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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 279

Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-8-1999
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Testo in vigore dal:  27-8-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Ritenuto di dover apportare integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, all'articolo 160;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.'';
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
''Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.''".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Republica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avvertenza:

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal

questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della

provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del

Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri

comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.''; b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: ''Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle

medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato,

ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.''".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Republica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato

redatto dall'amministrazione competente per materia, ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica

Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.

1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5 della Costituzione è il seguente.
"Art. 5. - 1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativo a estabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:
"Art. 117. - 1. La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti della regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale, urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Il testo dell'art. 118 della Costituzione è il seguente:
"Art. 118. - 1. Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
2. Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
3. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".
- Il testo dell'art. 128 della Costituzione è il seguente:
"Art. 128. - 1. Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
- La legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- Il testo dell'art. 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:
"Art. 160 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e dell'art. 3, commi 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'art. 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo art. 1.
2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni che individua ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Statocittà ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Statoregioni.
2. La conferenza Statocittà ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designarti dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amminsitrazioni statali, locali e di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali, o, se tale incarico non è conferito dal Ministro dell'interno".
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59/1997 è il seguente:
"Art. 5. - 1. È istituita una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle compoetenti commissioni parlamentari.
3. La commissione ha sede presso la Camera dei deputati.
Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 160 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 20 (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). - Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.
Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.
Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato".
Dato a Roma, addì 27 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Diliberto