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DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 122

Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal:  2-3-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Assicurazione dell'immobile
1. Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. (6) (7) (10) (12)
1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni
((dal 1° settembre 2021))
, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard. (6) (7) (10) (12)
1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b). (6) (7) (10) (12)
1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis. (6) (7) (10) (12)

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 389, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo, disposta dall'art. 389, comma 3 del medesimo D.Lgs., dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo, disposta dall'art. 389, comma 3 del medesimo D.Lgs., dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo, disposta dall'art. 389, comma 3 del medesimo D.Lgs., dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.