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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  7-7-2017
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Art. 57


( Disciplina del
((corso superiore di polizia
economico-finanziaria))
)

""1. L'articolo 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971 n. 320, e dall'articolo 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
1. Il
((corso superiore di polizia economico-finanziaria))
provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.
2. Alla frequenza del
((corso superiore di polizia economico-finanziaria))
, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche
4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del
((Ministro dell'economia e delle finanze))
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2003.""
2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di
((Scuola di polizia economico-finanziaria))
non sono più previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verrà bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dalla data di entrata un vigore del presente decreto è abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.