ciascun  gruppo  di
liste ammesse a votazione; 
 
    3° cancella da tutte le  liste  i  candidati  compresi  in  liste
recanti contrassegni diversi e quelli compresi in  liste  recanti  il
medesimo contrassegno presentati in piu' di due circoscrizioni; 
 
    4° provvede per mezzo del Ministero dell'interno alla stampa: 
 
      a) delle schede di cui all'art. 57; 
 
      b) dei manifesti di ciascuna circoscrizione contenenti le liste
rispettive  dei  candidati  col  relativo  contrassegno.  In   questo
manifesto devono essere indicate le altre circoscrizioni nelle  quali
sono state presentate le stesse liste; 
 
      c) un bollettino, da inviarsi a tutti i Comuni, e da affiggersi
in tutte le sezioni, nel quale siano riportate  tutte  le  liste  con
l'indicazione delle circoscrizioni in cui le singole liste sono state
presentate, del numero progressivo ad esse assegnato, dei  rispettivi
contrassegni e dei nomi dei candidati compresi nelle liste stesse con
la rispettiva  numerazione  progressiva.  In  tale  bollettino  sara'
seguito l'ordine delle circoscrizioni secondo la tabella allegata. 
 
                              Art. 56. 
 
  Con dichiarazione scritta in carta  libera  ed  autenticata  da  un
sindaco della circoscrizione o  da  un  notaio,  i  delegati  di  cui
all'articolo 53, ovvero in  loro  luogo,  persone  da  essi  all'uopo
autorizzate in forma autentica,  hanno  diritto  di  designare  tanto
presso  l'ufficio  di  ciascuna  sezione,  quanto  presso  la   Corte
d'appello  circoscrizionale,  due  rappresentanti  della  lista   uno
effettivo e l'altro supplente  in  caso  di  impedimento,  assenza  o
allontanamento  del  primo,  scegliendoli  fra  gli  elettori   della
circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. Hanno pure diritto di
designare  un  rappresentante  presso  l'Ufficio  centrale  nazionale
istituito presso la Corte d'appello di Roma. La dichiarazione  presso
l'Ufficio delle sezioni e' presentata alla  cancelleria  della  Corte
d'appello  circoscrizionale  entro  la   domenica   precedente   alla
elezione.  La  cancelleria  ne  rilascera'  ricevuta  e   provvedera'
all'invio delle  singole  designazioni  presso  la  segreteria  delle
sezioni.   Per   i   rappresentanti   presso   la   Corte   d'appello
circoscrizionale la  dichiarazione  deve  essere  presentata,  previo
rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno  della  domenica,  in  cui
avviene   l'elezione,   alla   rispettiva   cancelleria.    Per    il
rappresentante presso la Corte d'appello di  Roma,  la  dichiarazione
deve essere presentata, entro il lunedi' successivo alla  cancelleria
della Corte stessa la quale ne rilasciera' ricevuta. 
 
  Il  rappresentante  di  ogni  lista  di  candidati  ha  diritto  di
assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che  il
presidente determina, al tavolo dell'ufficio o in  prossimita'  dello
stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire  le  operazioni
elettorali, e puo' fare  inserire  succintamente  a  verbale  le  sue
eventuali dichiarazioni. Pero' il presidente, uditi  gli  scrutatori,
puo'  con  ordinanza   motivata   fare   allontanare   dall'aula   il
rappresentante, che eserciti violenza, o che,  richiamato  due  volte
all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il  regolare
procedimento delle operazioni elettorali. 
 
                              Art. 57. 
 
  La scheda e' di carta consistente bianca, di tipo unico,  preparata
a cura del Ministero dell'interno con le  caratteristiche  essenziali
del modello allegato B e riproduce in  facsimile  i  contrassegni  di
tutte le liste regolarmente presentate nella  circoscrizione  secondo
il numero progressivo di cui al n. 2 dell'art. 55. 
 
  Le schede dovranno pervenire  agli  uffici  elettorali  debitamente
piegate. 
 
  Nella  parte  centrale  saranno  tracciate  le  linee   trasversali
sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al secondo  comma
dell'art. 71. 
 
  E' vietato ogni altro segno o indicazione. 
 
                              Art. 58. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 59. 
 
  Salvo le  maggiori  pene  stabilite  nell'art.  119  pel  caso  ivi
previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di
vicepresidente, di scrutatore o  di  segretario,  senza  giustificato
motivo, rifiutino di assumerlo o non  si  trovino  presenti  all'atto
dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa  da  lire  300  a
3000.   Nelle   stesse   sanzioni   incorrono   il   presidente,   il
vice-presidente,  gli  scrutatori,  il  segretario,  i  quali,  senza
giustificati motivi, si allontanino  prima  che  abbiano  termine  le
operazioni elettorali. 
 
  Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore  del  Re
deve procedere per citazione direttissima. 
 
                              Art. 60. 
 
  Gli scrutatori  e  i  rappresentanti  delle  liste  dei  candidati,
nonche' il presidente, il vice-presidente, il segretario del  seggio,
il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di  cui  all'art.  50,
votano  nella  sezione,  nella  quale  esercitano  il  loro  ufficio,
ancorche' siano inscritti come elettori in altra sezione o  in  altra
circoscrizione. 
 
                              Art. 61. 
 
  Alle ore  16  del  sabato  precedente  le  elezioni  il  presidente
costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice-presidente, gli
scrutatori, il segretario e chiamando ad  assistere  alle  operazioni
elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati colle
condizioni indicate dall'art. 56. 
 
  Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne  sia
mancata  la  designazione,  il  presidente  chiama  in   sostituzione
alternativamente  l'anziano  e  il  piu'  giovane  fra  gli  elettori
presenti, che sappiano leggere e  scrivere  e  che  non  siano  stati
designati a rappresentanti di liste di candidati. 
 
                              Art. 62. 
 
  La sala delle elezioni in cui una sola porta d'ingresso puo' essere
aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo
alto un metro e centimetri venti, con un'apertura nel  mezzo  per  il
passaggio. 
 
  Nel compartimento dove si trova la  porta  d'ingresso,  stanno  gli
elettori; nell'altro destinato all'ufficio  elettorale,  gli  elttori
non possono entrare che per votare e possono  rimanervi  soltanto  il
tempo all'uopo strettamente necessario. 
 
  Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato D e
collocato in modo che i  rappresentanti  delle  liste  dei  candidati
possano girarvi intorno. Le due urne,  di  cui  all'art.  45,  devono
essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato D
ed essere sempre visibili a tutti. 
 
  I tavoli destinati alla espressione del voto,  in  conformita'  del
modello allegato E, devono  portare  fissata  con  una  catenella  la
matita necessaria allo elettore per esprimere il voto e devono essere
isolati  e  collocati  a  conveniente  distanza  cosi'   dal   tavolo
dell'ufficio cime dal tramezzo; il lato dove  l'elettore  siede  deve
essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti
di un riparo, che assicuri la segretezza del voto. 
 
  Le porte e le finestre, che si trovino nella  parete  adiacente  ai
tavoli ad una distanza minore di due  metri  dal  loro  spigolo  piu'
vicino, devono essere chiuse in modo da impedire  la  vista  ed  ogni
comunicazione dal di fuori. 
 
                              Art. 63. 
 
  Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione  se
non gli elettori  che  presentino,  ogni  volta,  il  certificato  di
inscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art.  39,  nonche'  i
candidati della circoscrizione. 
 
  Essi non possono entrare armati nella sala della elezione. 
 
                              Art. 64. 
 
  Non ha diritto di votare chi  non  trovasi  inscritto  nelle  liste
degli elettori della sezione. 
 
  Una  copia  di  dette  liste,  gli  elenchi  di  coloro,  che  sono
contemplati all'art 3, una copia del manifesto  contenente  le  liste
dei candidati ed una copia del bollettino di cui all'art. 55,  n.  4,
lettere b) e c),  devono  essere  affissi  nella  sala  dell'elezione
durante  il  corso  delle  operazioni  elettorali  e  possono  essere
consultati dagli intervenuti. 
 
  Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di
una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari  che  essi  sono
elettori della circoscrizione, e coloro che dimostrino di essere  nel
caso previsto nell'ultimo  capoverso  dell'art.  32,  o  che  provino
essere cessata la causa della sospensione di cui all'art. 3. 
 
  La cessazione della  sospensione  si  prova  dai  militari  con  la
presentazione  del  congedo  illimitato  o   del   provvedimento   di
promozione a maresciallo e  dagli  individui  appartenenti  ad  altri
corpi organizzati militarmente  con  la  presentazione  dell'atto  di
licenziamento, purche' di tre mesi anteriore al decreto  che  convoca
il Collegio nazionale, o nel provvedimento, con cui siano promossi  a
grado corrispondente a quello di maresciallo. 
 
  Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale  essi  devono
provare di essere stati congedati, licenziati o comunque aver cessato
dall'effettivo servizio prima del giovedi'  anteriore  alla  domenica
delle elezioni. 
 
  Gli elettori non possono farsi rappresentare. 
 
                              Art. 65. 
 
  Il  presidente  della   sezione   e'   incaricato   della   polizia
dell'adunanza ed a tale effetto egli puo' disporre degli agenti della
forza pubblica e della forza armata per far  espellere  od  arrestare
coloro, che disturbino  il  regolare  procedimento  delle  operazioni
elettorali o commettano reato. 
 
  La forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella
sala dell'elezione. 
 
  Pero',  in  caso  di  tumulti  o  di  disordini  o  per   procedere
all'esecuzione di  mandati  di  cattura,  gli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria possono, anche senza richiesta  del  presidente,  entrare
nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza. 
 
  Hanno  pure  accesso  nella  sala  gli  ufficiali  giudiziari   per
notificare al presidente proteste o reclami relativi alle  operazioni
della sezione. 
 
  Il  presidente  puo',  di  sua  iniziativa,  e  deve,  qualora  tre
scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti
nella sala della elezione, anche prima che  comincino  le  operazioni
elettorali. 
 
  Le autorita'  civili  ed  i  comandanti  militari  sono  tenuti  ad
ottemperare alle  richieste  del  presidente,  anche  per  assicurare
preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui e'
sita la sezione, ed impedire gli  assembramenti  anche  nelle  strade
adiacenti; 
 
  Quando  abbia  giustificato  timore  che  altrimenti  possa  essere
turbato il regolare  procedimento  delle  operazioni  elettorali,  il
presidente, uditi  gli  scrutatori,  puo',  con  ordinanza  motivata,
disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla  sala
e non vi rientrino se non dopo  la  chiusura  della  votazione.  Puo'
disporre   altresi'   che   gli   elettori,   i    quali    indugiano
artificiosamente  nella  espressione  del  voto  e   non   rispondono
all'invito di restituire le schede riempite, siano allontanati  dalle
cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a  votare
soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori  presenti,  ferma
restando la disposizione dell'art. 75,  riguardo  al  termine  ultimo
della votazione. Di cio' sara' dato atto nel processo verbale. 
 
  Per forza pubblica, agli  effetti  del  presente  articolo,  devesi
intendere l'Arma dei carabinieri. 
 
  Questo articolo, in uno agli articoli 71, 72 75, 77, 78, 80 e 81  e
agli articoli dal 106 al 121  inclusivo,  devono  essere  stampati  a
grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione. 
 
                              Art. 66. 
 
  Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che  l'adunanza  non
sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro  oggetto  che
della elezione dei deputati. 
 
                              Art. 67. 
 
  Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae
a  sorte  il  numero  progressivo  delle  centinaia  di  schede,   in
corrispondenza delle centinaia di elettori inscritti  nella  sezione,
da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. 
 
  Di conformita', il presidente apre il pacco delle schede, di cui al
n. 5 dell'art. 45, e distribuisce fra  gli  anzidetti  scrutatori  un
numero di schede corrispondente a  quello  degli  elettori  inscritti
nella sezione. 
 
  Lo  scrutatore  scrive  il  numero  progressivo  sull'appendice  di
ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro  della  faccia
posteriore della scheda stessa. 
 
  E' in facolta' di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua
firma sotto quella dello scrutatore. 
 
  Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non puo' piu' firmare le
schede ed e' sostituito dal vice-presidente. 
 
  Si tiene nota nel processo verbale della serie di schede firmate da
ciascuno scrutatore. 
 
  Il presidente, a mano a mano che le schede sono firmate, le  depone
nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilita',  provvede
alla custodia delle  schede  rimaste  nel  pacco,  di  cui  al  n.  5
dell'articolo 45. 
 
  Compiute queste operazioni,  il  presidente  rimanda  le  ulteriori
operazioni alle ore 7 del  giorno  seguente,  affidando  la  custodia
delle urne e dei documenti all'Arma dei carabinieri. 
 
                              Art. 68. 
 
  Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente  riprende  le
operazioni elettorali, procedendo all'estrazione a sorte delle cinque
cifre che nell'ordine stesso in cui  sono  estratte  concorreranno  a
formare il bollo di cui allo  articolo  45.  Indi  imprime  il  bollo
stesso a tergo di ciascuna scheda giusta  la  indicazione  a  stampa,
riponendole tutte nella stessa urna. 
 
  Le operazioni di  cui  sopra  debbono  essere  esaurite  per  le  9
antimeridiane,  dopo  di  che  il  presidente  dichiara   aperta   la
votazione. 
 
  Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di  una  lista  di
candidati,  che  conosca  personalmente  l'elettore,  ne  attesta  la
identita', apponendo la propria firma accanto al nome  dell'elettore,
nella apposita colonna,  sulla  lista  elettorale  autenticata  dalla
Commissione elettorale provinciale. 
 
  Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste
dei candidati puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita'
dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del  collegio
noto all'ufficio, che attesti  della  sua  identita'.  Il  presidente
avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene
stabilite dall'articolo 119. 
 
  Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato
gia' ammesso a votare. 
 
  L'elettore che attesta della identita' deve mettere  la  sua  firma
nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra. 
 
  In  caso  di  dissenso   sull'accertamento   dell'identita'   degli
elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 77. 
 
  Deve inoltre essere ammesso a votare  l'elettore  che  si  presenti
fornito di libretto o tessera di  riconoscimento  rilasciati  da  una
pubblica  amministrazione  governativa,  purche'  siano   muniti   di
fotografia.  In  tal  caso,  accanto  al  nome  dell'elettore,  nella
suddetta colonna di identificazione, sara'  indicato  il  numero  del
libretto o della tessera e l'autorita' che li ha rilasciati. 
 
  Gli elettori  compresi  nell'elenco,  di  cui  il  penultimo  comma
dell'art. 17, sono ammessi a votare  quando  ritornino  in  patria  e
facciano constare all'ufficio elettorale la loro identita' personale.
Nel  processo  verbale  e'  presa  nota  speciale  di  ogni  elettore
inscritto  nell'elenco  degli  emigrati,  che  viene   ammesso   alla
votazione, nonche'  del  nome  della  persona,  che  attesta  la  sua
identita',  o  del  numero  del   libretto   o   della   tessera   di
riconoscimento,  indicati  nel  comma  precedente   o   nell'articolo
seguente, e della autorita' che li ha rilasciati. 
 
                              Art. 69. 
 
  Agli effetti del penultimo comma dell'articolo  precedente  ciascun
elettore,  non  munito  di  libretto  o  tessera  di   riconoscimento
rilasciati da  un'autorita'  governativa,  puo'  provvedersi  di  una
tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui e'
compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare. 
 
  Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento  del  prezzo  di
costo,   dopo   essersi   accertato   della    identita'    personale
dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal  venerdi'
che precede il giorno della votazione fino al lunedi' susseguente  al
detto giorno. 
 
  La tessera  deve  essere  conforme  al  modello  allegato  F  della
presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato,
la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e
della firma del pretore; dall'altro, l'attestato  di  riconoscimento,
il nome, cognome, paternita', eta' e luogo di nascita  dell'elettore,
l'indicazione della lista elettorale del Comune  dove  l'elettore  e'
inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il  timbro  della
pretura. 
 
  L'elettore che venga cancellato  dalla  lista  deve  restituire  la
tessera al pretore il quale l'annulla. 
 
  Qualsiasi alterazione o indebito uso  della  tessera  e'  punito  a
norma dell'art. 119. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare per decreto Reale  le
norme  relative  alla  istituzione  di  una  tessera  permanente   di
inscrizione nelle liste elettorali. Nel  decreto  Reale  sara'  anche
stabilito il termine entro il quale  cesseranno  di  aver  vigore  le
disposizioni dell'art. 39, dei primi  cinque  comma  del  presente  e
dell'art. 70. 
 
                              Art. 70. 
 
  In ogni  pretura  e'  tenuto  apposito  registro,  nel  quale  sono
indicati, secondo il numero d'ordine  delle  tessere  rilasciate,  il
cognome, nome, paternita', eta', luogo di nascita  dell'elettore,  la
lista elettorale, nella quale esso e' inscritto. 
 
  Una copia della fotografia, firmata dal pretore, e'  ingommata  nel
registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni
foglio e' firmato dal pretore e dal cancelliere. 
 
                              Art. 71. 
 
  Riconosciuta l'identita'  personale  dell'elettore,  il  presidente
estrae dalla  prima  urna  una  scheda  e  la  consegna  all'elettore
opportunamente piegata, leggendo  ad  alta  voce  il  numero  scritto
sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla
lista   elettorale   autenticata   dalla    Commissione    elettorale
provinciale, nell'apposita colonna, accanto  al  nome  dell'elettore.
Questi puo' accertarsi che il numero  segnato  sia  eguale  a  quello
portato dalla scheda. 
 
  Il  presidente,  astenendosi  da  ogni  esemplificazione,   avverte
l'elettore che deve tracciare nella scheda un segno con  matita  nera
sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta, e che ha
facolta' di scrivere, nelle  apposite  linee  tracciate  nella  parte
centrale, il cognome di uno o  due  candidati  compresi  nella  lista
medesima, ai quali voglia dare il voto  di  preferenza,  e  che  puo'
indicarne anche tre se i deputati assegnati alla circoscrizione  sono
in numero maggiore di venti. 
 
  Avverte inoltre l'elettore che  e'  in  facolta'  di  indicare  col
semplice numero i candidati, che voglia preferire, e che deve piegare
la scheda secondo le linee in essa indicate e chiuderla  inumidendone
la parte ingommata. 
 
  L'elettore deve recarsi a uno dei tavoli a cio' destinati e  votare
tracciando nella scheda un  segno  a  matita  nera  sul  contrassegno
rispondente alla  lista  da  lui  prescelta.  Ha  anche  facolta'  di
scrivere, colla stessa matita nera, nelle  apposite  linee  tracciate
nella parte centrale, il nome e cognome o il solo cognome  di  uno  o
due o tre candidati compresi nella stessa lista a cui voglia dare  il
voto di preferenza, giusta le norme di cui al secondo comma. In  caso
di identita' di cognome fra candidati della stessa lista o  di  liste
diverse dovra' scrivere anche il nome e, ove occorra la paternita'. 
 
  Qualora il candidato abbia due cognomi,  l'elettore,  nel  dare  la
preferenza, puo' scriverne uno dei due. 
 
  La indicazione deve  contenere  a  tutti  gli  effetti  entrambi  i
cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra piu' candidati. 
 
  Ove l'elettore non abbia segnata veruna lista e abbia solo  scritto
una o piu' preferenze, s'intendera' dato il voto a quella  lista  che
comprende il cognome o i cognomi indicati. 
 
  La indicazione delle preferenze puo' anche essere fatta  scrivendo,
invece del cognome, il numero sotto il quale e' segnato  nella  lista
il candidato preferito. 
 
  Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate. 
 
  Le preferenze dovranno essere indicate o tutte col cognome o  tutte
col numero. 
 
  E' vietato ogni altro sengno o indicazione. 
 
  La indicazione della preferenza per un candidato  compreso  in  una
lista diversa della stessa circoscrizione o  nella  stessa  lista  in
circoscrizione diversa e' anche causa di nullita' della scheda. 
 
  Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve ripiegare la scheda
secondo le indicazioni in essa contenute e  chiuderla  inumidendo  la
parte ingommata. 
 
  Egli poscia  la  consegna  al  presidente,  il  quale  constata  la
chiusura della scheda e, ove non  sia  chiusa,  invita  l'elettore  a
rientrare in cabina perche'  la  chiuda;  e  quindi  ne  verifica  la
identita' esaminando la firma ed il bollo,  nonche'  confrontando  il
numero scritto sull'appendice  con  quello  scritto  sulla  lista  in
osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea
perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna. 
 
  Uno dei  membri  dell'ufficio  accerta  che  l'elettore  ha  votato
apponendo la propria firma accanto al  nome  di  lui  nella  apposita
colonna della lista, di cui sopra. 
 
  Le schede mancanti dell'appendice o  non  portanti  il  numero,  il
bollo o la  firma  dello  scrutatore  non  sono  poste  nell'urna,  e
l'elettore, che le abbia presentate, non puo' piu' votare. Esse  sono
vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatoti  ed
allegate al processo verbale, il quale fara' anche menzione  speciale
degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino. 
 
  Per siffatta mancata riconsegna l'elettore e'  punito  con  ammenda
fino a lire mille o con la detenzione sino a un mese. 
 
                              Art. 72. 
 
  Se  l'espressione  del  voto  non  e'  compiuta  nella  cabina,  il
presidente  dell'ufficio  deve  ritirare  la   scheda   dall'elettore
dichiarandone la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto. 
 
  II presidenete dell'ufficio  che  trascura  di  far  entrare  nella
cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo
impedisca, e' punito con la multa da lire 500 a 1000 e,  in  caso  di
recidiva, con la detenzione fino a tre mesi. 
 
  Il presidente deve vigilare che l'elettore che si reca nella cabina
trovi la matita di cui al terzo comma dell'art. 62. 
 
                              Art. 73. 
 
  Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente  dimostrato
all'ufficio l'elettore, che trovasi nell'impossibilita' di  esprimere
il voto, e' ammesso dal presidente a farlo esprimere da  un  elettore
di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo  specifico
per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella  votazione,
il nome del medico, che abbia eventualmente accertato  l'impedimento,
ed il nome dell'elettore delegato. 
 
                              Art. 74. 
 
  Se  un  elettore  riscontra   che   e'   deteriorata,   la   scheda
consegnatagli ovvero egli  stesso  per  negligenza  od  ignoranza  la
deteriora, puo' richiederne  al  presidente  una  seconda  contro  la
restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo  che
il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata» con la sua firma. 
 
  Il presidente deve immediatamente sostituire nella  prima  urna  la
seconda  scheda  consegnata  all'elettore  con  un'altra,  che  viene
prelevata dal pacco delle schede  residue  e  contrassegnata  con  lo
stesso numero portato da quella deteriorata, nonche' col bollo e  con
la firma dello scrutatore a norma dello art. 67. Nella colonna  della
lista, di cui al primo comma dell'art. 71, e'  annotata  la  consegna
della nuova scheda. 
 
  In ugual modo si procede nel caso in cui  l'ufficio  verifichi  che
una scheda e' deteriorata. In nessun caso sara' ammessa  la  consegna
di una terza scheda. 
 
                              Art. 75. 
 
  La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuna. Dopo quest'
ora nessun elettore puo' piu' votare. 
 
                              Art. 76. 
 
  Qualora si verifichi  la  materiale  impossibilita'  di  usare  del
bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del
volo quali sono prescritti dagli articoli  45  e  62  il  presidente,
udito il parere  degli  scrutatori,  puo',  con  ordinanza  motivata,
ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei  tavoli,  che
meglio possono soddisfare alla  sincerita'  e  segretezza  del  voto,
nonche' al buon ordine delle operazioni  elettorali,  restando  pero'
riservata alla Camera  la  eventuale  dichiarazione  di  nullita'  di
queste, a norma dell'art. 88. 
 
                              Art. 77. 
 
  Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia  in  via
provvisoria,  salvo  il  disposto  dell'art.  88,  sopra   tutte   le
difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle  operazioni
della sezione, e sulla nullita' dei voti. 
 
  Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente  od  il  vice
presidente, devono trovarsi sempre presenti  a  tutte  le  operazioni
elettorali. 
 
                              Art. 78. 
 
  Adempiuto a quanto e' prescritto dall'art. 75 e sgombrato il tavolo
dalle carte e dagli  oggetti  non  necessari  per  lo  scrutinio,  il
presidente: 
 
    1° dichiara chiusa la votazione; 
 
    2°  accerta  il  numero  dei  votanti  risultanti   dalla   lista
elettorale autenticata dalla Commissione elettorale  provinciale,  di
cui all'art. 30. Questa lista deve in ciascun foglio  essere  firmata
da due scrutatori, nonche' dal presidente, ed  essere  chiusa  in  un
piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio di cui all'art.  67.
Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due  scrutatori,
nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che siano presenti
alle operazioni dell'ufficio, ed il piego  stesso  e'  immediatamente
consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne  rilascia  o
ne trasmette subito ricevuta; 
 
    3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e  riscontra
se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo  aver  ricevuta  la
scheda non l'abbiano riportata o  ne  abbiano  consegnata  una  senza
appendice o senza il numero o il bollo o la firma  dello  scrutatore,
corrispondano al  numero  degli  elettori  inscritti  che  non  hanno
votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco  consegnato  al
presidente dalla Commissione comunale,  vengono  colle  stesse  forme
indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento; 
 
    4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla
sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la
consegna al presidente. Questi aperta la scheda, enuncia ad alta voce
il contrassegno, ed ove occorra, il numero  progressivo  della  lista
per la quale e' espresso il voto ed  il  cognome  dei  candidati  pei
quali sia stato espresso voto di preferenza, e passa la scheda ad  un
altro scrutatore, il quale, insieme con il  segretario,  prende  nota
del numero dei voti che va riportando ciascuna lista o  dei  voti  di
preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama  ad
alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore
pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella prima urna,  da
cui furono gia' tolte le schede non usate. 
 
  E' vietato  estrarre  dalla  seconda  urna  una  scheda  se  quella
precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta
nella prima urna. Le schede  non  possono  essere  toccate  da  altri
fuorche' dai componenti del seggio; 
 
    5°  conta  il  numero  delle  schede  spogliate  e  riscontra  se
corrisponda tanto al numero dei votanti quanto  al  numero  dei  voti
riportati complessivamente  dalle  liste  dei  candidati,  sommato  a
quello dei voti di lista nulli e dei voti di  lista  contestati,  che
non siano stati assegnati ad alcuna lista; 
 
    6° accerta la rispondenza  numerica  delle  cifre  segnate  nelle
varie colonne del prospetto del verbale  col  numero  dei  votanti  e
degli inscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica  la
ragione. 
 
  Le  suddette  operazioni  debbono   essere   compiute   nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di  ciascuna  di  esse  deve
farsi constare dal processo verbale. 
 
  Le schede corrispondenti a voti  nulli  o  contestati  a  qualsiasi
effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative
ai reclami ed alle proteste  devono  essere  immediatamente  vidimate
nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed
alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte  in  un
piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e quello dello
schede consegnate senza appendice o senza  numero  o  senza  bollo  o
senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 67, deve essere  a  sua
volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della  sezione,
il sigillo col bollo, di cui all'art. 67. e quello dei rappresentanti
delle liste dei candidati presenti, le  firme  del  presidente  e  di
almeno due scrutatori; il piego deve essere annesso all'esemplare del
verbale, di cui all'art. 83. 
 
  Tutto le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego  con  le
indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel  precedente  comma,
da depositarsi nella cancelleria della pretura  a  termini  dell'art.
82. 
 
  Nel verbale deve farsi menzione  di  tutti  i  reclami  presentati,
delle proteste fatte, dei voti  contestati,  tanto  che  siano  stati
quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai  candidati,  e
delle decisioni prese dal presidente. 
 
  Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo  e  nel  primo
comma dell'art. 82 non possono essere sospese per nessuna  ragione  e
debbono  essere  ultimate  non  oltre  le  ore  sette   del   mattino
successivo. 
 
                              Art. 79. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 80. 
 
  Oltre i casi di nullita' previsti dagli  articoli  71  e  72,  sono
nulli i voti quando: 
 
    1° le schede non siano quelle di cui all'art. 45 ovvero, sebbente
non portino il bollo e la firma, di  cui  all'art.  67,  siano  state
accettate e poste nella seconda urna  ovvero  vi  siano  state  poste
senza che ne sia stata prima staccata l'appendice; 
 
    2° le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i
quali possano ritenersi fatti artificiosamente; 
 
    3° le schede non esprimano il voto per alcuna delle  liste  o  lo
esprimano per piu' di una lista o quando non possa  identificarsi  la
lista prescelta; 
 
    4° le schede contengano altri segni o  indicazioni  oltre  quelli
ammessi dall'art. 71. 
 
                              Art. 81. 
 
  Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa
l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine  le  operazioni,
ovvero non abbia proceduto allo  scrutinio  o  non  l'abbia  compiuto
entro il tempo prescritto, il presidente deve,  alla  ore  sette  del
mattino successivo, chiudere l'urna contenente, secondo  i  casi,  le
schede non distribuite o  le  schede  gia'  spogliate,  l'altra  urna
contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le  schede
residue, quelle che si trovassero  fuori  delle  urne,  e  gli  altri
documenti e carte di  cui  al  penultimo  comma  dell'art.  78.  Alla
chiusura delle urne ed alla formazione  del  piego  si  applicano  le
prescrizioni del citato articolo. 
 
  Le urne ed il piego, insieme col verbale e con  le  carte  annesse,
vengono subito recate, a norma dell'art. 83, nella cancelleria  della
Corte d'appello circoscrizionale, e  consegnate  al  cancelliere,  il
quale ne diviene personalmente responsabile. 
 
  In caso d'inadempimento si applica il disposto  dello  stesso  art.
83. 
 
                              Art. 82. 
 
  Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo  certifica
nel verbale. Il verbale deve essere redatto  in  doppio  esemplare  e
deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta  stante,
da tutti i membri presenti dell'ufficio  e  dai  rappresentani  delle
liste presenti. Il verbale viene  poi  immediatamente  chiuso  in  un
piego, che deve essere  sigillato  col  bollo  dell'ufficio,  di  cui
all'art. 67, e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due
scrutatori e i rappresentanti delle liste presenti. 
 
  Un esemplare  di  questo  verbale  e  di  quello  redatto  a  norma
dell'art.  61  viene,  entro  il  lunedi'  susseguente  all'elezione,
depositato nella segreteria  del  Comune,  dove  si  e'  radunata  la
sezione, ed ogni  elettore  del  Collegio  ha  diritto  di  prenderne
conoscenza. 
 
  Il piego delle schede insieme con l'estratto del  verbale  relativo
alla formazione e all'invio di essa nei modi prescritti dall'articolo
precedente viene subito portato da  due  membri  almeno  dell'ufficio
della sezione  al  pretore;  il  quale,  accertata  l'integrita'  dei
sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e
redige verbale della consegna. 
 
  Il pretore invita gli scrutatori e i rappresentanti delle liste  ad
assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre,  all'apertura
del piego contenente la lista, di cui  all'art.  78,  n.  2  ed  alla
compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia  autentica  da  lui
vistata in ciascun foglio. 
 
  Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste  intervenuti  possono
pure apporre in ciascun foglio la loro firma. 
 
  Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove
si e' radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata
per  quindici  giorni   nella   segreteria;   ogni   elettore   della
circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. 
 
                              Art. 83. 
 
  Il presidente, o, per  sua  delegazione  scritta,  due  scrutatori,
recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente  l'altro
esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'art. 78,  alla
cancelleria delta Corte d'appello circoscrizionale. 
 
  Qualora non stasi adempiuto a quanto e' prescritto  nel  secondo  e
nel terzo comma  dell'articolo  precedente  o  nel  primo  comma  del
presente articolo, il  presidente  della  Corte  d'appello  puo'  far
sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, di  cui  sopra,
dovunque si trovino. 
 
                              Art. 84. 
 
  La Corte d'appello circoscrizionale funge da ufficio centrale della
circoscrizione, e procede, entro 24 ore dal ricevimento  degli  atti,
con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti: 
 
  1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate  dalle  sezioni
in conformita' dell'art. 81 osservando, in quanto siano  applicabili,
le disposizioni degli articoli 78, 80 e 82; 
 
  2° somma insieme i voti ottenuti da ciascuna  lista  e  i  voti  di
preferenze ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni,  come
risultano dai verbali; 
 
  3° di tali operazioni redige, nelle forme stabilite  dall'art.  87,
verbale  in  doppio  esemplare.   Uno   di   essi   sara'   trasmesso
immediatamente alla Corte d'appello di Roma; l'altro sara' conservato
nell'archivio   della   Corte   stessa.   Saranno   inoltre   inviati
immediatamente e colla massima garanzia alla Corte d'appello di  Roma
tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi
allegati. La Corte d'appello di Roma deve entro tre  giorni  inviarne
ricevuta. 
 
                            Art. 84.-bis. 
 
  L'ufficio centrale nazionale costitutito presso la Corte  d'appello
di Roma sara' composto del primo presidente e di  quattro  presidenti
di sezione; in caso d'impedimento il primo presidente  e'  sostituito
dal presidente di sezione piu' anziano, e  i  presidenti  di  sezione
sono  sostituiti  dal  consigliere  piu'  anziano  della   rispettiva
sezione. Esso si fara' assistere, ove lo creda, da esperti scelti dal
presidente. 
 
  Appena saranno pervenuti i verbali  di  tutte  le  Corti  d'appello
circoscrizionali, l'ufficio centrale nazionale: 
 
    1° procede alla somma di tutti  i  voti  ottenuti  dalle  singole
liste in tutto il Regno; 
 
    2°  verificata  quale  sia  la  lista  che  abbia  raggiunto   il
venticinque per cento dei voti validi ed abbia  ottenuto  il  maggior
numero di voti in tutto il Collegio nazionale, attribuisce ad essa  i
due terzi del numero totale  dei  deputati,  cioe'  356,  e  proclama
eletti, in ogni circoscrizione, tutti  i  candidati  contenuti  nella
lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza ottenuti. 
 
  Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il ventinque per cento,  si
applicano a tutte le liste, nel computo  nazionale,  le  disposizioni
stabilite nel n. 3 per le liste di minoranza. 
 
  Ove, per qualsivoglia ragione, il numero dei proclamati della lista
di maggioranza in ciascuna circoscrizione non raggiunga i  due  terzi
dei deputati assegnati alla circoscrizione stessa,  i  posti  residui
saranno attribuiti alle altre liste di minoranza secondo le norme  di
cui nel seguente numero; 
 
    3° per ciascuna circoscrizione fa la somma complessiva  dei  voti
ottenuti da tutte le liste di minoranza. 
 
  Divide tale somma per il numero  dei  deputati  assegnati,  per  la
circoscrizione, alla minoranza secondo la tabella. 
 
  Il  risultato  costituisce  il   quoziente   di   minoranza   della
circoscrizione. 
 
  Divide poi la somma dei voti ottenuti dalle singole liste per  tale
quoziente,  e  il  risultato  rappresenta  il  numero  dei  posti  da
assegnarsi a ciascuna lista  di  minoranza  nella  circoscrizione.  I
posti eventualmente rimanenti  verranno  rispettivamente  distribuiti
alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, a quella lista che abbia  avuto
maggiori voti nella circoscrizione. 
 
  Proclama quindi eletti  in  corrispondenza  del  numero  dei  seggi
attribuiti nella circoscrizione a ciascuna lista, secondo il  computo
di cui al comma precedente, quel candidati che vi abbiano ottenuto il
maggior numero di voti di preferenza. 
 
                              Art. 85. 
 
  Sia gli uffici centrali circoscrizionali,  che  l'ufficio  centrale
nazionale, pronunciano  provvisoriamente  sopra  qualunque  incidente
relativo  alle  operazioni  ad  essi  affidate,  salvo  il   disposto
dell'art. 38. 
 
  E'  vietato  loro  di  deliberare  e  anche  di   discutere   sulla
valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e  sugli  incidenti
avvenuti nelle sezioni, di variare  i  risultati  dei  verbali  e  di
occuparsi  di  qualsiasi  altro  oggetto,  che  non  sia  tra  quelli
specificati nel precedente articolo. 
 
  Non puo' essere ammesso ad entrare nell'aula dell'ufficio  centrale
circoscrizionale  l'elettore  che  non   presenti   ogni   volta   il
certificato d'iscrizione nelle liste dei Comuni della circoscrizione. 
 
  Nessun elettore puo' entrare armato. L'aula deve essere  divisa  in
due compartimenti da un solido tramezzo alto un  metro  e  centimetri
venti. Nel compartimento, dove si trova la porta  d'ingresso,  stanno
gli  elettori;  l'altro  e'  esclusivamente   riservato   all'ufficio
centrale ed ai rappresentanti delle  liste  dei  candidati  designati
colle condizioni indicate dall'art. 56. 
 
  Tranne i rappresentanti delle liste  di  cui  all'art.  56,  nessun
altro elettore ha diritto di entrare nella sala dell'ufficio centrale
nazionale. 
 
  Il presidente ha tutti  i  poteri  spettanti  ai  presidenti  delle
sezioni ai termini dell'art. 65. Per ragioni di ordine pubblico  egli
puo' inoltre disporre che si proceda a porte  chiuse,  anche  in  tal
caso, salvo quanto e' stabilito dal secondo comma dell'art. 56, hanno
diritto di essere ammessi  e  di  rimanere  nell'aula  gli  anzidetti
rappresentanti delle liste dei candidati. 
 
                              Art. 86. 
 
  Nel determinare il numero dei suffragi saranno  computati  tutti  i
voti ad eccezione di quelli  di  cui  e'  dichiarata  la  nullita'  a
termini degli articoli 71, 72 e 80, e  di  quelli  contestati  e  non
attribuiti. 
 
  Dell'avvenuta proclamazione  il  presidente  dell'ufficio  centrale
nazionale invia attestato ai  deputati  proclamati  e  da'  immediata
notizia alla segreteria  della  Camera  dei  deputati,  nonche'  alle
singole prefetture che la  portano  a  conoscenza  del  pubblico  con
apposito manifesto. 
 
                              Art. 87. 
 
  Di tutte le operazioni  dell'ufficio  centrale  nazionale  deve  in
doppio esemplare redigersi processo verbale che, seduta stante,  deve
esser firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente,  dagli
altri magistrati, dal  cancelliere  e  dai  rappresentanti  di  lista
presenti. 
 
  Nel verbale debbono essere indicati, in appositi  elenchi,  i  nomi
dei candidati di ciascuna lista non eletti,  nell'ordine  determinato
in conformita' dell'art. 84-bis. 
 
  Uno degli esemplari del verbale con i  documenti  annessi,  nonche'
tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi
allegati, devono essere inviati subito  dal  presidente  dell'ufficio
centrale nazionale alla segreteria  della  Camera  dei  deputati,  la
quale deve rilasciarne ricevuta. 
 
  Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle  elezioni
accerta anche agli effetti del comma 4° dell'art.  103,  l'ordine  di
precedenza dei candidati non  eletti  e  si  pronuncia  sui  relativi
reclami. 
 
  L'altro esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria della
Corte d'appello di Roma. 
 
                              Art. 88. 
 
  e' riserbato alla Camera dei deputati di  pronunciare  il  giudizio
definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti
i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni  elettorali  o
all'ufficio centrale o posteriormente. 
 
  La nullita' delle operazioni delle  sezioni  per  violazione  delle
norme  contenute  nella  presente  legge   puo'   essere   dichiarata
esclusivamente dalla Camera dei deputati. 
 
  Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in  cui  non
siano state osservate le disposizioni dell'art. 75  e  del  numero  2
dell'art. 78. Anche queste nullita'  sono  dichiarate  esclusivamente
dalla Camera. 
 
  i voti delle sezioni annullati  non  possono  essere  computati  in
favore di alcuna lista e di alcun candidato. 
 
  Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o
all'ufficio centrale devono  essere  mandati  alla  segreteria  della
Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta. 
 
  La stessa segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne,  i
verbali, le schede e le carte fossero state spedite alla  Camera  dei
deputati, ne cura l'immediato rinvio all'ufficio centrale nazionale. 
 
  Le proteste ed i reclami sono respinti quando non  siano  pervenuti
entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione  fatta
dall'ufficio centrale nazionale. 
 
  Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno  diritto
di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennita'
commisurata sulla tariffa penale. 
 
  Ai testimoni sono applicabili le  disposizioni  del  Codice  penale
sulla falsita' in giudizio  e  sul  rifiuto  di  deporre  in  materia
civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice  stesso  cadendo  la
falsita' od il rifiuto su materia punibile. 
 
  Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano  trascorsi
venti giorni dalla proclamazione. 
 
                              Art. 89. 
 
  Entro tre giorni da quello in cui  la  Camera  dei  deputati  avra'
pronunciato su tutte le elezioni,  il  presidente  della  Camera  da'
notizia, per mezzo del primo  presidente  della  Corte  d'appello  di
Roma, al pretore, presso il quale sono state depositate,  a'  termini
dell'articolo 82, le schede relative a  quella  elezione.  Nei  venti
giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune  capoluogo
del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrita'
dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi  di  schede  delle  varie
sezioni e farli abbruciare in loro presenza in seduta pubblica. 
 
  Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale,  firmato
dal pretore e dai due consiglieri. 
 
  Nel caso che la  Camera  abbia  inviato  gli  atti  della  elezione
all'autorita' giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione  per
reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venire
abbruciate,  se  non  dopo  che  il  procedimento  sia  completamente
esaurito. 
 
                             Titolo IV. 
 
                            DEI DEPUTATI. 
 
                              Art. 90. 
 
  Chiunque puo' essere eletto deputato purche' in esso  concorrano  i
requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto, salvo per l'eta' che  e'
ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno delle lezioni,  e  salve
le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555. 
 
                              Art. 91. 
 
  I funzionari, impiegati ed agenti  dello  Stato  e  di  ogni  altra
pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato,  ad
eccezione di: 
 
    a) prefetti, vice prefetti e sottoprefetti o chi ne  esercita  le
funzioni; 
 
    b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza; 
 
    c) i  capi  e  i  segretari  di  Gabinetto  dei  Ministri  e  dei
Sottosegretari di Stato. Le ineleggibilita' di cui alle  lettere  a),
b), c), non hanno luogo quando i funzionari suddetti abbiano  cessato
dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di  convocazione
del Collegio; 
 
    d) funzionari rappresentanti del pubblico ministero di  qualunque
grado. 
 
  I magistrati non  contemplati  nella  lettera  d)  e  nell'articolo
92-bis lettera c) non possono essere eletti nella circoscrizione dove
esrcitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui  l'abbiano
esercitato sei mesi prima del decreto  di  convocazione  dei  comizi.
Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di  terra,
di mare, d'aeronautica  e  della  milizia  volontaria  nazionale  non
possono essere eletti nella  circoscrizione  dove  hanno  un  comando
territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi  prima  del
decreto di convocazione del Collegio. 
 
                              Art. 92. 
 
  I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato aventi uno  stipendio
sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto e degli
Economati  generali  dei  benefici  vacanti,  quando   siano   eletti
deputati, saranno collocati in aspettativa senza stipendio. 
 
  Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado  nei
ruoli delle rispettive Amministrazioni, e i diritti di carriera e  di
anzianita' limitatamente agli  effetti  degli  aumenti  di  stipendio
automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il
tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per  intero
quale servizio effettivo. 
 
  Alla cesazione del  mandato  politico  e'  in  facolta'  dei  detti
funzionari, impiegati od agenti, di  riscattare  agli  effetti  della
pensione  gli  anni  passati  in  aspettativa,  versando  al   tesoro
l'importo corrispondente alla  ritenuta  ordinaria  di  pensione  che
avrebbero  dovuto  rilasciare,  se  fossero  stati  in  attivita'  di
servizio. 
 
  Cessato  il  mandato  politico,  gli   impiegati   in   aspettativa
riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto  corrispondente,  se
nel frattempo il loro posto fosse stato coperto. 
 
  Non saranno creati  nuovi  posti  di  ruolo  in  conseguenza  delle
vacanze  provvisiorie   dovute   al   fatto   dell'elezione,   e   le
Amministrazioni,   occorrendo,   provvederanno   interinalmente   con
semplici supplenti. 
 
  Agli  impiegati  in  aspettativa  sono   inoltre   applicabili   le
disposizioni dell'art. 26 del testo unico  delle  leggi  sullo  stato
degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n.
693. 
 
                            Art. 92.-bis. 
 
  Sono eccettuati dall'obbligo dell'aspettativa speciale di  cui  nel
precedente articolo: 
 
    a) i Ministri Segretari di Stato, i Sottosegretari di  Stato,  il
Ministro della Real Casa, il  primo  Segretario  del  Gran  Magistero
dell'Ordine Mauriziano; 
 
    b) il presidente, i presidenti  di  sezione,  i  consiglieri  del
Consiglio  di  Stato,  l'avvocato  generale  erariale  e   l'avvocato
generale militare; 
 
    c) il primo presidente, i presidenti e i consiglieri di Corte  di
cassazione; 
 
    d) i primi presidenti, i presidenti e i consiglieri di  Corti  di
appello; 
 
    e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra,  di
mare, di aeronautica e della milizia volontaria nazionale; 
 
    f) i professori ufficiali delle Regie universita' e  degli  altri
pubblici  istituti  nei  quali  si  conferiscono  i   supremi   gradi
accademici. 
 
                            Art. 92.-ter. 
 
  Sono considerati come funzionari ed impiegati  dello  Stato  coloro
che sono investiti di reggenze e di  incarichi  anche  temporanei  di
uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli  altri
bilanci indicati nell'articolo 92. 
 
                              Art. 93. 
 
  Non sono eleggibili i direttori, amministratori,  rappresentanti  e
in generale tutti  quelli  che  sono  retribuiti  sui  bilanci  delle
societa' ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo  Stato
con sovvenzione continuativa o garanzia di  prodotti  o  d'interessi,
quando questi sussidi non  siano  concessi  in  forza  di  una  legge
generale dello Stato. 
 
  Non sono parimenti eleggibili gli avvocati  e  procuratori  legali,
che prestano abitualmente  l'opera  loro  alle  societa'  ed  imprese
suddette. 
 
                              Art. 94. 
 
  Non sono eleggibili coloro i quali  siano  personalmente  vincolati
collo  Stato  per  concessioni   o   per   contratti   di   opere   o
somministrazioni. 
 
                              Art. 95. 
 
  I diplomatici,  i  consoli,  i  vice-consoli  ed  in  generale  gli
ufficiali, retribuiti o  no  addetti  alle  ambasciate,  legazioni  o
consolati esteri, tanto residenti in italia  quanto  all'estero,  non
possono essere deputati sebbene  abbiano  ottenuto  il  permesso  dal
Governo  nazionale  di   accettare   l'ufficio   senza   perdere   la
nazionalita'. Questa incompatibilita' si estende a tutti coloro,  che
hanno un impiego qualsiasi da Governo estero. 
 
                              Art. 96. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 97. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 98. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 99. 
 
  I deputati impiegati, di  cui  all'articolo  92-bis,  ad  eccezione
degli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata in tempo di  guerra,  non
potranno  ottenere   promozioni   fuori   di   quelle   rigorosamente
determinate dall'anzianita'. 
 
  Le anzidette promozioni di deputati impiegati non  rendono  vacante
il posto nella rispettiva circoscrizione. 
 
  Si decade dall'ufficio di deputato  quando  sopravvenga  una  delle
condizioni di ineleggibilita' di cui agli articoli precedenti. 
 
                              Art. 100. 
 
  I  membri  del  Parlamento  non  ossono  esercitare  alcun  ufficio
retributivo o gratuito negli istituti di emissione. 
 
                              Art. 101. 
 
  I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente
e  semplicemente  nei  termini  prescritti  dall'articolo  49   dello
Statuto, si intendono decaduti dal mandato. 
 
                              Art. 102. 
 
  I deputati al  Parlamento,  che  nel  termine  di  due  mesi  dalla
convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento
sopra indicato, decadono parimenti dal  mandato,  salvo  il  caso  di
legittimo impedimento riconoscuto dalla Camera. 
 
                              Art. 103. 
 
  Il deputato eletto  in  due  circoscrizioni  deve  dichiarare  alla
Camera,  entro  gli  otto  giorni  dalla  convalidazione  delle   due
elezioni, quale sia la circoscrizione da lui prescelta. 
 
  In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia il
nome  della  circoscrizione  alla  quale  il  deputato  deve   essere
assegnato. 
 
  Il posto di deputato che rimanga cacante per effetto della  opzione
o  del  sorteggio,  di  cui  ai   due   comma   precedenti,   o   per
ineleggibilita' preesistente  alla  elezione,  verra'  attribuito  al
candidato  che  nella  medesima  lista  cirscoscrizionale  lo   segue
immediatamente nell'ordine accertato dall'ufficio centrale nazionale. 
 
  Ove nella stessa lista non segua alcun  altro  candidato  il  posto
resta vacante. 
 
  La Giunta delle  elezioni  procede  alla  proclamazione,  salvo  la
verifica dei titoli. 
 
                           Art. 103.-bis. 
 
  I deputati che in precedenti legislature per il fatto  del  mandato
politico, furono costretti a dimettersi  da  uffici  statali,  o  che
ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono,  dietro
loro domanda, considerati in aspettativa, riprendendo  nei  ruoli  il
posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi  o  non  fossero
stati collocati a riposo. 
 
                              Art. 104. 
 
  La Camera dei deputati ha essa  sola  il  diritto  di  ricevere  le
dimissioni dei propri membri. 
 
                              Art. 105. 
 
  A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene  corrisposta  a
decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire
15,000 a titolo di indennita' e rimborso spese di corrispondenza. 
 
  E' inscritto nel bilancio  della  Camera  il  fondo  corrispondente
all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali  non  e'  ammesso  ne'
rinuncia o cessione da parte del deputato, ne' sequestro. 
 
  Il Senato del Regno potra' assegnare ai suoi membri una  indennita'
di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono. 
 
                           Art. 105.-bis. 
 
  Gli emigrati che rimpatriano per  le  elezioni,  hanno  diritto  al
trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in
cui votano e viceversa. 
 
                              Titolo V. 
 
                   DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI. 
 
                              Art. 106. 
 
  Oltre quanto e' stabilito negli articoli 108, 112 e  121  incorrono
nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile: 
 
    1° coloro che sono in istato di interdizione o di  inabilitazione
per infermita' di mente; 
 
    2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento  ma
non oltre cinque anni dalla  data  della  sentenza  dichiarativa  del
fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a  norma
dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197; 
 
    3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di  carita'  e  coloro
che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di beneficenza
o delle Congregazioni di carita'; 
 
    4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita'; 
 
    5°  i  condannati  alle  pene  dell'ergastolo,  dell'interdizione
perpetua dai pubblici uffici e a  quelle  della  reclusione  e  della
detenzione per un tempo maggiore di cinque anni; 
 
    6° i condannati all'interdizione temporanea dai  pubblici  uffici
per tutto il tempo della sua durata; 
 
    7° i  condannati  per  delitti  contro  la  liberta'  individuale
previsti dagli articoli  145,  146  e  147  del  Codice  penale,  per
peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita'  in  giudizio,
associazione a  delinquere  prevista  dall'articolo  248  del  Codice
penale, prevaricazione, falsita' in monete e  in  carte  di  pubblico
credito,  falsita'  in  sigilli,  bolli  pubblici  e  loro  impronte,
falsita'  in  atti,  frodi  negli  incanti,  per  i  delitti   contro
l'incolumita'  pubblica,  esclusi  i  colposi   e   quelli   previsti
dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione  di
minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione
personale seguita da morte  e  quella  prevista  dai  numeri  1  e  2
dell'articolo 372  del  Codice  penale,  esclusi  pero'  il  primo  e
l'ultimo  comma  dell'articolo  stesso,  furto,  eccetto  quando   la
condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo  405  del  Codice
penale o ad abuso  di  usi  civici,  rapina,  estorsione  e  ricatto,
truffa, altre frodi, approvazione indebita e danneggiamento  previsto
dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno  che  per  l'altro
delitto, nei casi nei quali  si  procede  d'ufficio,  ricettazione  e
bancarotta fraudolenta; 
 
    8° i condannati per delitti che secondo le  cessate  legislazioni
penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente; 
 
    9° coloro che, a norma di  quanto  dispone  l'articolo  11  della
legge 19 giugno 1923, n. 632, furono per  due  volte  condannati  per
essere stati colti in istato di ubbriachezza  molesta  e  ripugnante,
ovvero  per  delitto  commesso  in  istato  di   ubbriachezza.   Tale
incapacita' avra' la durata di cinque  anni  dal  giorno  in  cui  fu
scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva.  In  caso
di recidiva entro il termine suddetto decorrera' un nuovo quinquennio
dalla estinzione della seconda condanna; 
 
    10° i  condannati  per  reato  di  diserzione  anche  se  abbiano
beneficato di qualsivoglia condono od indulto. 
 
  Sono eccettuati i condannati riabilitati. 
 
                           Art. 119.-bis. 
 
  Chiunque, al fine di  votare  senza  averne  diritto  o  di  votare
un'altra volta faccia indebito uso  del  certificato  elettorale,  e'
punibile con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la
multa sino a lire 3000. 
 
  Chiunque, nel fine d'impedire  comunque  il  libero  esercizio  del
diritto elettorale,  faccia  incetta  di  certificati  elettorali  e'
punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino  a  lire
3000. 
 
                             Titolo VI. 
 
                        DISPOSIZIONI FINALI. 
 
                              Art. 125. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 126. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 127. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 128. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 129. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 130. 
 
  Soppresso. 
 
                              Art. 131. 
 
  Soppresso. 
 
                           Art. 131.-bis. 
 
  Per la prima applicazione della presente  legge  le  circoscrizioni
elettorali di cui all'articolo 40 saranno  costituite  in  base  alla
tabella A-bis che fara' parte integrante della legge stessa. 
 
                              Art. 132. 
 
  E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quella del presente
testo unico. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/12/1923,  n.  290
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.