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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 21

Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-1998
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Testo in vigore dal:  28-2-1998

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'articolo 17, commi dal 104 al 108, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono il riordinamento del Consiglio universitario nazionale e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per determinare le modalità di funzionamento del medesimo organismo consultivo;
Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1997, n. 278, contenente le modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale;
Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 224 del 2 febbraio 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Insediamento ed elezione del presidente
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è insediato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Nella prima adunanza successiva all'insediamento, convocata dal decano dei professori ordinari, che la presiede, il CUN, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica, elegge nel suo seno il presidente nella persona di un membro eletto, professore di ruolo di prima fascia. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato un maggior numero di voti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi dal 104 al 108, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
"104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientificodisciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione".
- Il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 278, reca: "Modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".