stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2006, n. 128

Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
nascondi
Testo in vigore dal: 30-3-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  ed,  in  particolare,
l'articolo  1,  comma  52,  come modificato dall'articolo 1, comma 8,
della  legge  17 agosto  2005,  n.  168, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115;
  Vista la legge 21 marzo 1958, n. 327;
  Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Vista la legge 28 marzo 1962, n. 169;
  Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Vista  la  legge 2 febbraio 1973, n. 7, cosi' come modificata dalla
legge 1° ottobre 1985, n. 539;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   23 dicembre   1985,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1986;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto 1999, n. 334, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
reso nella riunione del 26 gennaio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2006;
  Su  proposta  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e delle finanze, dell'interno, della
giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  disciplina l'installazione e l'esercizio
degli  impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio
liquefatti,   di   seguito   denominati   GPL,   nonche'  l'esercizio
dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  testo  vigente dell'art. 1, comma 52 della legge
          23 agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del settore
          energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per il riassetto
          delle   disposizioni   vigenti   in   materia  di  energia»
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n.
          215,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  8 della legge
          17 agosto  2005,  n.  168, di conversione del decreto-legge
          30 giugno  2005,  n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
          assicurare  la  funzionalita'  di  settori  della  pubblica
          amministrazione.  Disposizioni  in  materia di organico del
          personale della carriera diplomatica, delega al Governo per
          l'attuazione  della  direttiva  2000/53/CE  in  materia  di
          veicoli  fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di
          deleghe  legislative»  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          22 agosto 2005, n. 194), cosi' recita:
              «52.   Al   fine   di   garantire   la   sicurezza   di
          approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni
          nel  settore  dello  stoccaggio  e  della vendita di gas di
          petrolio  liquefatti  (GPL),  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
          riordinare    le   norme   relative   all'installazione   e
          all'esercizio  degli  impianti  di  riempimento,  travaso e
          deposito  di  GPL,  nonche' all'esercizio dell'attivita' di
          distribuzione  di  gas  di  petrolio liquefatti. Il decreto
          legislativo  e'  adottato  su  proposta  del Ministro delle
          attivita'   produttive,   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'interno,  dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio,  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sulla base dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  adeguati  livelli  di  sicurezza anche
          attraverso  la  revisione  delle  vigenti  regole tecniche,
          ferma  restando la competenza del Ministero dell'interno in
          materia  di  emanazione delle norme tecniche di prevenzione
          incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  in materia di prevenzione e protezione dai
          rischi industriali;
                b) garantire  e  migliorare  il  servizio all'utenza,
          anche  attraverso  la determinazione di requisiti tecnici e
          professionali     per    l'esercizio    dell'attivita'    e
          l'adeguamento  della  normativa  inerente  la logistica, la
          commercializzazione e l'impiantistica;
                c) rivedere  il  relativo  sistema sanzionatorio, con
          l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.».
              - La legge 21 marzo 1958, n. 327, recante «Norme per la
          concessione  e l'esercizio delle stazioni di riempimento di
          gas di petrolio liquefatti», abrogata dal presente decreto,
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n.
          92.
              - La legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento
          dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco   e  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
          personale  dei  sottufficiali,  vigili  scelti e vigili del
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco», e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 15 giugno
          1961, n. 145.
              -  La  legge  28 marzo  1962, n. 169, recante «Norme in
          materia  di  depositi  di  gas  di  petrolio  liquefatti in
          bombole»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          1962, n. 112.
              -  La legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina
          delle  tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi
          al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
          servizi   a   pagamento»,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 1966, n. 204.
              -  La  legge  2 febbraio 1973, n. 7, recante «Norme per
          l'esercizio   delle   stazioni  di  riempimento  e  per  la
          distribuzione  di  gas  di petrolio liquefatti in bombole»,
          abrogata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 15 febbraio 1973, n. 42.
              -  La legge 1° ottobre 1985, n. 539, recante «Modifiche
          ed   integrazioni   alla   legge  2 febbraio  1973,  n.  7,
          concernente   «Norme  per  l'esercizio  delle  stazioni  di
          riempimento  e  per  la  distribuzione  di  gas di petrolio
          liquefatti  in bombole»», abrogata dal presente decreto, e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 ottobre 1985, n.
          246.
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato 23 dicembre 1985, recante «Modalita' per
          la  contabilita'  e  norme  regolamentari per la tenuta dei
          bollettari  di  quietanza  e  della  contabilita' specifica
          delle   cauzioni   di   gas  di  petrolio  liquefatti»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1986, n. 10.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
          1982,   n.   577,  recante  «Approvazione  del  regolamento
          concernente  l'espletamento  dei  servizi  antincendi»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
              -  Il  decreto  legislativo  21 settembre 2005, n. 238,
          recante   «Attuazione   della  direttiva  2003/105/CE,  che
          modifica  la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli
          di  incidenti  rilevati  connessi  con determinate sostanze
          pericolose»,  e'  pubblicato  nel  supplemento ordinario n.
          189/L alla Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2005, n. 229.
              -  Il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  334,
          recante  «Attuazione  della  direttiva 96/82/CE relativa al
          controllo  dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
          determinate   sostanze   pericolose»,   e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n.  177/L  alla  Gazzetta Ufficiale
          28 settembre 1999, n. 228.
              -  Il  decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504,
          recante   «Testo   unico   delle  disposizioni  legislative
          concernenti  le  imposte  sulla  produzione e sui consumi e
          relative  sanzioni  penali e amministrative», e' pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
          29 novembre 1995, n. 279.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
          1998,  n.  37,  recante «Regolamento recante disciplina dei
          procedimenti  relativi  alla  prevenzione  incendi, a norma
          dell'art.  20,  comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1998, n.
          57.