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LEGGE 23 giugno 1918, n. 830

Che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1918 i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-919. (018U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-7-1918 al: 4-1-1919
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1918, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 1918-919, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni già comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed è autorizzato altresì a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Nitti.

Visto, il guardasigilli: Sacchi.