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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 29

Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. (14G00038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
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Testo in vigore dal:  26-3-2023
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Art. 2

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorità competente: l'autorità designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;
b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;
d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto;
e) autorità richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
f) autorità interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
h) persona:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:
1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;
3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. (1)
h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; (1)
h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:
1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;
2) una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;
3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;
4) che ha un impatto transfrontaliero. (1)
h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico; (1)
i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.
((l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati.))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.