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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252». (18G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
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  • Articoli
  • Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • 1
  • Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
  • 2(parte 1)
  • 2(parte 2)
  • 3
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7
  • Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 8
  • Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 9
  • Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 10
  • ((Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria))
  • 11
  • 12
  • orig.
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-8-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

((Disposizioni transitorie e finali))
((
01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica
))
2. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli effetti ostativi connessi all'applicazione di sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel presente decreto conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini disciplinari poste in essere in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Salvini, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Bonafede