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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9

Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2003
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Art. 11

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.".
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 22/06/2002.