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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 262

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano.

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Testo in vigore dal: 20-7-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973,
n. 691;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  comma  secondo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e
della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
1o novembre 1973, n. 691, e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  10-bis.  La  provincia  di  Bolzano  promuove e coordina gli
interventi  di tutela e promozione della lingua ladina e individua il
soggetto  competente  a  fissare  le  norme linguistiche e di grafia,
anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          1o novembre   1973,  n.  691,  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 novembre  1973,  n.  296.      - Il
          decreto  del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
          574,  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
          1989, n. 105.
          Note alle premesse 2:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - I decreti del Presidente della Repubblica 1o novembre
          1973,  n.  691  e 15 luglio 1988, n. 574, sono citati nelle
          note  al titolo.     - Il testo del secondo comma dell'art.
          107  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n.  670,  e'  il  seguente:      "2.  In  seno  alla
          commissione  di  cui  al  precedente comma e' istituita una
          speciale  commissione  per  le norme di attuazione relative
          alle  materie attribuite alla competenza della provincia di
          Bolzano,   composta   di   sei   membri,   di  cui  tre  in
          rappresentanza  dello  Stato e tre della provincia. Uno dei
          membri  in  rappresentanza  dello Stato deve appartenere al
          gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza
          della  provincia  deve  appartenere  al  gruppo linguistico
          italiano".
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 102 dello statuto di
          autonomia della regione Trentino-Alto Adige:
              "Art.  102.  - Le popolazioni ladine hanno diritto alla
          valorizzazione   delle   proprie  iniziative  ed  attivita'
          culturali,  di  stampa  e  ricreative,  nonche' al rispetto
          della  toponomastica  e  delle tradizioni delle popolazioni
          stesse.
              Nelle  scuole  dei comuni della provincia di Trento ove
          e'  parlato  il  ladino  e'  garantito l'insegnamento della
          lingua e della cultura ladina".