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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 181

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, in materia di controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, in attuazione dell'articolo 56 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/7/1999
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Testo in vigore dal:  3-7-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 56, commi 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 8 le parole: "conformemente all'articolo 6 comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi terzi.";
2) al comma 9 le parole: "che si avvalga" sono sostituite dalle seguenti: "che non si avvalga";
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "Stato membro" sono aggiunte le seguenti: "oltre alle misure di controllo di cui alle lettere a) e b)";
2) al comma 1, lettera c), numero 2), in fine, dopo la parola: "anomalia" sono aggiunte le seguenti: ", prima del frazionamento della partita o della commercializzazione dei prodotti";
3) al comma 4 l'alinea è sostituito dal seguente: "Gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti:";
c) all'articolo 8:
1) al comma 6 la parola: "solo" è sostituita dalla seguente: "salvo";
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera c), numero 2), le parole: "dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)";
2) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera c)" e le parole: "menzionati all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "menzionati all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)";
3) al comma 3, le parole: "dall'articolo 5, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5, comma 4" e le parole: "e assicurative" sono sostituite dalle seguenti: "è assicurato";
4) al comma 5:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro:";
b) alla lettera a) sono soppresse le parole: "provenienti da un altro Stato membro" e le parole: "almeno 24 ore prima" sono sostituite dalle seguenti: "nelle ventiquattro ore precedenti";
e) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
"Articolo 14-bis. - 1. Nel caso in cui i prodotti o gli animali di cui all'articolo 1 sono sottoposti a controllo veterinario, a sondaggio e in modo non discriminatorio, ai sensi del presente decreto, al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, gli uffici veterinari di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono che l'azienda sanitaria locale competente per territorio applichi la misura sanitaria cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione dell'intera partita di merce interessata, in attesa dell'esito del controllo disposto.
2. Nel caso in cui dal controllo di cui al comma 1 risulti un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, le successive cinque partite di merce di analoga tipologia e provenienza, introdotte nel territorio nazionale, sono considerate sospette e gli uffici veterinari di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono sulle stesse ulteriori controlli veterinari nonché l'applicazione, da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il campionamento deve essere effettuato in modo da assicurare la disponibilità delle aliquote necessarie ai fini della contestazione nei confronti dello Stato membro di spedizione, secondo le procedure comunitarie.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

Bindi, Ministro della sanità

Dini, Ministro degli affari esteri

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato

redatto dall'amministrazione competente per materia, ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.

1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra

l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997). Si riporta il testo

dell'art. 56, commi 2 e 3. "Art. 56. (Integrazione del decreto legislativo 30

gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE). - 1. (Omissis).

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il

termine di cui all'art. 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al

decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovrà prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi

che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui

all'art. 2, comma 1, lettera c).

Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
- Si riportano i commi 8 e 9 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari) così come modificati dal presente provvedimento:
"8. Se i prodotti facoltativi importati da un altro Stato membro sono introdotti attraverso il confine italiano si procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi terzi;
9. È vietata la rispedizione dei prodotti di cui al commi 7 e 8, destinati ad un altro Stato membro che non si avvalga della facoltà di cui al comma 7".
- Si riportano di seguito i commi 1 e 4 dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, così come modificati dal presente provvedimento:
"Art. 5. - 1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:
a) nel luogo di destinazione controlli veterinari a sondaggio in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 3, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;
b) durante il trasporto, limitatamente ai casi di sospetto di infrazione, i controlli ritenuti necessari, i controlli ritenuti necessari incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;
c) per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato A, parte I originari di un altro Stato membro oltre alle misure di controllo di cui alle lettere a) e b):
1) se destinati ad uno stabilimento posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, accerta che vi siano ammessi solo prodotti che rispondano, per quanto riguarda la bollatura e i documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, se si tratta di prodotti di cui all'allegato A, parte I, oppure B, che siano muniti del documento previsto dalla normativa nazionale, se si tratta dei prodotti di cui all'allegato B, parte I;
2) se destinati ad un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con più succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, ai sensi della legislazione vigente, la verifica della presenza dei bolli, del certificato o dei documenti di cui alla lettera c), numero 1), avviene sotto la responsabilità dei relativi titolari, che sono tenuti a segnalare alla competente autorità qualsiasi irregolarità o anomalia, prima del frazionamento della partita o della commercializzazione dei prodotti.
2-3 (Omissis);
4. Gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti:
a) sono soggetti a preventiva registrazione;
b) tengono un registro in cui iscrivere le consegne;
c) sono tenuti ai fini dei controlli di cui al comma 1, a segnalare all'autorità competente l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, entro i termini stabiliti dall'autorità stessa;
d) conservano per un periodo non inferiore a sei mesi, e comunque per tutto il periodo di validità del prodotto, i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 3, in modo da poterli presentare all'autorità competente a richiesta della stessa".
- Si riportano di seguito gli articoli 8, comma 6, e 11, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, così come modificati dal presente provvedimento:
"Art. 8. - 1-5 (Omissis).
6. Il presente decreto non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento, salvo il caso di cui al comma 8.
Art. 11. - 1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:
a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;
b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;
c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato A parte II originari di un altro Stato membro, se destinati:
1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorità competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni;
2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'art. 9, comma 2, lettere b) e c) ;
3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;
4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.
2. I destinatari di cui al comma 1, lettera c) punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'art. 9, comma 2, lettere b) e c) e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro.
3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1 lettera c) punti 3 e 4 sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall'art. 5, comma 4 lettera a). Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione è assicurato mediante controlli non sistematici.
4. (Omissis);
5. Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro:
a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo nelle ventiquattro ore precedenti non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE;
b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta della competente autorità.
6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee".