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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2023, n. 107

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line. (23G00114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2023
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Testo in vigore dal:  26-8-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (UE) 2021/784, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» e, in particolare, l'articolo 12, comma 3;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 240;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno» e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, di seguito denominato «regolamento».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021):
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online). - 1.
Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, entro il 31 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;
d) individuare le autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);
e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;
f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.
«Art. 14 (Attività di contrasto). - 1. (omissis).
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.».
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 12 (Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia). - 1. - 2. (omissis).
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 240 (Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. E istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno):
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato, secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del dipartimento: ufficio a competenza generale, anche di carattere strumentale; coordinamento delle attività svolte nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta collaborazione del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, affari legislativi, normativi e parlamentari, nonché studio, consulenza e analisi strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; questioni attinenti all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;
c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei compiti indicati dall'articolo 5, sesto comma, della legge n. 121 del 1981;
d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale: pianificazione e programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di centrale unica per gli acquisti di competenza del Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, organizzazione, uniformità di indirizzo e gestione delle attività tecniche, anche con riferimento alle nuove tecnologie presenti sul mercato;
e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica della spesa del Dipartimento;
f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze per le attività riguardanti l'espletamento delle funzioni demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica; pianificazione generale della dislocazione delle Forze dì polizia, nonché pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione connessi alla gestione associata di beni e servizi strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo della legalità e della sicurezza partecipata, nonché pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo ed internazionale, nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attività finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure di protezione personale;
g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di contrasto delle fenomenologie criminali più rilevanti; espletamento, in attuazione della pianificazione strategica delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, per l'attuazione dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle Forze di polizia, anche mediante la standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali;
h) Direzione centrale dei servizi antidroga: coordinamento delle attività di prevenzione, contrasto e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, a livello nazionale e internazionale;
i) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato: affari generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione del personale della Polizia di Stato, delle relative attività concorsuali, del contenzioso ed assistenziali; coordinamento delle attività di competenza degli istituti di istruzione della Polizia di Stato; coordinamento e gestione delle attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato;
l) Direzione centrale di sanità: svolgimento delle attività relative alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato, alle attività di studio, consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata all'attività di polizia nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso attività di studio ed indirizzo;
m) Direzione centrale della polizia di prevenzione: coordinamento, impulso e supporto delle attività, informative, investigative, preventive, di monitoraggio e di analisi in materia di estremismo, eversione e terrorismo, nonché di altri fenomeni sociali o economici rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi speciali ad alto rischio;
n) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalle Specialità della Polizia stradale e ferroviaria, della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalle predette Specialità; coordinamento e pianificazione generale dei Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio;
o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la polizia delle frontiere: coordinamento delle attività demandate alle Autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, attività per il contrasto dell'immigrazione irregolare; attività operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle connesse attività amministrative; attività di cooperazione internazionale di polizia nel settore di specifica competenza;
p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: coordinamento informativo anticrimine, per l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attività investigative, di controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità di pubblica sicurezza;
p-bis) Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità; sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle attività attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.
3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresì la Scuola superiore di polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.
5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonché alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.».

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 17 maggio 2021, n. L 172.