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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 262

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano.

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Testo in vigore dal:  20-7-2001

Art. 2

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, le parole: "Gli atti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui all'articolo 4".
2. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore".
3. Al comma 4 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Loiero, Ministro per gli affari regionali

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bianco, Ministro dell'interno

Fassino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all'art. 2:
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"3. Gli atti di cui all'art. 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino. La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore".
4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana. Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti ai giudici di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti".