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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  10-12-2016

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.
3. Gli organi di governo e di controllo degli Enti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
4. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 si applicano all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali - INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all''articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri , modalità e termini.