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DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1990, n. 398

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'((accisa)) sul ((gas naturale)) e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  1-1-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'istituzione di una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, di una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti dall'imposta di consumo, di una imposta regionale sostitutiva dell'addizionale, e per la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire una imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
Visto il parere reso in data 15 novembre 1990 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visti i pareri resi in data 6 dicembre 1990 dalle commissione permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. È istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalità.