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LEGGE 23 giugno 1918, n. 830

Che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1918 i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-919. (018U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))