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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 248

Proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  29-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1


Le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B ed undecimo di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni, dello Stato, sono conferite, sino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non era applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.