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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 29

Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. (14G00038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
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Testo in vigore dal: 26-3-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio  2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale  e  che
abroga la direttiva 77/799/CEE; 
  Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle  persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni  e  degli  organismi  comunitari,   nonche'   la   libera
circolazione di tali dati; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n.  43,  recante  regolamento  di  riorganizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo  1,  comma  404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.
173,  concernente  regolamento  recante  modifiche  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.  43,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del  settore  bancario,  che
dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma  dei  Monopoli
di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia
delle dogane e nell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; 
  Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni
tributarie  in  materia  di  assicurazioni  private  e  di  contratti
vitalizi e, in particolare l'articolo 28-bis in materia di assistenza
per lo scambio di informazioni  tra  le  autorita'  competenti  degli
Stati membri dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, che dispone che le attribuzioni e i poteri di
cui agli articoli 31 e seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
possono essere esercitati anche ai  fini  dell'imposta  di  registro,
nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
  Visto l'articolo 13 del decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.
347,  che  per  l'accertamento  e  la  liquidazione   delle   imposte
ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle  relative  sanzioni,
per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione,
rinvia  alle  disposizioni  relative  all'imposta   di   registro   e
all'imposta sulle successioni e donazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  Codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del  contribuente  ed  in  particolare
l'articolo 12, che detta principi in merito a «Diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 febbraio 2014; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e della giustizia; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure  relative
allo scambio, con le altre autorita' competenti  degli  Stati  Membri
dell'Unione    europea,    delle     informazioni     prevedibilmente
((pertinenti)) per l'amministrazione interessata e per l'applicazione
delle leggi nazionali degli Stati membri, relative  alle  imposte  di
cui al comma 3. 
  2. Il presente decreto  fa  salva  l'applicazione  delle  norme  di
assistenza  giudiziaria  in  materia  penale  e  non  pregiudica  gli
obblighi dello Stato membro ad una cooperazione  amministrativa  piu'
ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano  alle  imposte
di qualsiasi  tipo  riscosse  da  o  per  conto  dell'amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le  autorita'
locali. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano  alle  imposte
di cui al comma 3 riscosse  all'interno  del  territorio  in  cui  si
applicano  i  trattati  in  forza  dell'articolo  52   del   Trattato
sull'Unione europea. 
  5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
  a) ai contributi previdenziali  obbligatori  dovuti  ad  uno  Stato
membro  o  ad  una  ripartizione  dello  stesso  o  ad  organismi  di
previdenza sociale di diritto pubblico; 
  b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise; 
  c) ai diritti, quali  quelli  per  certificati  e  altri  documenti
rilasciati da autorita' pubbliche; 
  d) alle tasse  di  natura  contrattuale,  quale  corrispettivo  per
pubblici servizi.