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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 26/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-2-2023
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Art. 2

Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro l'anno successivo, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b);
a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalità di cui alla lettera b-bis);
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui alla lettera b-bis);
a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a:
1) 3.060 al 31 dicembre 2023;
2) 1.802 al 31 dicembre 2024;
3) 750 al 31 dicembre 2025;
4) 0 al 31 dicembre 2026;
a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalità e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle proceduredi cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure già avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b), qualora per le stesse tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;
b-ter) resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis) e a-ter) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;
c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla parziale copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto legislativo, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un numero di posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2016 destinati al concorso ivi previsto, riservati:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale è aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste. Per il primo concorso la percentuale è ridotta dal trenta al quindici per cento;
c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del presente comma si provvede attraverso due ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari, per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti posti residui, da cui detrarre 57 unità utilizzate per il secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il secondo concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste;
c-ter) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c-bis);
c-quater) con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter), nonché l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio;
c-quinquies): al fine di assicurare l'integrale copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per tutti i concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d), in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualità, del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualità giunta per ultima a conclusione. I candidati beneficiari dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso;
d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982 nonché alla copertura di ulteriori 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera c-bis), si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il primo concorso di cui alla lettera c-bis). Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con il ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. A decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di almeno 250 unità per ogni concorso successivo;
d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine:
1) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017;
2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d);
3) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), non rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera;
4) i vincitori del concorso per titoli di servizio ed esame della prima annualità di cui alla lettera c), n. 2);
d-ter) i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalità di quello di cui alla lettera d-bis);
d-quater) le modalità attuative delle lettere d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del corso di formazione;
e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b), c), n. 1), c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma, limitatamente ai concorsi per titoli, è assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonché ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma;
e-bis) la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito delle procedure di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) relative all'annualità immediatamente successiva;
e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera e-bis) sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera e-bis), primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione;
f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;
g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A;
g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 24-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A;
h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;
h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore;
i-bis) gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera h-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario;
l-bis) gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;
m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;
n) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;
o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
q-bis) ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;
r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalità di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 1.200 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in possesso di una delle lauree di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, si considera utile il titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;
r-quater) nell'anno 2020 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione del superamento del concorso per ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027;
s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto;
t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito il ruolo direttivo della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unità, si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualità dal 2002 al 2005, il corso di formazione è sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di età durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato è collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);
2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, nonché di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;
3) attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità, anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non è richiesto il requisito dell'età ivi previsto, il dieci per cento dei posti è riservato al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e per il personale già frequentatore dei predetti corsi si considera utile anche la laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguita, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;
v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa);
z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di vice questore si applicano le disposizioni di cui alla lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
bb) entro sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano già frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, nonché dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente;
cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017. Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla data dell'inizio del corso. I commissari del 107°, 108° e 109° corso che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il 107° corso il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per il 108° corso e per il 109° corso il tirocinio operativo termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con le medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di commissario capo;
dd) sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica;
ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;
ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, lll), primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 59-bis, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è assegnato nella misura di punti sei già dalla prima ammissione allo scrutinio;
gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dal
((1° gennaio 2025))
;
ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano le seguenti disposizioni:
1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unità di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal servizio di funzionari del ruolo direttivo determinano la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un numero di funzionari pari a 1.004 unità - risultanti, in parte, dalla progressiva cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al numero 2), e , per il resto, dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle unità individuate dal numero 1), in relazione alla dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 - un corrispondente numero massimo complessivo di posti è reso gradualmente disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno;
4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari, fermo restando che l'aliquota riservata al concorso interno non può superare il cinquanta per cento;
5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e non si applica il limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, è bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello già destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi prevista;
7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia è ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unità a 3.700 unità. Le unità da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera t), con cui è altresì fissato, entro l'anno 2020, un apposito piano programmatico pluriennale. Con il medesimo decreto è gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto nonché la dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. I posti non assegnati ai sensi del secondo periodo sono attribuiti ai soggetti partecipanti al concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in tale caso, si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione. I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale;
ll-bis) resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alla lettera ll) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole.
L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;
mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono»;
mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31 dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018, nonché, per i soli profili professionali del settore sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al settore sanitario che già presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalità telematiche, hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
mm-quater) le modalità attuative di cui alle lettere mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il medesimo decreto di cui alla lettera oo);
nn) in sostituzione del ruolo speciale dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il ruolo direttivo tecnico della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unità, articolato nelle qualifiche di vice commissario tecnico, durante la frequenza del corso di formazione, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico. All'istituzione del predetto ruolo, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unità, si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici, prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui:
1) 40 posti, riservati prioritariamente agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario;
2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.
I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico con la qualifica di direttore tecnico. I posti non coperti per l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di quella di cui al n. 1). La promozione alla qualifica di commissario capo tecnico si consegue, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalità attuative, con il ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilità;
oo) le modalità attuative di quanto previsto dalle lettere ll), e mm), con il ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo;
qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;
qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;
qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente tecnico accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico di cui all'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B;
qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B;
rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico capo;
rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico;
ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico;
tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;
uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;
vv) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20-sexies, 20-septies, 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella B, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;
zz) agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del presente decreto, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
zz-bis) agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;
ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l'accesso al ruolo;
ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e gli orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato senza demerito una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella prevista dalla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificata dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2020. Al personale appartenente al ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le anzianità previste dalla predetta tabella G;
eee) con decorrenza 1° gennaio 2017:
1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) mm-bis), mm-ter) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto logistico, senza più le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;
2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non più previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm), mm-bis), mm-ter) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;
fff) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera ll) e mm), è ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unità e da 1.838 a 852 unità. Le unità da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno;
ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
iii) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano già frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico;
lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici superiori con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;
lll-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico accedono anche i direttori tecnici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purché in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianità pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;
mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto;
mmm-bis) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
nnn) ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto;
ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq);
ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ferma restando la disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale e alla decorrenza vigente al momento di verificazione delle vacanze;
qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché di cui al medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali già frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;
rrr) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano già frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico;
sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i medici superiori con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera dei medici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;
sss-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente medico accedono anche i medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purché in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianità pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;
ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, allegata al presente decreto;
ttt-bis) per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi per sette posti, il limite di età previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, né al personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti per il personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;
ttt-ter) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario, fermo restando il possesso della laurea in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
ttt-quater) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici veterinari non si applica il limite di età previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;
vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;
vvv-bis) «gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di orchestrale primo livello;
zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10.
L'anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso;
aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.
aaaa-bis) negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;
aaaa-ter) entro l'anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo.
Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;
aaaa-quater) entro il 30 giugno 2020, è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purché in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative delle procedure di cui alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, nonché la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis);
aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità determinate dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), d), mm), mm-bis), zzz) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si applicano le disposizioni, previste dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato, che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera qqq), terzo periodo, del presente decreto legislativo s'interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
1-ter. Fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio, reparto e istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in possesso delle predette qualifiche possono essere corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ferme restando le tipologie di funzione previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per già ottenuta promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.