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DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 1993, n. 517

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1993
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Testo in vigore dal:  30-12-1993

Art. 19

1. Nell'art. 18:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei vincitori;
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.";
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:
a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario;
b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento.
Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi posti.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.";
e) è aggiunto dopo il comma 6 il seguente:
"6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.";
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.";
g) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.";
h) sono aggiunti dopo il comma 8 i seguenti:
" 9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è trasferito al Ministero della sanità.
10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto.".
Note all'art. 19:
- Il D.Lgs. n. 29/1993 concerne la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il D. Lgs. n. 470/1993 reca disposizioni correttive del D.
Lgs. n. 29/1993.
- Il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, reca: "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali".
- Si riporta l'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali):
"Art. 9 (Procedura per l'espletamento dei concorsi). - Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si cosiderano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.
Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della Regione in tutti i concorsi.
Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizoni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla Regione oltrechè le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del comitato di gestione.
Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al Presidente o a un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.
Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.
Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni e integrazioni nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.
Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficienti per effettuare le estrazioni ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.
Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.
La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.
Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.
I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.
L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge.
La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge è effettuata dal comitato di gestione.
Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.
La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.
Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non speriore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale purché, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.
Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni la supplenza può essere conferita per la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti".
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) si veda la nota all'art 9.
- Si trascrivono l'art. 4 e l'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 135/1990 (Programmi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS):
"Art. 4 (Norme in materia di personale). - 1. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), alla copertura di posti vacanti di personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive e nei laboratori nel triennio 1990-1992, si provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubbliche selezioni regionali per titoli, da effettuarsi a cura di apposita commissione nominata dall'assessore alla sanità della regione o provincia autonoma e composta dallo stesso assessore o da un suo rappresentante, con funzioni di presidente, da un professore universitario titolare di cattedra di malattie infettive da un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un funzionario dirigente del Ministero della sanità designato dal Ministro, da un medico di ruolo in posizione apicale, incluso nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive, e da un funzionario della carriera amministrativa della regione o provincia autonoma, con funzioni di segretario. Si applicano alle selezioni i criteri di valutazione dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi, con particolare considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. Il bando per la prima selezione è emanato, per i posti disponibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in caso di inadempienza, il disposto di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
2. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), e in deroga alle vigenti disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del personale non medico nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nel triennio 1990-1992, si provvede mediante pubbliche selezioni per titoli presso ciascuna unità sanitaria locale. Si applicano a tali selezioni le norme vigenti, per i corrispondenti pubblici concorsi, in materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli, con particolare considerazione, nell'ambito del curriculumformativo, alle attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.
3. Le unità sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), organizzano annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a quelli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonché le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti".
"Art. 1 (Piano di interventi contro l'AIDS), comma 1, lettera c). - 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:
a)-b) (omissis);
c) assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei lavori di cui alla lettera b), e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990".
- Si trascrive il comma 2 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e succes- sive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207. Per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nei concorsi pubblici per l'accesso alla posizione funzionale già corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario il 40 per cento dei posti che si renderanno vacanti sono riservati al personale di ruolo della disciplina nella posizione funzionale corrispondente al nono livello in servizio presso la unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso. Ai predetti concorsi i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, possono partecipare in deroga al requisito dell'età. Il personale collocato nella posizione funzionale corrispondente al decimo livello è inquadrato, in prima applicazione, nel primo livello dirigenziale; il personale collocato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello è collocato nel secondo livello dirigenziale. Il personale di ruolo che resta in servizio con la qualifica di assistente medico è rappresentato, ai fini della contrattazione, nell'area dirigenziale medica".
- Il D.P.R. n. 616/1980 reca: "Assistenza sanitaria ai cittadini del Comune di Campione d'Italia" (art. 37, primo comma, lettera c), della legge n. 833/1978).
- Il D.P.R. n. 618/1980 reca: "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero" (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833/1978).
- Il D.P.R. n. 620/1980 reca: "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo, e dell'aviazione civile" (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833/1978).
- Per l'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991, si veda la nota all'art. 9. L'art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993 abroga l'art. 4, comma 9, "limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale".