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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252». (18G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
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  • Articoli
  • Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • 1
  • Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
  • 2(parte 1)
  • 2(parte 2)
  • 3
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7
  • Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 8
  • Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 9
  • Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 10
  • ((Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria))
  • 11
  • 12
  • orig.
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-11-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e in  particolare  l'articolo
8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o  piu'
decreti  legislativi  per   l'ottimizzazione   dell'efficacia   delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche
al decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  in  relazione  alle
funzioni e ai compiti  del  personale  permanente  e  volontario  del
medesimo Corpo e conseguente revisione  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei  ruoli  e
delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi
ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione  delle  relative
dotazioni organiche; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  97,  concernente
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo  2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto 17 novembre  2017  del  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato  ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 97; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo  2018,  n.
53,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  4,  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97; 
  Considerato che l'articolo 8, comma 6, della suddetta legge n.  124
del 2015 prevede che entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei decreti legislativi attuativi, il Governo  puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della  procedura  ivi
previsti,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
integrative e correttive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 luglio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 26 luglio 2018; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 settembre 2018; 
  Acquisiti  i  pareri  della   Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 
 
  1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
  1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «capo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
  2) al comma 1: 
        2.1. all'alinea le parole: «Al vertice del Corpo nazionale e'
posto un  dirigente  generale  del  Corpo  nazionale  che  assume  la
qualifica di dirigente generale - capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco» sono sostituite dalle  seguenti:  «Al  vertice  del  Corpo
nazionale e' posto un dirigente generale  del  Corpo  nazionale,  che
assume la qualifica di  capo  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
        2.2.  all'alinea  le  parole:  «le  funzioni,  gia'  affidate
all'Ispettore generale  capo  del  Corpo,  ed  in  particolare»  sono
sostituite dalle seguenti: «le seguenti funzioni, ivi comprese quelle
gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo»; 
        2.3.  alla  lettera  d),  le  parole:   «del   consiglio   di
amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per  il  personale
del Corpo nazionale, nonche'» sono soppresse; 
        2.4. dopo  la  lettera  e-bis),  sono  aggiunte  le  seguenti
lettere: 
    «e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della  navigazione,
e' autorita' aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale; 
    e-quater) esercita la funzione di autorita'  competente  per  gli
aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di  salvataggio
e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti  al  trasporto
aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1; 
    e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei
consessi nazionali e internazionali; 
    e-sexies) in caso di calamita', dispone  la  mobilitazione  delle
sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.»; 
    b)  all'articolo  13,  comma  2,  le  parole:  «dei  prodotti  da
costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e anche con riferimento
ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.»; 
    c) all'articolo 14, comma 2, lettera d-bis), dopo le parole:  «di
incendio» sono aggiunte le seguenti: «e di esplosione»; 
    d) all'articolo  19,  comma  3,  le  parole:  «di  urgenza»  sono
soppresse; 
    e) all'articolo 29, comma 1, terzo periodo, le  parole:  «I  beni
mobili in uso diretto al» sono sostituite dalle seguenti:  «Materiali
e prestazioni del»; 
    f) all'articolo 35, comma 1, lettera z), sono aggiunte infine  le
seguenti parole: «, commi primo, secondo e quarto». 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note al titolo: 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  97,
          concernente  «Disposizioni  recanti  modifiche  al  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e
          i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
          al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124  in  materia   di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017. 
              - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  recante
          «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006
          - supplemento ordinario n. 83. 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del  fuoco  a  norma  dell'art.  2  della  legge  30
          settembre  2004,  n.  252»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  249  del  25  ottobre  2005  -   supplemento
          ordinario n. 170. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  8,  comma  1,
          lettera a) della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
          «Deleghe al Governo in materia  di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  dei   Ministeri,   delle   agenzie   governative
          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I
          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) con riferimento all'amministrazione centrale  e  a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
          17, comma 1, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
          decreto-legge  n.  90  del  2014,   secondo   principi   di
          semplificazione, efficienza,  contenimento  della  spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice  di
          cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; riordino
          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza  e
          dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente  alla
          riorganizzazione  del  Corpo  forestale  dello   Stato   ed
          eventuale assorbimento  del  medesimo  in  altra  Forza  di
          polizia, fatte  salve  le  competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'art. 16 della legge 1º aprile  1981,  n.
          121,  in   aderenza   al   nuovo   assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183,  e
          tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
          quanto compatibili; 2) in caso di  assorbimento  del  Corpo
          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di
          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale
          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di
          transito, in un contingente limitato, previa determinazione
          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in
          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse
          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con
          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni
          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica
          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una
          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia
          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 23 della presente  legge,  tenuto
          anche conto di quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  155,
          secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.  350;  4)
          previsione che il personale  tecnico  del  Corpo  forestale
          dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di  ispettore
          fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19
          agosto 2005, n. 214, e successive  modificazioni;  riordino
          dei  corpi  di  polizia  provinciale,  in  linea   con   la
          definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
          aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso  la  confluenza
          nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
          modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  in
          relazione  alle  funzioni  e  ai  compiti   del   personale
          permanente e volontario del medesimo  Corpo  e  conseguente
          revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,
          anche  con  soppressione  e  modifica  dei  ruoli  e  delle
          qualifiche esistenti  ed  eventuale  istituzione  di  nuovi
          appositi    ruoli    e    qualifiche,    con    conseguente
          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e
          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa
          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,
          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco
          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando
          quanto previsto dall'art. 23 della presente legge;». 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  8  marzo
          2006, n. 139 vedi nelle note al titolo. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217 vedi nelle note al titolo. 
              - Per i riferimenti alla legge 7 agosto  2015,  n.  124
          vedi nelle note al titolo. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2  della  legge
          30 settembre 2004, n. 252, recante «Delega al  Governo  per
          la  disciplina  in  materia  di  rapporto  di  impiego  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 
              «Art. 2  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina  dei
          contenuti del rapporto di impiego del personale  del  Corpo
          nazionale dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
          impiego del personale di cui  all'art.  1  e  del  relativo
          trattamento  economico,  secondo  i  seguenti  principi   e
          criteri direttivi: 
                a)   istituzione   di   un   autonomo   comparto   di
          negoziazione,  denominato  «vigili  del  fuoco  e  soccorso
          pubblico»,  con  la  previsione  nel  suo  ambito  di   due
          procedimenti, uno per il personale  attualmente  inquadrato
          nelle qualifiche dirigenziali e nei  profili  professionali
          del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
          laurea specialistica ed  eventuali  titoli  abilitativi,  e
          l'altro per  il  restante  personale,  distinti  anche  con
          riferimento  alla   partecipazione   delle   organizzazioni
          sindacali   rappresentative,   diretti    a    disciplinare
          determinati aspetti del rapporto di  impiego.  Per  ciascun
          procedimento,  le  delegazioni  trattanti  sono   composte:
          quella di parte pubblica,  dal  Ministro  per  la  funzione
          pubblica,  in  qualita'   di   presidente,   dal   Ministro
          dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle  finanze,
          o dai sottosegretari di Stato da loro delegati;  quella  di
          parte sindacale, dai  rappresentanti  delle  organizzazioni
          sindacali   rispettivamente   rappresentative   a   livello
          nazionale, individuate con  decreto  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure  di
          cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165.  I  contenuti  dell'accordo  negoziale  che
          conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
          Presidente della Repubblica, previa  delibera  della  Corte
          dei conti da adottare, secondo le modalita' e  i  contenuti
          di cui all'art. 47, comma 5,  del  decreto  legislativo  30
          marzo   2001,   n.   165,   entro   quindici   giorni   dal
          raggiungimento dell'accordo  stesso.  Sono  demandati  alla
          disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
          attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e  nei
          profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
          fini dell'accesso, la  laurea  specialistica  ed  eventuali
          titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
          accessorio; il  trattamento  economico  di  missione  e  di
          trasferimento e i  buoni  pasto;  il  trattamento  di  fine
          rapporto e le forme pensionistiche complementari; il  tempo
          di  lavoro;  il  congedo  ordinario  e  straordinario;   la
          reperibilita'; l'aspettativa per  motivi  di  salute  e  di
          famiglia; i  permessi  brevi  per  esigenze  personali;  il
          patrocinio legale e la tutela  assicurativa;  le  linee  di
          indirizzo   per    la    formazione    e    l'aggiornamento
          professionale, per la garanzia  e  il  miglioramento  della
          sicurezza sul lavoro e  per  la  gestione  delle  attivita'
          socio-assistenziali  del  personale;  gli  istituti  e   le
          materie di  partecipazione  sindacale  e  le  procedure  di
          raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
          i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
          struttura degli accordi stessi e i rapporti tra  i  diversi
          livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le  materie  di
          partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli
          42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Con
          esclusione  del  tempo  di  lavoro,  formano  oggetto   del
          procedimento negoziale riguardante il restante personale le
          predette materie, nonche'  le  seguenti  altre:  la  durata
          massima dell'orario di lavoro  settimanale,  i  criteri  di
          articolazione   dell'orario   di   lavoro   giornaliero   e
          settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni
          particolari;   il   trattamento   economico    di    lavoro
          straordinario; i criteri per la  mobilita'  a  domanda;  le
          linee di indirizzo di impiego del  personale  in  attivita'
          atipiche; 
                b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
          relazione    alle    esigenze    operative,     funzionali,
          tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso: 
                  1)  l'introduzione  di  nuovi  istituti  diretti  a
          rafforzare la specificita'  del  rapporto  di  impiego,  in
          aggiunta  ai  peculiari  istituti  gia'  previsti  per   il
          personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  dal
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla  legge  10
          agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore; 
                  2)  la  revisione  o  la  soppressione  dei  ruoli,
          qualifiche,  aree  funzionali   e   profili   professionali
          esistenti e l'istituzione  di  nuovi  ruoli  e  qualifiche,
          anche con facolta' di istituire,  senza  oneri  aggiuntivi,
          apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali  e'
          richiesto  il  possesso  di  lauree  specialistiche  e   di
          eventuali   titoli   abilitativi.   Tale   riassetto   puo'
          riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche,  anche  le
          funzioni,  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche,  i
          requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
          avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
          modalita'  di  sviluppo  verticale  e  orizzontale   basate
          principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
          titoli  di  studio  e  sui   percorsi   di   formazione   e
          qualificazione professionali; 
                c) nell'ambito dell'operazione  di  riordino  di  cui
          alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare,  del
          ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
          dirigenziali  e  nei  profili  professionali  del   settore
          operativo richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la  laurea
          specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo: 
                  1) l'accesso alla dirigenza riservato al  personale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  possesso  dei
          requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso  alla
          dirigenza e proveniente da qualifiche  per  l'accesso  alle
          quali  e'  richiesto  un  concorso  esterno  riservato   ai
          soggetti in possesso di lauree specialistiche ed  eventuali
          titoli abilitativi, necessari per l'esercizio  di  funzioni
          connesse ai compiti operativi, con  conseguente  esclusione
          di  ogni  possibilita'   di   immissione   dall'esterno   e
          abrogazione dell'art. 41 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 
                  2)  l'individuazione,   nell'organizzazione   degli
          uffici centrali e periferici  del  Ministero  dell'interno,
          degli incarichi e delle funzioni da conferire al  personale
          delle    qualifiche    dirigenziali,     ferma     restando
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  b),
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni; 
                  3) la revisione dei criteri di  attribuzione  degli
          incarichi in relazione alle attitudini individuali  e  alla
          capacita' professionale, alle peculiarita' della  qualifica
          rivestita,  alla  natura  e  alle   caratteristiche   delle
          funzioni da esercitare; 
                  4) che il personale delle  qualifiche  dirigenziali
          possa  essere  temporaneamente  collocato,   entro   limiti
          determinati, non superiori al 5 per cento  della  dotazione
          organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
          di servizio,  in  posizione  di  disponibilita'  anche  per
          incarichi particolari o a  tempo  determinato,  assicurando
          comunque   la   possibilita'   per   l'amministrazione   di
          provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          i posti di funzione non coperti; 
                d)  attuazione   delle   disposizioni   dei   decreti
          legislativi di cui al presente articolo  attraverso  uno  o
          piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi  1
          e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici  mesi
          dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi
          stessi; 
                e)   indicazione   esplicita    delle    disposizioni
          legislative abrogate. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco.  Gli  schemi  di
          decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
          e  al  Senato  della  Repubblica  per   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  che  si  esprimono
          entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
          i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
          del parere. 
              3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare  entro
          ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e  integrative  di  questi
          ultimi, nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  e
          delle procedure stabiliti dal presente articolo.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della  legge
          29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia  di  qualita'
          della regolazione, riassetto normativo  e  codificazione  -
          Legge di semplificazione 2001): 
              «Art. 11  (Riassetto  delle  disposizioni  relative  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  trenta  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti
          concernenti il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  ai
          sensi e secondo i principi e i  criteri  direttivi  di  cui
          all'art.  20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  come
          sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi : 
                a)  revisione  e  riassetto   della   normativa   che
          disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  in  materia   di   soccorso   pubblico,
          prevenzione incendi, protezione  civile,  difesa  civile  e
          incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del  personale  per
          gli aspetti non demandati  alla  contrattazione  collettiva
          nazionale, in modo da consentirne  la  coerenza  giuridica,
          logica e sistematica, con particolare riferimento: 
                  1) alla definizione delle  attribuzioni  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
          pubblico; 
                  2) al  riassetto  della  normativa  in  materia  di
          prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
          anche   dell'evoluzione   tecnologica   e   dei   mutamenti
          socio-ambientali; 
                  3) alla revisione  delle  disposizioni  sui  poteri
          autorizzatori  in  materia  di  prevenzione  incendi  e  di
          vigilanza antincendi; 
                b)   armonizzazione    delle    disposizioni    sulla
          prevenzione incendi alla normativa  sullo  sportello  unico
          per le attivita' produttive; 
                c) coordinamento e adeguamento della  normativa  alle
          disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. 
              2.  All'attuazione  ed  esecuzione  delle  disposizioni
          emanate ai sensi del comma 1 si provvede  con  uno  o  piu'
          regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.». 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177
          (Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2016,  n.
          213. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 13, 14, 19,  29
          e 35 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 3  (Capo  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco). - 1. Al vertice del Corpo  nazionale  e'  posto  un
          dirigente generale  del  Corpo  nazionale,  che  assume  la
          qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
          e svolge le seguenti funzioni,  ivi  comprese  quelle  gia'
          affidate all'Ispettore generale capo del Corpo: 
                a) sostituisce il Capo del Dipartimento  in  caso  di
          assenza o  impedimento  ed  espleta  le  funzioni  vicarie,
          coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2001,
          n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed
          e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli
          indirizzi del Capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco
          del soccorso pubblico e della difesa civile; 
                b) presiede il Comitato centrale  tecnico-scientifico
          per la prevenzione incendi; 
                c)  e'  componente  di  diritto   della   Commissione
          consultiva centrale controllo armi; 
                d)  e'  componente  di  diritto  del   consiglio   di
          amministrazione   del   Ministero   dell'interno   per   la
          trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo
          nazionale; 
                e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento  dei
          servizi ispettivi sull'attivita' tecnica; 
                e-bis) fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma
          3-ter,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,   n.   343,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
          n. 401, e' componente effettivo e permanente  del  Comitato
          operativo della protezione civile, di cui all'art. 10 della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
                e-ter)  ai  sensi  dell'art.  748  del  codice  della
          navigazione, e' autorita' aeronautica per la  flotta  aerea
          del Corpo nazionale; 
                e-quater)   esercita   la   funzione   di   autorita'
          competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza
          del servizio di salvataggio e antincendio  negli  aeroporti
          civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale  di
          cui all'art. 26, comma 1; 
                e-quinquies) rappresenta  il  Corpo  nazionale  nelle
          cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali; 
                e-sexies)  in   caso   di   calamita',   dispone   la
          mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse
          del Corpo nazionale.». 
              «Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione). -  1.
          La  prevenzione  incendi  e'  la  funzione  di   preminente
          interesse pubblico diretta a  conseguire,  secondo  criteri
          applicativi  uniformi   sul   territorio   nazionale,   gli
          obiettivi di sicurezza della  vita  umana,  di  incolumita'
          delle  persone  e  di  tutela  dei  beni  e   dell'ambiente
          attraverso la promozione, lo studio, la  predisposizione  e
          la  sperimentazione  di   norme,   misure,   provvedimenti,
          accorgimenti  e  modi   di   azione   intesi   ad   evitare
          l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque
          connessi o a limitarne le conseguenze. 
              2.   Ferma   restando   la    competenza    di    altre
          amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione  incendi
          si esplica in ogni ambito  caratterizzato  dall'esposizione
          al rischio di incendio e di esplosione nonche', in  ragione
          della sua rilevanza interdisciplinare,  anche  nei  settori
          della sicurezza nei luoghi di  lavoro,  del  controllo  dei
          pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate
          sostanze  pericolose,  dell'energia,  della  protezione  da
          radiazioni ionizzanti, e anche con riferimento ai  prodotti
          impiegati ai fini della sicurezza antincendio.». 
              «Art. 14 (Competenza e attivita'). - 1. La  prevenzione
          incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero
          dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso
          il Dipartimento e il Corpo nazionale. 
              2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al  comma
          1 sono in particolare: 
                a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; 
                b) il rilascio di certificati di prevenzione incendi,
          di pareri,  di  verbali,  di  atti  di  autorizzazione,  di
          benestare  tecnico,  di  collaudo  e   di   certificazione,
          comunque  denominati,  attestanti   la   conformita'   alla
          normativa di prevenzione incendi di attivita' e costruzioni
          civili,  industriali,  artigianali  e  commerciali   e   di
          impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili; 
                c) il rilascio a professionisti, enti,  laboratori  e
          organismi   di   atti   di   abilitazione,   iscrizione   e
          autorizzazione   comunque   denominati,    attestanti    la
          sussistenza  dei  requisiti  necessari  o   l'idoneita'   a
          svolgere attivita' di  certificazione,  ispezione  e  prova
          nell'ambito  di  procedimenti  inerenti  alla   prevenzione
          incendi; 
                d) lo studio, la ricerca,  la  sperimentazione  e  le
          prove  su  prodotti,  materiali,  strutture,  impianti   ed
          apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto  della
          sicurezza  in  caso  di  incendio,  anche  in  qualita'  di
          organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio  di
          prova; 
                d-bis) lo studio,  la  ricerca  e  l'analisi  per  la
          valutazione delle cause di incendio e di esplosione; 
                e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la
          prevenzione incendi, all'attivita' di produzione  normativa
          nell'ambito  dell'Unione  europea  e  delle  organizzazioni
          internazionali e alla relativa attivita' di recepimento  in
          ambito nazionale; 
                f) la  partecipazione  alle  attivita'  di  organismi
          collegiali, istituiti presso le pubbliche  amministrazioni,
          l'Unione  europea  o   le   organizzazioni   nazionali   ed
          internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o
          regolamentari,  a  trattare  questioni  connesse   con   la
          prevenzione incendi,  fermo  restando  quanto  previsto  in
          materia di organizzazione amministrativa  di  organi  dello
          Stato; 
                g) le attivita' di formazione, di  addestramento,  di
          aggiornamento e le relative attestazioni di idoneita'; 
                h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; 
                i) i servizi di vigilanza antincendio nei  locali  di
          pubblico spettacolo ed intrattenimento  e  nelle  strutture
          caratterizzate da notevole presenza di pubblico; 
                l) la  vigilanza  ispettiva  sull'applicazione  della
          normativa di prevenzione incendi. 
              3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di  cui  al
          comma 2, programma, coordina e  sviluppa  le  attivita'  di
          prevenzione  incendi  nei  suoi  aspetti  interdisciplinari
          attraverso  la  promozione  e  lo  svolgimento  di   studi,
          ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione,  anche
          in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e
          aziende, anche di rilievo  internazionale.  Tali  attivita'
          concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da  porsi
          a base dei fondamenti attuativi della prevenzione  incendi,
          relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali,
          macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di  lavoro,
          in armonia con le disposizioni comunitarie. 
              4. Le attivita' di prevenzione incendi sono  esercitate
          in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le
          attivita' produttive e per l'edilizia. 
              5. Sono fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  8
          della legge 13 maggio 1940, n. 690. 
              6.  Al  fine  del  conseguimento  degli  obiettivi  del
          servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione
          e' disciplinata secondo uniformi livelli di  sicurezza  sul
          territorio nazionale e principi di economicita',  efficacia
          ed efficienza.». 
              «Art. 19 (Vigilanza ispettiva). - 1. Il Corpo nazionale
          esercita,  con  i  poteri  di  polizia   amministrativa   e
          giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della
          normativa  di  prevenzione  incendi   in   relazione   alle
          attivita',   costruzioni,   impianti,   apparecchiature   e
          prodotti ad essa assoggettati nonche' nei luoghi di  lavoro
          ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.  La
          vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche,
          verifiche e controlli disposti di iniziativa  dello  stesso
          Corpo, anche con metodo a campione o in  base  a  programmi
          settoriali per categorie di attivita'  o  prodotti,  ovvero
          nelle  ipotesi  di  situazioni   di   potenziale   pericolo
          segnalate    o    comunque     rilevate.     Nell'esercizio
          dell'attivita' di vigilanza ispettiva, il  Corpo  nazionale
          puo'  avvalersi   di   amministrazioni,   enti,   istituti,
          laboratori e organismi aventi specifica competenza. 
              2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
          verifiche e dei controlli  e'  consentito:  l'accesso  alle
          attivita',  costruzioni  ed  impianti  interessati,   anche
          durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di  fabbricazione,
          immagazzinamento  e  uso  di  apparecchiature  e  prodotti;
          l'acquisizione   delle   informazioni   e   dei   documenti
          necessari; il prelievo  di  campioni  per  l'esecuzione  di
          esami  e  prove   e   ogni   altra   attivita'   necessaria
          all'esercizio della vigilanza. 
              3. Qualora nell'esercizio dell'attivita'  di  vigilanza
          ispettiva   siano   rilevate   condizioni    di    rischio,
          l'inosservanza  della  normativa  di  prevenzione   incendi
          ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a  carico
          dei  soggetti  responsabili  delle  attivita',   il   Corpo
          nazionale adotta, attraverso i  propri  organi,  le  misure
          urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e
          da' comunicazione dell'esito degli accertamenti  effettuati
          ai soggetti interessati, al sindaco,  al  prefetto  e  alle
          altre autorita' competenti, ai  fini  degli  atti  e  delle
          determinazioni  da  assumere  nei  rispettivi   ambiti   di
          competenza. 
              3-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata  l'attivita'   di
          vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.». 
              «Art.  29  (Mezzi,  materiali,  attrezzature,  sedi  di
          servizio e servizi tecnici e logistici). - 1. Il  Ministero
          dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
          soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  provvede  alle
          necessita' tecnico-logistiche del  Corpo  nazionale,  anche
          per il tramite delle direzioni regionali  e  interregionali
          di cui all'art. 2, comma 2,  lettera  a).  E'  fatto  salvo
          quanto previsto dalle vigenti disposizioni  in  materia  di
          servizio   antincendio   negli   aeroporti.   Materiali   e
          prestazioni del Corpo nazionale possono essere  oggetto  di
          convenzione o di contratti di permuta, di cui  all'art.  1,
          comma 206, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  purche'
          non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto. 
              2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei  vigili
          del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile
          provvede,  altresi',  per  il  tramite   della   competente
          struttura  del   Corpo   nazionale,   all'elaborazione   ed
          approvazione  dei  progetti  e  dei  lavori  relativi  alla
          costruzione,  all'adattamento,  alla  manutenzione  e  alla
          riqualificazione energetica di immobili da  destinare  alle
          esigenze logistiche; ad essi e' riconosciuto, ai fini della
          loro esecuzione, carattere di urgenza ed  indifferibilita',
          fatte salve le procedure previste dal  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente.
          Ferme  restando  le   competenze   del   Comitato   tecnico
          amministrativo istituito dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri dell'11 febbraio  2014,  n.  72,  in
          caso  di  comprovata  urgenza  decretata   dal   Capo   del
          Dipartimento, il parere  sui  progetti  e'  rilasciato  dal
          Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui
          all'art. 22, sentito il Provveditorato  interregionale  per
          le opere pubbliche. 
              3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati  al
          servizio antincendio ed al  soccorso  tecnico,  compresi  i
          materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori
          e quelli del servizio di logistica e di  mobilio,  sono  di
          proprieta' del Ministero dell'interno, con  esclusione  del
          materiale concesso a titolo di comodato. 
              4. I controlli iniziali e le verifiche  periodiche  dei
          mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui  al  comma
          3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'art. 71,
          comma 11, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,
          possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale,
          nei limiti delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
          disponibili. La formazione e l'abilitazione  del  personale
          del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e
          delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'art. 73,
          comma 5, del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
          possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei
          limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili. 
              5. Il  Corpo  nazionale  provvede  all'immatricolazione
          degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unita'  navali
          e degli aeromobili comunque in uso al  Corpo  medesimo,  ai
          sensi dell'art. 138 del nuovo codice della strada approvato
          con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   e
          successive modificazioni, e dell'art. 748 del codice  della
          navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,  n.
          327.  Il   Corpo   nazionale   provvede,   altresi',   agli
          accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei
          documenti di circolazione e delle targhe di  riconoscimento
          ai veicoli in dotazione,  ivi  compresi  quelli  in  prova,
          anche in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  2001,
          n. 474.». 
              «Art. 35 (Norme abrogate). - 1. Sono e restano abrogate
          le seguenti disposizioni,  fatti  salvi  gli  effetti  gia'
          prodotti: 
                a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472; 
                b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971; 
                c) legge 10 aprile 1936, n.  833;  regio  decreto  16
          aprile 1940, n. 454; 
                d) legge 27 dicembre  1941,  n.  1570,  ad  eccezione
          degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla
          attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma
          1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30; 
                e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad  eccezione
          degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle  parti  ancora
          in vigore e fino  all'emanazione  del  regolamento  di  cui
          all'art. 32; 
                f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702; 
                g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502; 
                h) decreto legislativo  C.P.S.  2  ottobre  1947,  n.
          1254; 
                i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641; 
                l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077; 
                m) legge 14 marzo 1958, n. 251; 
                n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad  eccezione  degli
          articoli 2 primo  comma,  lettera  c),  limitatamente  agli
          aspetti non compresi  nel  decreto  legislativo  17  agosto
          1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e  20,  primo  comma,  fino
          all'emanazione dei decreti legislativi di cui  all'art.  6,
          comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80;  84;
          85; 106; 107; 
                o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169; 
                p) legge 4 gennaio 1963, n. 10; 
                q) legge 2 marzo 1963, n. 364; 
                r)  legge  26  luglio  1965,  n.  966,  ad  eccezione
          dell'art. 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente  agli
          aspetti non compresi  nel  decreto  legislativo  17  agosto
          1999, n. 334; 
                s) legge 21 novembre 1966, n. 1046; 
                t) legge 9 marzo 1967, n. 212; 
                u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente  agli
          articoli 8, dal primo al quarto comma; 9,  10,  11,13,  14,
          15, 16, 17, 18, 20, primo comma; 
                v) legge 2 luglio 1971, n. 599; 
                z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli
          articoli 9, 14, 19 e 20, commi primo, secondo e quarto; 
                aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42; 
                bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557; 
                cc)  decreto-legge  30   dicembre   1976,   n.   868,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1977, n. 45; 
                dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14; 
                ee) legge 5 agosto 1978, n. 472; 
                ff) legge 8 luglio 1980, n. 336; 
                gg) legge 23 dicembre  1980,  n.  930,  ad  eccezione
          dell'art. 2, commi 1 e 5; dell'art. 7, comma  2;  dell'art.
          32 per la parte relativa al trasferimento in  soprannumero;
          degli articoli 33 e 38; 
                hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86; 
                ii) legge 4 marzo 1982, n. 66; 
                ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli
          articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere  in
          vigore fino all'emanazione  delle  direttive  del  Ministro
          dell'interno  previste  dall'art.   7   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo
          quanto in esse espressamente disposto; 16, 17; 
                mm) legge 13 maggio 1985, n. 197; 
                nn)  decreto-legge   27   febbraio   1987,   n.   51,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  1987,
          n. 149, ad eccezione dell'art. 5; 
                oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  3  ottobre  1987,  n.  402,
          limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 
                pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli
          articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24,  26,  27,  28,
          29, 30, 32, 33, 34,  35,  mantenuto  in  vigore  fino  alla
          emanazione del regolamento di cui all'art. 11; 
                qq) decreto-legge 1°(gradi)  ottobre  1996,  n.  512,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7;
          1-ter, 2; 3; 
                rr) legge  10  agosto  2000,  n.  246,  limitatamente
          all'art. 10, commi 1 e 2; 
                ss) legge 21 marzo 2001, n. 75; 
                tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
          1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi  1
          e  2,  numeri  1)  e  2);   7;   8;   10,   successivamente
          all'emanazione del decreto di cui all'art. 21, comma 2, del
          presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2,
          3, 4 e 5, da mantenere in vigore  fino  all'emanazione  del
          decreto di cui all'art. 21, comma 2, del  presente  decreto
          legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3,  4  e
          5, da mantenere in vigore fino all'emanazione  del  decreto
          di cui all'art. 22, comma 3; 
                tt-bis) art. 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991,
          n. 384.».