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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 279

Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-8-1999
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Testo in vigore dal: 27-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Ritenuto di dover apportare  integrazioni al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e, in particolare, all'articolo 160;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;
  Acquisito il parere della  Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il  parere della  Commissione parlamentare  consultiva in
ordine  all'attuazione  della  riforma amministrativa,  istituita  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  dei
Ministri per gli affari regionali e dell'interno;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 160 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e' aggiunto il seguente comma:
  "2-bis. All'articolo  20 della  legge 1 aprile  1981, n.  121, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  ''Il  comitato  e'  presieduto  dal prefetto  ed  e'  composto  dal
questore, dal  sindaco del  comune capoluogo  e dal  presidente della
provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo  della guardia  di  finanza, nonche'  dai  sindaci degli  altri
comuni interessati,  quando devono trattarsi questioni  riferibili ai
rispettivi ambiti territoriali.'';
    b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
  ''Alla convocazione  e alla  formazione dell'ordine del  giorno del
comitato  provvede  il prefetto.  La  convocazione  e' in  ogni  caso
disposta  quando  lo richiede  il  sindaco  del comune  capoluogo  di
provincia per  la trattazione  di questioni attinenti  alla sicurezza
della comunita' locale  o per la prevenzione di  tensioni o conflitti
sociali  che  possono  comportare   turbamenti  dell'ordine  o  della
sicurezza  pubblica  in ambito  comunale.  Per  la trattazione  delle
medesime questioni, su richiesta  del sindaco, e' altresi' integrato,
ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.''".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli   atti  normativi  della  Republica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          Italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo  fine    di facilitare la lettura   delle
          disposizioni di legge  modificate o alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 5 della Costituzione e' il seguente.
            "Art.  5. -  1.  La  Repubblica, una   e    indivisibile,
          riconosce    e  promuove  le  autonomie   locali, attua nei
          servizi    che  dipendono  dallo  Stato  il    piu'   ampio
          decentramento  amministrativo;    adegua  i  principi  ed i
          metodi della sua legislazione alle esigenze  dell'autonomia
          e del decentramento.
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della funzione  legislativo    a
          estabilisce  che  essa non puo'   avvenire   se   non   con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art   87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art.  117.    - 1.   La regione   emana per  le seguenti
          materie norme legislative    nei  limiti    dei    principi
          fondamentali stabiliti  dalle leggi dello Stato, sempreche'
          le    norme  stesse  non siano in contrasto con l'interesse
          nazionale e con quello di altre regioni:
            ordinamento  degli uffici  e degli   enti  amministrativi
          dipendenti della regione;
              circoscrizioni comunali;
              polizia locale, urbana e rurale;
              fiere e mercati;
            beneficenza   pubblica   ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
            istruzione  artigiana  e   professionale   e   assistenza
          scolastica;
              musei e biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
            tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
            viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici di interesse
          regionale;
              navigazione e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura e foreste;
              artigianato;
              altre materie indicate da leggi costituzionali.
            2.    Le leggi  della Repubblica  possono demandare  alla
          regione    il  potere  di  emanare  norme   per   la   loro
          attuazione".
            -  Il  testo  dell'art.  118  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art. 118.   - 1. Spettano   alla regione  le    funzioni
          amministrative  per   le materie   elencate nel  precedente
          articolo,    salvo  quelle    di  interesse  esclusivamente
          locale,  che   possono essere attribuite dalle leggi  della
          Repubblica  alle province,  ai  comuni o   ad altri    enti
          locali.
            2.  Lo    Stato  puo'   con legge delegare   alla regione
          l'esercizio di altre funzioni amministrative.
            3. La   regione esercita normalmente  le    sue  funzioni
          amministrative  delegandole   alle province,  ai  comuni  o
          ad  altri  enti locali,  o valendosi dei loro uffici".
            -  Il  testo  dell'art.  128  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art.  128.  -  1.  Le  province e  i  comuni  sono  enti
          autonomi   nell'ambito  dei  principi  fissati    da  leggi
          generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
            -  La  legge   15 marzo   1997,   n.   59   (Delega    al
          Governo   per   il conferimento di funzioni  e compiti alle
          regioni ed  enti locali, per la  riforma    della  pubblica
          amministrazione  e per  la semplificazione amministrativa),
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  56/L  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
            -     La    legge  1    aprile   1981,   n.  121   (Nuovo
          ordinamento   dell'Amministrazione        della    pubblica
          sicurezza),  e' pubblicata  nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n. 100 del  10 aprile 1981.
            -  Il    decreto  legislativo    31  marzo 1998,   n. 112
          (Conferimento di funzioni e   compiti amministrativi  dello
          Stato alle regioni  ed agli enti locali, in  attuazione del
          Capo  I  della legge  15 marzo 1997, n.  59), e' pubblicato
          nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  92
          del 21 aprile 1998.
            -  Il  testo  dell'art.  160 del   decreto legislativo 31
          marzo 1998, n.  112, e' il seguente:
            "Art.  160 (Competenze  dello Stato).   - 1.    Ai  sensi
          dell'art.  1,  commi 3 e 4, e dell'art. 3, commi 1, lettera
          a), della legge 15 marzo 1997, n.  59, sono conservati allo
          Stato le funzioni e   i compiti di  polizia  amministrativa
          nelle materie  elencate nel predetto  comma 3 dell'art. 1 e
          quelli  relativi ai  compiti di rilievo nazionale di cui al
          predetto comma 4 del medesimo art. 1.
            2.  L'ordinamento  dell'amministrazione  della   pubblica
          sicurezza  resta disciplinato   dalla legge 1  aprile 1981,
          n. 121,   e successive modifiche   ed   integrazioni    che
          individua    ai   fini   della   tutela dell'ordine e della
          sicurezza pubblica, le forze di polizia".
            -  Il  testo    dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto 1997, n.  281 e' il seguente:
            "Art. 8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali   e
          Conferenza unificata). -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie    locali  e' unificata   per le   materie ed   i
          compiti  di    interesse  comune    delle  regioni,   delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          Conferenza Statoregioni.
            2. La conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente   dell'Unione   nazionale comuni,  comunita'
          ed  enti    montani  -  UNCEM.    Ne  fanno   parte inoltre
          quattordici   sindaci     designarti   dall'ANCI   e    sei
          presidenti    di  provincia    designati    dall'UPI.   Dei
          quattordici  sindaci  designati dall'art. 17 della legge  8
          giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati
          altri  membri  del  Governo,    nonche'  rappresentanti  di
          amminsitrazioni statali, locali e di enti pubblici.
            3.   La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata almeno ogni  tre mesi, e   comunque in tutti    i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia  richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI o
          dell'UNCEM.
            4.  La Conferenza  unificata di   cui al   comma  1    e'
          convocata    dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,    o  su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali, o, se   tale incarico  non  e'    conferito  dal
          Ministro dell'interno".
            -    Il   testo dell'art.   5   della   citata  legge  n.
          59/1997  e'  il seguente:
            "Art. 5. - 1. E' istituita una  commissione  parlamentare
          composta da venti  senatori  e  venti   deputati,  nominati
          rispettivamente      dai   Presidenti  del  Senato    della
          Repubblica e della   Camera dei deputati,  su  designazione
          dei gruppi parlamentari.
            2.  La  commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  dalla nomina   dei   suoi componenti,    per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della commissione,  il  parere,  ove  occorra,
          viene espresso dalle compoetenti commissioni parlamentari.
            3.  La commissione ha sede presso la Camera dei deputati.
          Alle  spese  necessarie    per  il    funzionamento   della
          commissione  si   provvede, in parti  uguali, a  carico dei
          bilanci interni  di ciascuna  delle due Camere.
             4. La commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Note all'art. 1:
            -    Per  il   testo dell'art.   160 del   citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note  alle
          premesse.
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.   20 della legge 1
          aprile 1981, n.  121, come modificato dal presente  decreto
          legislativo:
            "Art.   20  (Comitato  provinciale   per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica).   -    Presso   la    prefettura    e'
          istituito    il  comitato provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza    pubblica,    quale    organo  ausiliario    di
          consulenza  del    prefetto   per   l'esercizio delle   sue
          attribuzioni   di   autorita'   provinciale   di   pubblica
          sicurezza.
            Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal
          questore,  dal  sindaco    del  comune  capoluogo    e  dal
          presidente  della provincia, dai    comandanti  provinciali
          dell'Arma   dei carabinieri  e del  Corpo della  guardia di
          Finanza,  nonche'    dai  sindaci    degli  altri    comuni
          interessati,      quando   devono     trattarsi   questioni
          riferibili  ai rispettivi ambiti territoriali.
            Ai  fini  della  tutela  dell'ordine e  della   sicurezza
          pubblica,  nonche'   della   prevenzione   e   difesa dalla
          violenza   eversiva,    il  prefetto    puo'  chiamare    a
          partecipare    alle  sedute    del  comitato   le autorita'
          locali  di  pubblica  sicurezza  e  i  responsabili   delle
          amministrazioni    dello    Stato   e   degli enti   locali
          interessati  ai problemi da trattare.
            Il  prefetto   puo'  invitare   alle  stesse     riunioni
          componenti   dell'ordine   giudiziario,   d'intesa  con  il
          procuratore della Repubblica competente.
            Alla  convocazione e  alla  formazione dell'ordine    del
          giorno     del  comitato    provvede    il  prefetto.    La
          convocazione   e' in   ogni   caso disposta    quando    lo
          richiede   il  sindaco  del comune  capoluogo  di provincia
          per  la trattazione  di questioni attinenti  alla sicurezza
          della comunita' locale  o per la prevenzione di  tensioni o
          conflitti sociali  che  possono   comportare     turbamenti
          dell'ordine    o    della  sicurezza   pubblica   in ambito
          comunale.  Per  la trattazione   delle medesime  questioni,
          su  richiesta    del  sindaco,  e'  altresi' integrato, ove
          occorra, l'ordine del giorno del comitato".
   Dato a Roma, addi' 27 luglio 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema, Presidente del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bellillo,  Ministro per gli affari
                                  regionali
                                   Russo     Jervolino,      Ministro
                                  dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Diliberto