stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 gennaio 1979, n. 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale.

nascondi
Testo in vigore dal:  13-1-1979

Art. 4


Per l'esame dei piani di organizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto 10 novembre 1978, n. 702, e delle modifiche di organico di cui al quindicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, la commissione centrale per la finanza locale delibera sotto la presidenza del Ministro dell'interno o del Sottosegretario da lui delegato e con l'intervento di tre funzionari dirigenti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, nonché di tre rappresentanti delle amministrazioni comunali o provinciali, in relazione alla materia trattata, designati dal Ministro dell'interno su proposta dell'ANCI e dell'UPI.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno.
Per ciascun membro effettivo della commissione deve essere prevista la nomina di due supplenti.
Con decreto del Ministro dell'interno potranno, ove necessario, essere costituite una o due sottocommissioni di detta commissione centrale, ad analoga composizione rappresentativa, i cui componenti saranno anche scelti tra i supplenti di cui al comma precedente.
È soppresso l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.
Il Ministro dell'interno, con propri decreti, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, provvederà altresì a:
1) disciplinare il funzionamento della commissione centrale finanza locale e delle sottocommissioni, prevedendo termini per l'adozione delle relative determinazioni e modalità di audizione, su richiesta delle amministrazioni degli enti locali di più grande dimensione;
2) assicurare la ristrutturazione, con adeguato potenziamento organico, degli uffici di segreteria della commissione e delle sottocommissioni nonché del servizio che sarà preposto al loro coordinamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO - ROGNONI - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO