Che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando
non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1918 i
bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario
1918-919. (018U0830)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1918
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)