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DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2006, n. 128

Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  30-3-2006

Art. 17

Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc
1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 6 del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», (pubblicato nel supplemento ordinario n. 239 alla Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245), così recita:
«Art. 6. (Attività edilizia libera) (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94). - 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.».