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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9

Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2003)
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Testo in vigore dal: 1-1-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1,  della legge 22 marzo 2001, n. 85,
recante  delega  al  Governo  per la revisione del nuovo codice della
strada;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni dell'11 gennaio e del 15 gennaio 2002;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della giustizia, della
difesa,    dell'economia    e    delle    finanze,   dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,   dellepolitiche  agricole  e
forestali,  dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute
e per le politiche comunitarie;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1.  L'articolo  1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza delle persone, nella
circolazione  stradale,  rientra  tra le finalita' primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato.
  2.  La  circolazione  dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade   e'   regolata   dalle   norme  del  presente  codice  e  dai
provvedimenti  emanati  in  applicazione  di esse, nel rispetto delle
normative  internazionali  e  comunitarie  in  materia.  Le norme e i
provvedimenti  attuativi  si  ispirano  al  principio della sicurezza
stradale,  perseguendo  gli  obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare
il  livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale  utilizzazione  del  territorio; di migliorare la fluidita'
della circolazione.
  3.  Al  fine  di  ridurre  il  numero e gli effetti degli incidenti
stradali  ed  in  relazione  agli  obiettivi  ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
  4.  Il  Governo  comunica  annualmente  al Parlamento l'esito delle
indagini  periodiche  riguardanti  i  profili  sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
  5.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti fornisce
all'opinione  pubblica  i  dati piu' significativi utilizzando i piu'
moderni  sistemi  di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie   di   cittadini,   il   messaggio  pubblicitario  di  tipo
prevenzionale ed educativo".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  degli  articoli 76 e 87 della Costituzione
          sono i seguenti:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'   essere   delegato   al   Governo   se   non  con  la
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo
          2001, n. 85, e' il seguente:
              "1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e
          della  navigazione,  di  concerto  con  gli  altri Ministri
          interessati,   e   nel  rispetto  della  procedura  di  cui
          all'art 4,  un  decreto  legislativo  recante  disposizioni
          integrative  e correttive del nuovo codice della strada, di
          cui  al  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, e
          successive   modificazioni,   nonche'   della  legislazione
          vigente  concernente  la  disciplina della motorizzazione e
          della  circolazione stradale, in conformita' ai principi ed
          ai criteri direttivi di cui all'art. 2".
              - Il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285 e
          successive modificazioni reca: "Nuovo codice della strada".