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DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 204

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal:  1-5-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Competenze del MURST
1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
((...))
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), è sostituita dalle seguenti " b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica;
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; bter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente " g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed organizzazione, ed esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie";
f) il comma 3 dell'articolo 2 è soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il quale" fino a "richiesta" sono soppresse;
i) l'articolo 11 è soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.
7. È abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266.
(7) (8) (9) (10) (11)(12)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlinguer, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Flick

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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 344) che "Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa".
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 373) che "La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 374) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotta di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente".
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1, comma 305) che "La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle «Attività di ricerca a valenza internazionale»".
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 632) che "Le disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, così come confermato dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138. A tal fine il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2020. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dispongono che tale incremento è assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 633) che "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca".
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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 980) che "La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 238, comma 2) che "Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca".