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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1277

Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/1953)
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Testo in vigore dal: 21-11-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
col Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri in data 8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  I  capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli
assistenti  degli  istituti  e  delle  scuole  di  istruzione tecnica
assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici.
  A  tutto  il  personale  di  cui al precedente comma si applica, lo
stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico  e di carriera degli
insegnanti  entro  i  limiti  prescritti  dalle  norme  contenute nel
presente  decreto.  Esso fa parte del Corpo insegnante delle scuole e
degli istituti d'istruzione tecnica.