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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 21

Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-1998
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Testo in vigore dal: 28-2-1998
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'articolo  17, commi dal 104  al 108, della legge  15 maggio
1997,  n.   127,  che   prevedono  il  riordinamento   del  Consiglio
universitario  nazionale e  l'emanazione di  un decreto  del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per
determinare  le modalita'  di  funzionamento  del medesimo  organismo
consultivo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del   21  luglio  1997,  n.  278,
contenente  le  modalita'  di elezione  del  Consiglio  universitario
nazionale;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Sentite le competenti  commissioni della Camera dei  deputati e del
Senato della Repubblica;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
(nota n. 224 del 2 febbraio 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Insediamento ed elezione del presidente
  1.  Il Consiglio  universitario  nazionale (CUN)  e' insediato  dal
Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica  e tecnologica
entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
  2. Nella prima adunanza  successiva all'insediamento, convocata dal
decano  dei professori  ordinari, che  la  presiede, il  CUN, con  la
maggioranza assoluta dei  voti dei consiglieri in  carica, elegge nel
suo seno il presidente nella  persona di un membro eletto, professore
di ruolo di prima fascia. Se  la suddetta maggioranza assoluta non e'
raggiunta neppure alla seconda  votazione, si procede al ballottaggio
fra i due candidati che hanno riportato un maggior numero di voti.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si   riporta il testo  dell'art. 17, commi  dal 104 al
          108, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
             "104. Il CUN e' composto da:
            a) tre  membri eletti   in rappresentanza    di  ciascuna
          delle    grandi   aree       omogenee       di      settori
          scientificodisciplinari   individuate,   in numero      non
          superiore     a   quindici,    con  decreto   del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
            b)  otto  studenti eletti dal   Consiglio nazionale degli
          studenti, di cui all'art. 20,  comma 8, lettera  b),  della
          legge    15  marzo  1997,  n.    59,  fra  i componenti del
          medesimo;
            c) quattro membri eletti in  rappresentanza del personale
          tecnico e amministrativo delle universita';
            d) tre membri eletti dalla    Conferenza  permanente  dei
          rettori delle universita' italiane (CRUI).
            105.   La mancata  elezione di  una delle  rappresentanze
          di  cui al comma 104 non  inficia  la  valida  costituzione
          dell'organo.
            106.  Le modalita'  di elezione  e  di funzionamento  del
          CUN      sono   determinate   con   decreti   del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica         e
          tecnologica,      sentite   le     competenti   commissioni
          parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per  l'elezione
          dei  membri  di  cui  al comma 104, lettera a), e' comunque
          attribuito  ai  professori  ordinari  e  associati   e   ai
          ricercatori afferenti a ciascuna area.
            107.  I    componenti del CUN   sono nominati con decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, durano in carica  quattro anni   e non    sono
          immediatamente      rieleggibili.   Detta  disposizione  si
          applica anche in sede   di  prima  elezione  del    CUN  in
          attuazione della presente legge.
            108.  In sede di prima applicazione della presente legge,
          gli schemi dei decreti di  cui al comma 106 sono presentati
          al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge stessa. Le elezioni per  il rinnovo  del
          CUN hanno  luogo entro  sessanta giorni dall'emanazione del
          decreto concernente le modalita' di elezione".
            - Il decreto ministeriale 21  luglio 1997, n. 278,  reca:
          "Modalita'   di   elezione   del   Consiglio  universitario
          nazionale".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 17, commi 3  e 4, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".