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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 306

Proroga di termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1949)
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Testo in vigore dal:  21-8-1949
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XY della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

Articolo unico.

Al termine stabilito dall'art. 10 del decreto, legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, è sostituito quello del 900 giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((1))

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1948

DENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.

151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,

del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XY della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Articolo unico.

Al termine stabilito dall'art. 10 del decreto, legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, è sostituito quello del 900 giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1)) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 102. - FRASCA

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 luglio 1949, n. 468 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306, è riaperto e stabilito sino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge."