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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 181

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, in materia di controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, in attuazione dell'articolo 56 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/7/1999
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Testo in vigore dal: 3-7-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  ed  in  particolare,
l'articolo 56, commi 2 e 3;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro  della sanita',  di  concerto con  i  Ministri degli  affari
esteri, di  grazia e  giustizia e  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) all'articolo 3:
  1) al  comma 8 le  parole: "conformemente all'articolo 6  comma 1."
sono  sostituite  dalle  seguenti: "conformemente  alle  disposizioni
vigenti  in   materia  di  controllo  veterinario   dei  prodotti  in
provenienza da Paesi terzi.";
  2) al  comma 9 le  parole: "che  si avvalga" sono  sostituite dalle
seguenti: "che non si avvalga";
    b) all'articolo 5:
  1) al  comma 1,  lettera c),  dopo le  parole: "Stato  membro" sono
aggiunte le  seguenti: "oltre  alle misure di  controllo di  cui alle
lettere a) e b)";
  2) al  comma 1,  lettera c),  numero 2), in  fine, dopo  la parola:
"anomalia"  sono aggiunte  le  seguenti: ",  prima del  frazionamento
della partita o della commercializzazione dei prodotti";
  3) al comma  4 l'alinea e' sostituito dal  seguente: "Gli operatori
primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato
membro  anche  se  procedono   al  frazionamento  completo  di  detti
prodotti:";
    c) all'articolo 8:
  1)  al comma  6 la  parola:  "solo" e'  sostituita dalla  seguente:
"salvo";
    d) all'articolo 11:
  1) al comma 1, lettera c),  numero 2), le parole: "dell'articolo 9,
comma  1,   lettere  c)  e   d),  sono  sostituite   dalle  seguenti:
"dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)";
  2) al  comma 2,  le parole: "di  cui al comma  1, lettera  b)" sono
sostituite  dalle seguenti:  "di cui  al comma  1, lettera  c)" e  le
parole: "menzionati  all'articolo 9, comma  2, lettere c) e  d)" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "menzionati all'articolo  9,  comma  2,
lettere b) e c)";
  3)  al  comma  3,  le  parole:  "dall'articolo  5,  comma  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5, comma 4" e le parole: "e
assicurative" sono sostituite dalle seguenti: "e' assicurato";
  4) al comma 5:
  a)  l'alinea  e'  sostituito  dal seguente:  "Gli  operatori  primi
destinatari  materiali  di  animali  provenienti da  un  altro  Stato
membro:";
  b) alla  lettera a)  sono soppresse le  parole: "provenienti  da un
altro  Stato  membro"  e  le  parole:  "almeno  24  ore  prima"  sono
sostituite dalle seguenti: "nelle ventiquattro ore precedenti";
    e) dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:
  "Articolo 14-bis. - 1. Nel caso in  cui i prodotti o gli animali di
cui  all'articolo  1  sono  sottoposti  a  controllo  veterinario,  a
sondaggio  e  in modo  non  discriminatorio,  ai sensi  del  presente
decreto, al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute
pubblica  o per  la sanita'  animale,  gli uffici  veterinari di  cui
all'allegato  A  al  decreto  legislativo 30  gennaio  1993,  n.  27,
dispongono che  l'azienda sanitaria locale competente  per territorio
applichi   la    misura   sanitaria   cautelare    del   differimento
dell'ulteriore  commercializzazione  dell'intera   partita  di  merce
interessata, in attesa dell'esito del controllo disposto.
  2. Nel  caso in  cui dal  controllo di  cui al  comma 1  risulti un
rischio  per  la  salute  pubblica  o  per  la  sanita'  animale,  le
successive   cinque  partite   di  merce   di  analoga   tipologia  e
provenienza,  introdotte nel  territorio nazionale,  sono considerate
sospette e  gli uffici  veterinari di cui  all'allegato A  al decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono sulle stesse ulteriori
controlli veterinari  nonche' l'applicazione, da parte  della azienda
sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di
cui al comma 1.
  3. Nei  casi di  cui ai commi  1 e 2  il campionamento  deve essere
effettuato  in modo  da assicurare  la disponibilita'  delle aliquote
necessarie  ai fini  della  contestazione nei  confronti dello  Stato
membro di spedizione, secondo le procedure comunitarie.
  4.  Resta fermo  quanto previsto  dall'articolo 126,  comma 1,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Letta, Ministro per  le  politiche
                                  comunitarie
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Diliberto,  Ministro  di  grazia e
                                  giustizia
                                   Amato, Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10, commi 2 e  3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di facilitare   la  lettura    delle
          disposizioni  di  legge  alle quali  e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non puo'   avvenire   se non   con
          determinazione   dei principi    e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile   1998,   n.    128    reca:
          (Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla  appartenenza dell'Italia alle  Comunita'    europee,
          legge   comunitaria  1995-1997).     Si  riporta  il  testo
          dell'art. 56, commi 2 e 3.
            "Art.  56.  (Integrazione  del  decreto  legislativo   30
          gennaio  1993, n.   28, che attua le direttive 89/662/CEE e
          90/425/CEE). - 1. (Omissis).
            2.   Il Governo   e' delegato   ad  emanare,    entro  il
          termine   di    cui  all'art.  1,  comma    1,  un  decreto
          legislativo diretto  ad integrare le disposizioni di cui al
          decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
            3. Nell'esercizio della delega di cui    al  comma  2  il
          Governo  dovra'  prevedere  un  idoneo  sistema di sanzioni
          amministrative pecuniarie per le violazioni degli  obblighi
          che ne siano  sprovvisti, tenendo conto dei criteri di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).
           Note all'art. 1:
             Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
            -  Si  riportano  i  commi  8 e 9 dell'art. 3 del decreto
          legislativo 30 gennaio  1993,  n.  28   (Attuazione   delle
          direttive   89/662/CEE  e 90/425/CEE relative  ai controlli
          veterinari e zootecnici   di taluni animali   vivi  e    su
          prodotti  di   origine   animale applicabili   negli scambi
          intracomunitari)     cosi'      come    modificati      dal
          presente provvedimento:
            "8.  Se    i prodotti facoltativi   importati da un altro
          Stato membro sono  introdotti   attraverso   il     confine
          italiano    si    procede   al controllo dei   documenti di
          origine   e      di   destinazione,   conformemente    alle
          disposizioni vigenti  in materia  di controllo  veterinario
          dei prodotti in provenienza da Paesi terzi;
            9.  E'  vietata  la   rispedizione dei prodotti di cui al
          commi 7 e 8, destinati ad un altro Stato membro  che non si
          avvalga della facolta' di cui al comma 7".
            - Si  riportano di  seguito i commi  1 e 4   dell'art.  5
          del  citato  decreto  legislativo  30  gennaio 1993, n. 28,
          cosi' come modificati dal presente provvedimento:
            "Art. 5. - 1. L'autorita'  competente applica le seguenti
          misure di controllo:
            a)  nel    luogo di destinazione   controlli veterinari a
          sondaggio  in  maniera     non     discriminatoria,     per
          verificare     il    rispetto    delle  prescrizioni  poste
          dall'art.  3,  procedendo  eventualmente    a  prelievo  di
          campioni;
            b)    durante il   trasporto,  limitatamente ai  casi  di
          sospetto  di infrazione,  i controlli  ritenuti  necessari,
          i controlli   ritenuti necessari incluso  il  controllo  di
          conformita' dei mezzi di trasporto;
            c)  per   quanto riguarda i prodotti  di cui all'allegato
          A,  parte I originari di un altro Stato membro  oltre  alle
          misure di controllo di cui alle lettere a) e b):
            1)  se  destinati  ad  uno    stabilimento posto sotto la
          responsabilita' di   un   veterinario ufficiale,    accerta
          che    vi siano   ammessi   solo prodotti  che  rispondano,
          per  quanto riguarda  la  bollatura   e   i documenti    di
          accompagnamento,    alle   condizioni di   cui all'art.  3,
          commi 1, 2,  3 e 4, se   si tratta  di  prodotti  di    cui
          all'allegato A, parte  I, oppure  B, che  siano muniti  del
          documento  previsto dalla normativa nazionale, se si tratta
          dei prodotti di cui all'allegato B, parte I;
            2)    se destinati  ad un  intermediario autorizzato  che
          procede  al frazionamento  delle partite  o  ad  un'impresa
          commerciale  con  piu' succursali o ad uno stabilimento non
          soggetto   a   controllo   permanente,   ai   sensi   della
          legislazione  vigente,  la  verifica    della  presenza dei
          bolli, del certificato o dei documenti di cui alla  lettera
          c),  numero  1),  avviene  sotto  la  responsabilita'   dei
          relativi  titolari,  che  sono  tenuti  a  segnalare   alla
          competente  autorita' qualsiasi irregolarita' o   anomalia,
          prima    del  frazionamento    della  partita    o    della
          commercializzazione dei prodotti.
             2-3 (Omissis);
            4.    Gli  operatori   primi  destinatari   materiali  di
          prodotti provenienti  da  un   altro  Stato  membro   anche
          se  procedono  al frazionamento completo di detti prodotti:
               a) sono soggetti a preventiva registrazione;
               b) tengono un registro in cui iscrivere le consegne;
            c) sono tenuti ai fini dei controlli di cui al comma 1, a
          segnalare  all'autorita'  competente  l'arrivo  di prodotti
          provenienti da un  altro  Stato  membro,  entro  i  termini
          stabiliti dall'autorita' stessa;
            d)  conservano per  un periodo non inferiore a sei  mesi,
          e comunque per   tutto   il   periodo   di validita'    del
          prodotto,  i  certificati sanitari  o  i documenti  di  cui
          all'art.  3,  in modo  da  poterli presentare all'autorita'
          competente a richiesta della stessa".
            -  Si  riportano di   seguito gli articoli 8, comma 6,  e
          11, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo  30  gennaio
          1993,   n.   28,   cosi'   come   modificati  dal  presente
          provvedimento:
            "Art. 8. - 1-5 (Omissis).
            6.  Il  presente    decreto  non  pregiudica i mezzi   di
          ricorso previsti dall'ordinamento, salvo il caso di cui  al
          comma 8.
            Art. 11. - 1. L'autorita'  competente applica le seguenti
          misure di controllo:
            a)  nel  luogo di  destinazione, controlli veterinari non
          sistematici  in    maniera  non    discriminatoria,     per
          verificare    il rispetto  delle condizioni poste dall'art.
          9,  procedendo eventualmente a prelievo di campioni;
            b) durante il  trasporto i controlli necessari in    caso
          di sospetto di infrazione;
            c)  per quanto   riguarda gli animali di cui all'allegato
          A  parte  II  originari  di  un  altro  Stato  membro,   se
          destinati:
            1)  ad    un mercato o centro  di raccolta autorizzati ai
          sensi  delle  disposizioni  comunitarie,  il    gestore  e'
          responsabile   dell'ammissione   degli  animali    che  non
          soddisfino le condizioni  di cui  all'art. 9, commi 1 e   2
          l'autorita'  competente  verifica,   mediante controlli non
          discriminatori  dei  certificati   e   dei   documenti   di
          accompagnamento   che   gli   animali   soddisfano  a  tali
          condizioni;
            2) ad un  macello posto sotto la responsabilita'   di  un
          veterinario  ufficiale questi  si accerta anche  sulla base
          del certificato  e dei documenti di   accompagnamento,  che
          siano   macellati   solo     animali  che  rispondono  alle
          condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il  gestore  del
          macello    e'  responsabile  della    macellazione  che non
          rispetti le prescrizioni dell'art. 9, comma 2, lettere b) e
          c) ;
            3)  ad  un  commerciante  registrato   che   procede   al
          frazionamento delle partite  o   a  qualsiasi  stabilimento
          non      soggetto    a    controllo  permanente,     questo
          commerciante   o  questo   stabilimento   sono  considerati
          come   destinatari   degli    animali  e  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 2;
            4) ad aziende, ad un centro o  ad un organismo,  compreso
          il  caso  di scarico  parziale durante  il  trasporto, ogni
          animale  o gruppo   di animali  deve  essere  accompagnato,
          conformemente all'art. 9, commi 1 e 2,  dall'originale  del
          certificato      sanitario   o     del     documento     di
          accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.
            2. I destinatari di cui al comma 1, lettera c) punti 3) e
          4),   prima   di   ogni   frazionamento   o      successiva
          commercializzazione  verificano la presenza  di  marchi  di
          identificazione   certificati    o    documenti  menzionati
          all'art.  9, comma 2, lettere b) e c) e segnalano qualsiasi
          mancanza  o  anomalia  all'autorita'   competente   e,   in
          quest'ultimo  caso, isolano gli  animali in questione  fino
          a che  l'autorita' competente abbia deciso sulla  sorte  da
          riservare a loro.
            3. Le garanzie  richieste ai destinatari di cui al  comma
          1  lettera c)  punti 3  e 4  sono stabilite  nell'ambito di
          una convenzione  da stipulare con la competente   autorita'
          al   momento   della   registrazione  preliminare  prevista
          dall'art.  5,    comma  4   lettera a).   Il rispetto delle
          garanzie   previste in   tale convenzione  e'    assicurato
          mediante controlli non sistematici.
             4. (Omissis);
            5.  Gli  operatori primi destinatari materiali di animali
          provenienti da un altro Stato membro:
            a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli  animali  o  di
          prodotti,  la  natura    della    spedizione  e   la   data
          prevedibile dell'arrivo  nelle ventiquattro  ore precedenti
          non tenendo  conto dei  giorni festivi; comunque,  in  casi
          eccezionali  l'autorita'   competente del   luogo di arrivo
          puo'  richiedere la  notifica  con  48  ore di    anticipo;
          la notifica  non  e'  richiesta  per i  cavalli  registrati
          muniti    del  documento   di   identificazione    previsto
          dalle  disposizioni  della direttiva 90/427/CEE;
            b) conservano per  un anno i certificati sanitari  o    i
          documenti  di cui   all'art.   9,   e   li   esibiscono   a
          richiesta  della  competente autorita'.
            6.  Il  Ministro della  sanita',  con   proprio  decreto,
          adotta  le modalita' di applicazione del presente articolo,
          in  conformita'  delle  decisioni  della  Commissione delle
          Comunita' europee".