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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 691

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2001)
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Testo in vigore dal:  4-2-1999
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Art. 10



In attuazione dell'art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del
((coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione))
.
La provincia, per il trasporto dei programmi, può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo Comma.
La provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
((In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 novembre 1973

LEONE RUMOR - MALFATTI - TOGNI - ZAGARI - COLOMBO - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 43. - CARUSO