stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 1997, n. 342

Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1998)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-10-1997

Art. 19

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.
3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.
4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4.";
b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
"8. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:
a) gli enti locali che non presentano il certificato con l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta presentazione della stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
8 -bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera a).
8-ter. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.".
2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto - legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono abrogati.
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 45 (Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie). - 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentavano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.
3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.
4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) Il costo compplessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento.
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere a) e b) devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche od integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera c) sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4.
7. (Abrogato).
8. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:
a) gli enti locali che non presentano il certificato con l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta presentazione della stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
8-bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera a).
8-ter. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi".
- Il testo dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 281 / 1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), è il seguente:
"6. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato".
- Il testo dell'art. 92 del citato D.Lgs. n. 77 / 1995, è il seguente:
"Art. 92 (Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). - 1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione di ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione di ricerca il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'art. 91, comma 4".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 29 / 1993 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (Abrogato)".
- La legge n. 142 / 1990 reca: "Ordinamento delle autonomie locali".
- Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 / 1986 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali), è il seguente:
"Art. 44. - Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente.
Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.
Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari".
- Il testo dell'art. 328 del R.D. n. 383 / 1934, abrogato dal presente articolo, era il seguente:
"Art. 328. - Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione centrale per la finanza locale, la quale, oltre le attribuzioni previste da speciali disposizioni di legge, ha quella di dare pareri su tutte le questioni relative alla finanza locale, che siano sottoposte al suo esame dal Ministro dell'interno o dal Ministro delle finanze".
- Il testo del comma 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/1992 (Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie), abrogato dal presente articolo, era il seguente:
"7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'articolo 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di ''Commissione centrale per gli organici degli enti localì'. Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'art. 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto, quale vice presidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali".
- Si riportano di seguito le disposizioni dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. n. 415 / 1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), abrogate dal presente articolo:
"1. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.
2. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto, in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa. Per l'anno 1990 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione.
4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 ed eventuali successive modifiche. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documntazione ufficiale.
Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio".