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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1277

Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/1953)
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Testo in vigore dal:  21-11-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1948:

Art. 1


I capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici.
A tutto il personale di cui al precedente comma si applica, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti prescritti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del Corpo insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.