stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 giugno 1990, n. 158

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni

note: Entrata in vigore della legge: 23/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;
b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione ento i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102; (1a)
c)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178))
.
((4))
2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1991.

---------------
AGGIORNAMENTO (1a)

La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 75, comma 7) che le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, devono intendersi rivolte ad escludere le imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale sostitutiva.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 628) che "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte".