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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 454

Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2017)
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Testo in vigore dal:  23-7-2002
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Art. 10

Riordino dell'I.N.E.A.
1. L'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), con sede legale in Roma, di seguito denominato Istituto, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, è ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. L'Istituto, nel rispetto degli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, svolge attività di ricerca socioeconomica in campo agricolo, agroindustriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale nazionali. L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto sullo stato dell'agricoltura.
5. L'Istituto inoltre realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole, agroalimentari e del mondo rurale; svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di studio da assegnare a centri di ricerca universitari, ad organismi scientifici e ad altri enti, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la formazione postlaurea di giovani nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo, agroalimentare ed alle relative politiche; diffonde i risultati della propria attività. L'Istituto svolge funzioni di supporto all'applicazione delle politiche agroalimentari, agroindustriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.
6. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto promuove attività di ricerca in collaborazione con le università e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.
7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorità e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."