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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2001)
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Testo in vigore dal:  31-3-2001
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Art. 19

1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica.
2. Il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici comprende l'unica qualifica di perito tecnico capo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
15.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi".