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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2023, n. 107

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line. (23G00114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2023
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Testo in vigore dal: 26-8-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/784, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione
di contenuti terroristici online; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante:  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269,  recante:  «Norme  contro  lo
sfruttamento della  prostituzione,  della  pornografia,  del  turismo
sessuale in danno di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione  in
schiavitu'» e, in particolare, l'articolo 14, comma 2; 
  Vista la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante:  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto» e, in particolare, l'articolo 12, comma 3; 
  Visto il decreto-legge 18 febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,  recante:  «Misure
urgenti  per  il  contrasto  del   terrorismo,   anche   di   matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni  internazionali  delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il  consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'articolo 240; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno   2019,   n.    78,    concernente:    «Regolamento    recante
l'organizzazione  degli  uffici  centrali  di  livello   dirigenziale
generale del Ministero dell'interno» e, in particolare, l'articolo 4; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 maggio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 luglio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri dell'interno, delle imprese  e  del  made  in
Italy, degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie  ad  adeguare
l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni  del  regolamento
(UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  29  aprile
2021,  relativo  al   contrasto   della   diffusione   di   contenuti
terroristici online, di seguito denominato «regolamento». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
                
          Note alle premesse: 
                
              - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
                L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15  della  legge  4
          agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          normativi  dell'Unione  europea  -  Legge  di   delegazione
          europea 2021): 
                «Art.  15   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto  della
          diffusione  di  contenuti  terroristici   online).   -   1.
          Nell'esercizio della delega  per  il  completo  adeguamento
          della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2021,
          entro il 31 maggio  2023,  il  Governo  osserva,  oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) individuare le autorita' competenti ad  emettere
          ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo
          12, paragrafo 1, lettere a)  e  b),  del  regolamento  (UE)
          2021/784,  disciplinando  il  procedimento  per  l'adozione
          delle predette misure  in  modo  da  prevedere  l'immediata
          informativa   del   Procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo e l'acquisizione di elementi  informativi  e
          valutativi anche presso il Comitato di  analisi  strategica
          antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
          3 agosto 2007, n. 124; 
                  b) individuare l'organo del Ministero  dell'interno
          per  la  sicurezza  e  la  regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazione di cui all'articolo 14,  comma  2,  della
          legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del
          decreto-legge 18  febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile  2015,  n.  43,  quale
          autorita' competente  per  sorvegliare  l'attuazione  delle
          misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784,
          ai sensi dell'articolo 12, paragrafo  1,  lettera  c),  del
          medesimo regolamento, nonche' quale struttura  di  supporto
          tecnico  al  punto   di   contatto   designato   ai   sensi
          dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento; 
                  c) prevedere, per le violazioni delle  disposizioni
          indicate all'articolo 18  del  regolamento  (UE)  2021/784,
          sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'
          delle violazioni medesime; 
                  d) individuare le autorita' competenti  a  irrogare
          le  sanzioni  di  cui  alla  lettera  c)   e   a   vigilare
          sull'osservanza delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b); 
                  e)  prevedere  effettivi  strumenti  di  tutela  in
          favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori
          di  contenuti  nei  casi  previsti  dall'articolo   9   del
          regolamento (UE) 2021/784; 
                  f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in
          materia di terrorismo gia' vigenti e, in particolare,  alle
          disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  18
          febbraio 2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17  aprile  2015,  n.  43,  al  fine  di  dare  piena
          attuazione alle previsioni del regolamento  (UE)  2021/784,
          con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente
          applicabili,   prevedendo   anche    l'abrogazione    delle
          disposizioni  incompatibili  con   quelle   contenute   nel
          regolamento medesimo. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 14 della legge  3
          agosto 1998, n. 269 (Norme  contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione, della pornografia, del turismo  sessuale  in
          danno  di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione   in
          schiavitu'. 
                «Art. 14 (Attivita' di contrasto). - 1. (omissis). 
                2.  Nell'ambito  dei   compiti   di   polizia   delle
          telecomunicazioni,  definiti  con   il   decreto   di   cui
          all'articolo 1, comma 15, della legge 31  luglio  1997,  n.
          249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
          la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge,  su
          richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata  a  pena  di
          nullita', le attivita'  occorrenti  per  il  contrasto  dei
          delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
          commi primo, secondo e terzo, e  600-quinquies  del  codice
          penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
          mezzi di comunicazione telematica ovvero  utilizzando  reti
          di telecomunicazione disponibili al pubblico. A  tal  fine,
          il  personale  addetto  puo'  utilizzare   indicazioni   di
          copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
          gestire aree di comunicazione o scambio su reti  o  sistemi
          telematici, ovvero per partecipare  ad  esse.  Il  predetto
          personale specializzato effettua con le medesime  finalita'
          le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.». 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 12 della legge  3
          agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
                «Art. 12 (Collaborazione delle Forze armate  e  delle
          Forze di polizia). - 1. - 2. (omissis). 
                3. Il Comitato di analisi strategica  antiterrorismo,
          istituito presso il Ministero dell'interno,  fornisce  ogni
          possibile cooperazione al Sistema di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a
          questo affidati dalla presente legge.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   240   del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 240 (Misure organizzative  per  gli  uffici  di
          livello     dirigenziale     generale     del     Ministero
          dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. E
          istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
          Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione  Centrale
          competente a sviluppare le attivita' di  prevenzione  e  di
          tutela informatica  e  cibernetica  previste  dall'articolo
          7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005  n.  155,  e
          quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del
          decreto legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,
          nonche' ad assicurare l'unita' di indirizzo e coordinamento
          delle attivita'  svolte  dalla  specialita'  della  polizia
          postale e delle comunicazioni  della  Polizia  di  Stato  e
          degli altri compiti di natura tecnica che ne  costituiscono
          il  completamento  al  fine  dell'organico  supporto   alle
          attivita'  investigative.  Alla   Direzione   Centrale   e'
          preposto un dirigente generale della Polizia di Stato,  del
          ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano
          funzioni di polizia. 
                2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli  uffici
          di livello equiparato in cui si  articola  il  Dipartimento
          della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di  quanto  previsto
          dal comma 1,  e',  conseguentemente,  incrementato  di  una
          unita', fermo restando  il  numero  complessivo  dei  posti
          dirigenziali generali di pubblica  sicurezza  di  cui  alla
          tabella  A  del  D.P.R.  24  aprile  1982,  n.   335.   Con
          regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si  provvede  ad
          adeguare alle previsioni di cui  al  presente  articolo  il
          regolamento recante l'organizzazione degli uffici  centrali
          di   livello   dirigenziale    generale    del    Ministero
          dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78
          (Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali
          di   livello   dirigenziale    generale    del    Ministero
          dell'interno): 
                «Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
          Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni
          e i compiti spettanti al Ministero  in  materia  di  tutela
          dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  stabiliti  dalla
          legge  1°  aprile  1981,  n.  121  e  dalle   altre   norme
          concernenti le attribuzioni  del  Ministro  dell'interno  -
          Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento
          della  pubblica  sicurezza  e  delle  altre  autorita'   di
          pubblica  sicurezza,  anche  relativamente  alle  Forze  di
          polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
                2.  Il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza   e'
          articolato,  secondo  i  criteri  di  organizzazione  e  le
          modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in
          armonia   con   i   principi   generali    dell'ordinamento
          ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
          pari livello anche a carattere interforze: 
                  a)   Segreteria   del   dipartimento:   ufficio   a
          competenza  generale,  anche  di   carattere   strumentale;
          coordinamento  delle  attivita'  svolte   nell'ambito   del
          Dipartimento  della   pubblica   sicurezza   e   attuazione
          dell'azione di direzione e  di  indirizzo  del  Capo  della
          Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; 
                  b)  Ufficio  per  l'amministrazione  generale   del
          Dipartimento: ufficio  a  competenza  generale  di  diretta
          collaborazione del Capo della polizia - Direttore  generale
          della pubblica sicurezza, affari legislativi,  normativi  e
          parlamentari,  nonche'   studio,   consulenza   e   analisi
          strategica negli ambiti di  interesse  dell'Amministrazione
          della    pubblica    sicurezza;     questioni     attinenti
          all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e
          alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza; 
                  c) Ufficio  centrale  ispettivo:  espletamento  dei
          compiti indicati dall'articolo 5, sesto comma, della  legge
          n. 121 del 1981; 
                  d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
          e   della   gestione   patrimoniale:    pianificazione    e
          programmazione strategica del fabbisogno di beni e  servizi
          a  livello  centrale  e  territoriale  dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza,  assolvendo  alla  funzione  di
          centrale  unica  per  gli  acquisti   di   competenza   del
          Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione
          ad alcuni specifici settori; gestione dei beni  e  servizi,
          anche  attraverso  le  proprie  articolazioni  periferiche,
          organizzazione, uniformita' di indirizzo e  gestione  delle
          attivita'  tecniche,  anche  con  riferimento  alle   nuove
          tecnologie presenti sul mercato; 
                  e) Direzione centrale per i servizi di  ragioneria:
          pianificazione economico-finanziaria e delle  politiche  di
          bilancio  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,
          assolvendo, a tal fine, alla  funzione  di  centrale  unica
          della spesa del Dipartimento; 
                  f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
          delle Forze di polizia: ufficio a  composizione  interforze
          per le attivita' riguardanti l'espletamento delle  funzioni
          demandate al Dipartimento per l'attuazione delle  direttive
          impartite dal Ministro dell'interno -  Autorita'  nazionale
          di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di
          coordinamento e di direzione unitaria in materia di  ordine
          e  sicurezza  pubblica;   pianificazione   generale   della
          dislocazione   delle    Forze    di'    polizia,    nonche'
          pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione
          connessi  alla  gestione  associata  di  beni   e   servizi
          strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di
          acquisti e gestione associata di  beni  e  servizi  tra  le
          Forze di polizia e le Forze armate; promozione  e  sviluppo
          della legalita'  e  della  sicurezza  partecipata,  nonche'
          pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo
          ed    internazionale,    nei    settori    di     interesse
          dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza;  attivita'
          finalizzate alla determinazione ed attuazione delle  misure
          di protezione personale; 
                  g)  Direzione  centrale  della  polizia  criminale:
          supporto per l'esercizio delle funzioni demandate  al  vice
          direttore generale della  pubblica  sicurezza  -  Direttore
          centrale della polizia criminale anche ai fini dei  compiti
          di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia  e
          gli altri uffici e strutture di cui all'articolo  4,  comma
          6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991,  n.  410;
          raccolta, classificazione e analisi  delle  informazioni  e
          dei dati, a carattere  interforze,  in  materia  di  tutela
          dell'ordine  e  della  sicurezza   pubblica,   nonche'   di
          contrasto delle  fenomenologie  criminali  piu'  rilevanti;
          espletamento, in attuazione della pianificazione strategica
          delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione
          di polizia  a  livello  europeo  ed  internazionale,  salvo
          quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori
          e testimoni di giustizia; gestione del  CED  Interforze  di
          cui all'articolo  8  della  legge  n.  121  del  1981,  per
          l'attuazione   dell'interoperabilita'   tra    i    sistemi
          informatici delle  Forze  di  polizia,  anche  mediante  la
          standardizzazione delle metodologie di  comunicazione,  nel
          rispetto  delle  normative  in  materia  di  protezione   e
          sicurezza dei dati personali; 
                  h)  Direzione  centrale  dei   servizi   antidroga:
          coordinamento delle attivita' di prevenzione,  contrasto  e
          repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti,
          a livello nazionale e internazionale; 
                  i) Direzione centrale per gli affari generali e  le
          politiche del personale  della  Polizia  di  Stato:  affari
          generali relativi all'organizzazione e  all'amministrazione
          della Polizia di Stato, ordinamento del personale  e  degli
          uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione
          del  personale  della  Polizia  di  Stato,  delle  relative
          attivita' concorsuali, del  contenzioso  ed  assistenziali;
          coordinamento delle attivita' di competenza degli  istituti
          di istruzione  della  Polizia  di  Stato;  coordinamento  e
          gestione delle attivita' dei Gruppi sportivi della  Polizia
          di Stato; 
                  l) Direzione centrale di sanita': svolgimento delle
          attivita' relative alle esigenze  sanitarie  del  personale
          della  Polizia  di  Stato,  alle   attivita'   di   studio,
          consulenza  e  indirizzo  relativamente   all'applicazione,
          nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
          della medicina preventiva del lavoro e delle  normative  in
          materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;  psicologia  del
          lavoro,  psicologia  della  salute,  psicologia   applicata
          all'attivita' di polizia  nell'ambito  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza,  anche  attraverso  attivita'  di
          studio ed indirizzo; 
                  m) Direzione centrale della polizia di prevenzione:
          coordinamento,  impulso   e   supporto   delle   attivita',
          informative, investigative, preventive, di  monitoraggio  e
          di  analisi  in  materia   di   estremismo,   eversione   e
          terrorismo, nonche' di altri fenomeni sociali  o  economici
          rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;  interventi
          speciali ad alto rischio; 
                  n) Direzione  centrale  per  la  polizia  stradale,
          ferroviaria e per  i  reparti  speciali  della  Polizia  di
          Stato: coordinamento, direzione, pianificazione  strategica
          dei servizi e  delle  attivita'  svolte  dalle  Specialita'
          della Polizia stradale  e  ferroviaria,  della  Polizia  di
          Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione
          delle metodologie  operative  implementate  dalle  predette
          Specialita'; coordinamento e  pianificazione  generale  dei
          Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia
          di Stato, ferme restando  le  attribuzioni  riservate  alla
          Direzione   centrale   della   polizia    di    prevenzione
          relativamente  ai  reparti  competenti  ad   eseguire   gli
          interventi speciali ad alto rischio; 
                  o) Direzione centrale dell'immigrazione  e  per  la
          polizia  delle  frontiere:  coordinamento  delle  attivita'
          demandate alle Autorita' di pubblica sicurezza  in  materia
          di ingresso e soggiorno degli stranieri, attivita'  per  il
          contrasto dell'immigrazione irregolare; attivita' operative
          di  polizia  di  frontiera  e  di  sicurezza  degli   scali
          aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento  delle
          connesse    attivita'    amministrative;    attivita'    di
          cooperazione  internazionale  di  polizia  nel  settore  di
          specifica competenza; 
                  p) Direzione centrale anticrimine della Polizia  di
          Stato:   coordinamento   informativo    anticrimine,    per
          l'indirizzo e il raccordo  info-operativo  delle  attivita'
          investigative, di controllo  del  territorio  svolte  dagli
          uffici della Polizia  di  Stato  e  di  quelle  finalizzate
          all'applicazione delle misure di prevenzione di  competenza
          del Questore - Autorita' di pubblica sicurezza; 
                  p-bis)   Direzione   centrale   per   la    polizia
          scientifica e la  sicurezza  cibernetica:  coordinamento  e
          supporto centrale delle attivita'  di  polizia  scientifica
          svolte dagli Uffici della Polizia di Stato;  coordinamento,
          direzione, pianificazione strategica dei  servizi  e  delle
          attivita' svolte dalla Specialita' Polizia postale e  delle
          comunicazioni della Polizia  di  Stato,  anche  per  quanto
          concerne  lo  studio  e  l'elaborazione  delle  metodologie
          operative implementate dalla predetta Specialita'; sviluppo
          delle  attivita'   demandate   all'organo   del   Ministero
          dell'interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei
          servizi di telecomunicazione; sviluppo delle  attivita'  di
          prevenzione e di tutela informatica e  cibernetica  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155, e  delle  attivita'  attribuite  al  predetto
          Ministero dall'articolo 1 del  decreto-legge  21  settembre
          2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre   2019,   n.   133;    sviluppo    di    attivita'
          info-investigative a  livello  centrale  nelle  materie  di
          competenza della  predetta  Specialita'  della  Polizia  di
          Stato  e  in  quelle  demandate  al  predetto  organo   del
          Ministero per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi
          di  telecomunicazione;  gestione  del  Computer   Emergency
          Response Team (CERT) del Ministero. 
                3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza  dipende
          la  Direzione   investigativa   antimafia.   Dal   medesimo
          Dipartimento dipendono  altresi'  la  Scuola  superiore  di
          polizia di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.  256,  e  la
          Scuola di perfezionamento  per  le  Forze  di  polizia  per
          l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e  degli
          ufficiali delle Forze di polizia. 
                4.  Al  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza   e'
          preposto un prefetto con le funzioni di Capo della  Polizia
          -  direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  e  sono
          assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n.  121  del
          1981  e  dal  decreto-legge  29  ottobre  1991,   n.   345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
          delle funzioni vicarie,  un  vice  direttore  generale  per
          l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice
          direttore generale al quale e' affidata la  responsabilita'
          della  Direzione  centrale  della  polizia  criminale.   Ai
          prefetti con funzioni di  vice  direttore  generale,  ferme
          restando  le  attribuzioni   agli   stessi   conferite   da
          disposizioni di legge  o  di  regolamento,  il  Capo  della
          Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza  puo'
          delegare, di volta in volta o in via  generale,  specifiche
          funzioni. 
                5. L'Ufficio centrale  interforze  per  la  sicurezza
          personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio
          2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          luglio 2002, n.  133,  e  la  Direzione  centrale  per  gli
          istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo  comma,
          della legge n. 121 del 1981, sono soppressi  e  i  relativi
          compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento  e
          la pianificazione delle Forze di polizia e  alla  Direzione
          centrale  per  gli  affari  generali  e  le  politiche  del
          personale della Polizia di  Stato  nonche'  alla  Direzione
          centrale per i servizi di ragioneria.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 29 aprile 2021,  relativo  al  contrasto
          della diffusione di contenuti  terroristici  online  (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 17
          maggio 2021, n. L 172.