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DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  29-11-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali
1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. Per gli anni dal 2015
((al 2026))
, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.
2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni".
3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.
4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES".
5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".
6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2014" .
7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società" è inserita la seguente: ", consorzio".
8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è inserito il seguente: "569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci.
Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace".
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:
"654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."
9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini di cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino ufficiale della regione e mediante altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.
9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7.
9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, è autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233" dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233".
9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.
9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge». (10)
9-septies. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, è soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.
9-octies. Dal 1º dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della Gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.
9-novies. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies.
9-decies. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas è stabilito un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione del contributo all'INPS.
9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, è posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.
9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono destinati con le seguenti modalità:
a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarietà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a quel momento sono liquidate secondo le modalità previste alla lettera a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato alla lettera a).
9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, l'importo residuo è rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
9-quaterdecies. Dall'attuazione dei commi da 9-septies a 9-terdecies, tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquiesdecies. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da 9-septies a 9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del contributo straordinario di cui al comma 9-decies per la copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario all'INPS.
9-sexiesdecies. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, è attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.
9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.
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AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2016- 19 gennaio 2017 n. 13 (in G.U. 1ª s.s. del 25/01/2017, n. 4) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 9-sexies "nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria".