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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal:  31-5-2016
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Art. 10

((Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario))
((
1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:
a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;
b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;
c) al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico;
d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.
2. La sezione autonoma è altresì competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attività dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. La sezione autonoma è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.
4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non può partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato è iscritto.
))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, le competenze assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".